Il caso
La vicenda riguarda un gruppo di società che, nell’ambito della composizione negoziata della crisi ex art.23 CCII, aveva ottenuto la conferma delle misure protettive per 120 giorni, successivamente prorogate fino al 26 aprile 2025.
In prossimità della scadenza, le società avevano richiesto misure cautelari selettive per impedire a determinati creditori di promuovere azioni esecutive o cautelari e di acquisire diritti di prelazione non concordati.
Il Tribunale aveva accolto tale domanda con provvedimento del 27 maggio 2025.
Con un successivo ricorso, depositato il 16 giugno 2025, il gruppo chiedeva di estendere la tutela anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, dell’INPS, dell’INAIL e di un ulteriore creditore.
La richiesta comprendeva, oltre all’inibitoria delle iniziative esecutive e cautelari, la dichiarazione di inefficacia dei pignoramenti già notificati, con la conseguente liberazione dei conti correnti e il ripristino della disponibilità delle somme vincolate, unitamente alla cancellazione dell’eventuale ipoteca nel frattempo iscritta.
L’esperto esprimeva parere favorevole all’estensione delle misure, evidenziando lo stato avanzato del piano di risanamento e delle trattative, orientate alla conclusione di un accordo di ristrutturazione di gruppo dopo la chiusura della composizione negoziata.
Ciò premesso, il Tribunale accoglieva la domanda nei limiti dell’inibitoria, sulla base delle seguenti considerazioni: (i) le misure cautelari possono essere richieste durante l’intero percorso di composizione negoziata, quando sopravvengano esigenze di protezione funzionali alle trattative; (ii) il limite di 240 giorni previsto dall’art. 19, c. 5, del CCII, secondo l’interpretazione accolta dal giudice, riguarda le misure protettive generalizzate e non impedisce una tutela cautelare specifica nei confronti di destinatari determinati; (iii) le concrete prospettive di risanamento e l’assenza di un significativo pregiudizio dimostrato dai creditori giustificavano la protezione richiesta.
Secondo il giudice, quindi, la concessione di un provvedimento rivolto a creditori individuati e funzionale al buon esito delle trattative non costituiva un’elusione del limite temporale delle misure protettive.
Le ragioni e i limiti della tutela cautelare
Nel merito, il Tribunale riteneva la tutela richiesta necessaria a salvaguardare le trattative e le concrete prospettive di risanamento, che le iniziative esecutive dei creditori avrebbero compromesso.
Dall’audizione dei creditori interessati non emergeva, inoltre, un significativo pregiudizio derivante dalla misura, né veniva rappresentata l’urgenza di procedere sul patrimonio sociale.
Il giudice ricordava che gli strumenti disponibili nell’ambito della composizione negoziata potevano essere utilizzati purché funzionali al risanamento e senza arrecare ai creditori un pregiudizio maggiore rispetto all’alternativa liquidatoria concorsuale.
Veniva invece respinta la richiesta di liberazione delle somme già pignorate, poiché la sospensione dell’esecuzione operava soltanto per il futuro, ai sensi dell’art. 626 c.p.c., lasciando validi ed efficaci gli atti già compiuti. Analogamente, il Tribunale negava la cancellazione dell’ipoteca, ritendendola irreversibile e quindi incompatibile con la natura provvisoria della tutela cautelare, e ricordava che, ai sensi dell’art. 2884 c.c., la cancellazione richiedeva una sentenza passata in giudicato o un altro provvedimento definitivo dell’autorità competente.
L’inibitoria veniva concessa fino alla conclusione della composizione negoziata, con l’obbligo dell’esperto di segnalare eventuali circostanze idonee a giustificarne la revoca o la riduzione della durata e di trasmettere al giudice la relazione finale.
L’ordinanza in commento si ritiene di particolare interesse in quanto valorizza la flessibilità della tutela cautelare nella composizione negoziata, ammettendo una protezione selettiva anche dopo la scadenza delle misure protettive.
In questo senso, la soluzione risponde a un’esigenza concreta, ossia evitare che le iniziative dei creditori compromettano trattative ormai avanzate e ostacolino un percorso di risanamento prossimo alla definizione.