Transazione fiscale nel concordato preventivo e condotte fraudolente

22 Ottobre 2026


Con la recente ordinanza n. 10723 depositata il 22 aprile 2026 la Suprema Corte si è pronunciata sulla rilevanza della condotta fraudolenta o simulatoria del debitore ai fini della valutazione della proposta di transazione fiscale formulata nell'ambito di un concordato preventivo. Al riguardo, ha stabilito che, in caso di cram down fiscale, la disciplina prevede il controllo da parte del Tribunale competente della sola convenienza dell'offerta presentata ai creditori rispetto al soddisfacimento previsto con l'alternativa liquidatoria. Di conseguenza, non assume rilevanza la meritevolezza ai fini dell'omologa della proposta concordataria.

Il caso

La società D.I.R.E. S.r.l. in liquidazione dopo aver ricevuto la notifica dell'istanza di liquidazione giudiziale presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha presentato ricorso per l'ammissione alla procedura di accesso agli strumenti di regolazione della crisi ex artt. 37, 40 e 44 CCII. Nei termini la società ha proposto ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in liquidazione, trasmettendo al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate la proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII.

Il Tribunale ha ammesso la società alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 104 CCII fissando i termini per l'espressione dei voti. A tal proposito, la DP di Bari - previo parere della DRE Puglia - comunicava agli organi della procedura il proprio voto contrario alla proposta di transazione fiscale avanzata da D.I.R.E. S.r.l., in relazione alla parte di credito erariale non soddisfatto integralmente. Per l'effetto, la società depositava istanza di omologa ai sensi dell'art. 88, comma 3 CCII atteso che il mancato raggiungimento delle maggioranze era riconducibile al voto contrario espresso dall'AdE.

L'Amministrazione finanziaria si è costituita nel relativo giudizio proponendo opposizione all'istanza di omologa in quanto la sig.ra V. socia e amministratrice della società - avrebbe distratto ingenti compensi dall'attivo societario, senza alcuna predeterminazione dei criteri di liquidazione. Con ciò violando gli obblighi tributari a carico della società in modo "sistematico e deliberato".

Il Tribunale adito con sentenza ha rigettato l'opposizione, rimarcando la convenienza economica per i creditori del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria, unico requisito su cui si deve fondare la valutazione del Giudice. Avverso la detta sentenza ha proposto reclamo la DP di Bari, sottolineando la mancata valutazione della condotta distrattiva posta in essere dalla legale rappresentante della società, connessa alla reiterata violazione degli obblighi tributari. La competente Corte d'appello ha rigettato il reclamo, ribadendo la rilevanza nella specie della convenienza economica della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria in termini di tempestività di soddisfacimento dei creditori e di apporto di disponibilità di finanziaria esterna.

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello, affidato a due motivi. Con il primo motivo la ricorrente ha rilevato come la Corte d'appello abbia omesso di pronunciarsi sul profilo della meritevolezza della proponente con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 88 e 112 CCII nonché del diritto UE sul giudizio di meritevolezza del proponente, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. A tal proposito, la ricorrente ha rilevato come la Corte d'appello non abbia tenuto conto della ratio dell'istituto del concordato che è quella di preservare la continuità aziendale delle imprese in crisi per fattori esogeni, quindi indipendenti dalla volontà dell'imprenditore. Diversamente, nel caso di specie la crisi è dipesa da una condotta protrattasi nel tempo connessa a reiterate e volontarie violazioni tributarie. Vi sarebbe quindi una incompatibilità di siffatta condotta con la meritevolezza richiesta dall'ordinamento per l'accesso alle misure di regolazione della crisi. Ciò sarebbe incompatibile anche con i principi previsti dalla direttiva UE 2019/2013, che impongono un sindacato sostanziale sulla legittimità e serietà del piano, verificando anche la reversibilità dello stato di crisi. Il caso di specie sarebbe, invece, permeato da una strategia imprenditoriale consapevolmente improntata al mancato assolvimento degli obblighi fiscali., di conseguenza non può assicurarsi una tutela a quelle realtà che hanno costruito il proprio modello economico su pratiche abusive o fiscalmente fraudolente.

La rilevanza della convenienza economica della proposta

La Corte di cassazione con l'ordinanza in commento ha respinto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.

Per quanto rileva ai fini del presente commento, la Suprema Corte dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento ha precisato come, in caso di cram down fiscale, la disciplina preveda il controllo da parte del Tribunale competente della sola convenienza dell'offerta presentata ai creditori rispetto al soddisfacimento previsto con l'alternativa liquidatoria.

Ciò che rileva quindi è dunque la (sola) convenienza della proposta concordataria. Ciò in linea con il trend normativo in materia di concordato, contrassegnato da un progressivo allontanamento dal criterio della meritevolezza in capo al debitore. La Corte di merito spiega la Cassazione - ha quindi correttamente valutato la convenienza della proposta concordataria avendo ravvisato due ragioni fondanti: 1) La maggiore tempestività del soddisfacimento dei ceditori e 2) l'apporto di finanza esterna di euro 1.300.000,00 a cui si aggiungono i minori costi per l'esecuzione del piano concordatario.

A tal proposito, la Cassazione ha precisato che soltanto in materia di accordi di ristrutturazione, tra le ipotesi ostative, sono previste alcune condotte del debitore, in particolare quelle simulatorie o fraudolente. Un'analoga disposizione non è invece prevista per la transazione fiscale relativa al concordato preventivo.

Infine, la Corte ha ritenuto compatibile la decisione impugnata con il diritto unionale posto che la Direttiva UE richiama il requisito della convenienza per i piani di ristrutturazione senza formulare riferimenti alla meritevolezza dell'imprenditore.

La decisione della Corte si rivela di particolare interesse, individuando i presupposti per la corretta applicazione dell'istituto del cram down nel concordato preventivo. La stessa è in linea con la considerazione secondo cui nell'ambito della procedura di concordato preventivo debba privilegiarsi la tutela del ceto creditorio e il suo miglior soddisfacimento, rendendo privo di rilevanza il requisito della meritevolezza che invece assume diverso rilievo nell'accordo di ristrutturazione.

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