Operazioni Inesistenti detraibile l'IVA versata con Transazione Fiscale

22 Ottobre 2026


Con la recente ordinanza n. 20528/2026 la V. Sezione della Suprema Corte pur pronunciandosi incidentalmente ha riconosciuto il diritto di detrazione dell'IVA versata dal cedente o prestatore in esecuzione di una transazione fiscale, pur relativa a fatture per operazioni per fatture inesistenti. Viene così confermato il principio, già sancito con un precedente del 2021, secondo cui anche in caso di un'operazione oggettivamente inesistente il principio di neutralità dell'IVA e di proporzionalità degli obblighi imposti al contribuente consentono di riconoscere il diritto alla detrazione IVA, sia pure per un'operazione non effettivamente posta in essere. Ciò purché non ci sia rischio di perdita del gettito fiscale.

Il caso

La società G.G. S.r.l. ha ricevuto la notifica di avvisi di accertamento relativi al periodo 2011-2015 con cui sono state accertate maggiori imposte dirette e IVA in relazione alla contestata realizzazione di una frode fiscale nel settore edile, attraverso l'emissione da parte di società cartiere di fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti nei confronti di altre società interne all'organizzazione.

L'attività di verifica ha fatto emergere un sistema fraudolento caratterizzato da operatori economici operanti nell'edilizia, da società riconducibili a prestanome incensurati e da società cartiere che emettevano fatture per operazioni inesistenti o che assumevano lavoratori che lavoravano per le società che si aggiudicavano l'appalto.

GG. S.r.l. ha impugnato gli avvisi di accertamento sollevando plurime censure, tra cui il mancato rispetto del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7 dello Statuto del contribuente per l'emissione dell'avviso di accertamento, il vizio di motivazione degli avvisi di accertamento, la mancata valorizzazione della transazione conclusa tra le società G. GSA S.r.l. e T.G.C. S.r.l. con cui è stata data per presupposta l'esistenza delle operazioni che interessano G.G., esistenza affermata anche da altra pronuncia della CTR Lombardia, nonché la carenza di motivazione dell'accertamento con riferimento alla determinazione dei costi ritenuti indeducibili.

I Giudici di prime cure hanno respinto il ricorso con una decisione che è stata confermata in sede di gravame. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Per quanto rileva ai fini del presente commento, ha sostenuto con il quinto motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. non avendo i Giudici d'appello attribuito rilevanza alla transazione intercorsa tra il G. GSA S.r.l. e T.G.C. S.r.l. per effetto della quale risulterebbe implicitamente comprovata l'esistenza delle operazioni intercorse con la ricorrente, con conseguente infondatezza delle violazioni contestate.

Il riconoscimento della detrazione IVA

La Corte di cassazione con l'ordinanza in commento ha accolto il ricorso relativamente al primo motivo, ritenuto assorbito il sesto motivo e rigettati agli altri. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il quinto motivo di ricorso, precisando al riguardo come la società ricorrente avrebbe dovuto superare l'eccezione di carenza probatoria evidenziata dalla CTR.

Con l'occasione, la Corte ha comunque precisato che sussiste, in generale, il diritto alla detrazione dell'IVA addebitata a titolo di rivalsa, anche se in relazione ad un'operazione non effettivamente posta in essere, là dove il cedente dei beni o il prestatore dei servizi abbia provveduto a versare integralmente l'imposta indicata nella relativa fattura, in esecuzione di una transazione fiscale conclusa nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, atteso che, in tale modo, risulta definitivamente eliminato il rischio di perdita di gettito fiscale. Tuttavia, nella specie non risulta dimostrato l'avvenuto versamento dell'imposta relativa a tali fatture, in sede di esecuzione dell'accordo transattivo, peraltro concluso fra soggetti terzi.

Tale decisione, che conferma l'orientamento di legittimità manifestato con un precedente del 2021¹, si rivela di particolare interesse dal momento che, in relazione a fatture emesse per operazioni inesistenti, afferma come nell'ambito di una transazione fiscale debba attribuirsi rilevanza ai principi di neutralità dell'IVA e di proporzionalità degli obblighi imposti al contribuente. Principi che in tali casi impongono il riconoscimento del diritto di detrazione IVA.

¹ Cass. n. 26515/2021.

2026 - Morri Rossetti


Morri Rossetti S.t.p. S.r.l.

Sede legale: Piazza Eleonora Duse, 2 - 20122 Milano
Codice Fiscale/Partita IVA 04110250968
Registro delle Imprese di Milano n. 04110250968
Capitale Sociale 100.000,00 i.v.
cross