Transazione Fiscale estesa ai tributi locali

22 Ottobre 2026


Premessa

L'art. 4 del d.lgs. 7 agosto 2026 n. 147 ha esteso l'ambito di applicazione della transazione fiscale, prevedendo la possibilità di negoziare i tributi di competenza delle Regioni e degli Enti locali al fine di perseguire il risanamento dell'impresa. È stata introdotta in tal modo anche per i tributi locali una espressa deroga al principio di indisponibilità della pretesa tributaria, fissato dall'art. 49 R.D. 23 maggio 1924 n. 827, secondo il quale è tassativamente vietato concordare una esenzione in materia di imposte e tasse con la conseguenza che la pretesa tributaria deve ritenersi indisponibile. Tale principio trova il proprio fondamento nel principio di legalità fissato dall'art. 23 della Costituzione, secondo cui "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge", non potendosi perciò negoziare una pretesa impositiva fissata per legge, salva una deroga espressa contenuta in una legge di carattere eccezionale.

La novella legislativa, nel colmare una lacuna nel sistema contrassegnata precedentemente da una situazione di disparità tra i creditori pubblici e comunque da un disallineamento rispetto ai principi posti a base del legittimo soddisfacimento del ceto creditorio, dà attuazione all'art. 9, comma 1 lett. a) della Legge 9 agosto 2023 n. 111 che - nell'esercizio della delega in favore del Governo per la revisione del sistema tributario - introduce la necessità di: "5) prevedere la possibilità di estendere anche ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019, concernente il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, e introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi". Con ciò ampliandosi la portata soggettiva e oggettiva di applicazione dell'istituto.

Il precedente sistema era contrassegnato dalla possibilità di definire, nell'ambito della procedura di transazione fiscale, i soli tributi amministrati dalle agenzie fiscali, ovvero quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Dogane oltre agli oneri e compensi riferibili all'Agenzia delle Entrate-riscossione, rimanendo perciò esclusi i tributi locali. Come espressamente precisava la Circolare n. 40/E del 2008¹, restavano esclusi dall'ambito applicativo della transazione fiscale - disciplinata originariamente nell'art. 182-ter della Legge fallimentare i tributi locali (tra cui in particolare, l'ICI, la TARSU, (ora IMU e TARI), la TOSAP, imposta sulle pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni). Le addizionali comunali e regionali alle imposte sui redditi, come pure l'IRAP, rientravano già nel perimetro della transazione fiscale in quanto amministrate dalle agenzie fiscali.

La posizione delle Sezioni regionali della Corte dei Conti.

¹ Precisa la Circolare 40/E del 2008 a pag. 21: "In primo luogo, l'articolo 182-ter individua i crediti suscettibili di transazione fiscale in base alla tipologia di imposta, includendovi i soli tributi "amministrati dalle agenzie fiscali". Ne consegue che restano esclusi dall'ambito applicativo della disposizione in commento i tributi locali (ad esempio, ICI, TARSU, TOSAP, imposta sulle pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni).

Si osserva, inoltre, che l'articolo 182-ter pone l'accento sulla circostanza che il tributo sia amministrato dalle agenzie fiscali, prescindendo dalla tipologia del gettito che si origina dal tributo. Ciò costituisce ulteriore connotato di distinzione rispetto alla previgente disciplina di cui al DL. n. 138 del 2002, che ammetteva la transazione per i soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate il cui gettito fosse di esclusiva spettanza dello Stato.

Pertanto, con riferimento all'IRAP, si ritiene che tale imposta debba essere ricompresa nell'ambito applicativo della transazione fiscale, in quanto, pur dando luogo ad un gettito non erariale, essa è amministrata dall'Agenzia delle entrate".

Le sezioni regionali della Corte dei Conti sono state investite in passato da richieste di pareri in merito alla possibilità di utilizzare la transazione fiscale in relazione ai tributi amministrati dagli enti locali. Si segnalano, in particolare, la deliberazione della Corte dei Conti Sezione di controllo per l'Umbria n. 64/2022/PAR del 13 luglio 2022 che si è pronunciata in relazione ad un quesito avente ad oggetto la possibilità di aderire ad un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182 bis L. fall avente ad oggetto l'IMU. In tale occasione, la Corte ha affermato che la mancata ammissibilità di una riduzione percentuale dei crediti relativi ai tributi locali (in quanto non rientranti fra quelli previsti nell'art. 182-ter L. F.), potrebbe essere facilmente disattesa perché il carico tributario da pagare integralmente potrebbe risultare non sostenibile. Di conseguenza, spiega la Corte dei Conti, l'Ente comunale può fornire il proprio assenso ad un accordo, avente ad oggetto crediti tributari, con un imprenditore in crisi per la ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis del RD 16 marzo 1942, n. 267. Diversamente, prosegue la Corte, non è applicabile nella specie la disciplina della transazione fiscale, nel cui perimetro rientrano i soli tributi amministrati dalle agenzie fiscali.

Della medesima questione è stata investita più recentemente la Sezione Toscana della Corte dei Conti, che con deliberazione n. 8/2026/PAR del 12 febbraio 2026 ha confermato l'applicazione del principio di indisponibilità della pretesa tributaria alla gestione dei tributi locali, confermando l'impossibilità di estendere la transazione fiscale ai tributi amministrati dagli enti territoriali. A conferma del proprio assunto, la Corte ha richiamato il tenore letterale delle disposizioni del CCII che disciplinano la transazione fiscale, precisando come sia stata una scelta consapevole e preclusiva da parte del legislatore quella di escludere i tributi locali dal novero dei tributi che possono essere definiti con la transazione fiscale. Tanto che, ha sostenuto la Corte, la necessità di introdurre un'espressa delega al Governo intervenuta con la Legge n. 111/2023 per ampliare l'ambito di applicazione oggettiva dell'istituto rappresenta l'inequivocabile conferma dell'esclusione dei tributi locali dalla transazione fiscale.

La nuova disciplina della transazione fiscale per i tributi locali

Il d.lgs. n. 147/2026 ha attuato la delega legislativa intervenendo sugli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis del Codice della Crisi. Per l'effetto, è stata modificata la disciplina della:

  1. composizione negoziata;
  2. accordo di ristrutturazione dei debiti;
  3. piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione;
  4. concordato preventivo e
  5. concordato nella liquidazione giudiziale.

Con la novella legislativa è stata espressamente prevista la possibilità di avvalersi della transazione fiscale per i tributi amministrati dagli enti pubblici territoriali, con riferimento ai tributi dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni. È stato stabilito altresì che l'eventuale accordo tra contribuente ed Ente territoriale sarà sottoscritto dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali.

La tecnica utilizzata è consistita nell'estensione sul piano soggettivo e oggettivo della portata applicativa della transazione fiscale, già in vigore per i tributi amministrati dalle agenzie fiscali, ai tributi amministrati dagli enti territoriali. In tal modo, anche per i tributi amministrati dagli enti territoriali opera la medesima disciplina in tema di omologa forzosa della transazione fiscale (c.d. "cram down fiscale"), di risoluzione dell'accordo e di responsabilità penale per eventuali violazioni commesse nell'esecuzione della procedura. Inoltre, anche con riferimento ai crediti amministrati dagli enti locali dovrà valutarsi la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, tema questo che sarà oggetto, si ritiene, di particolare attenzione e separata valutazione da parte del professionista indipendente nella relazione o attestazione rilasciata.

Da ultimo, è stata modificata la disciplina della transazione fiscale di gruppo, con l'introduzione del comma 4-bis dell'art. 284-bis secondo cui la proposta di transazione fiscale per i tributi locali, in caso di gruppo di imprese, dev'essere presentata a ciascuno dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni cui il pagamento di tali tributi è dovuto indipendentemente dal domicilio fiscale del debitore.

Si tratta di una novella legislativa da accogliere con favore, e che risolve definitivamente le criticità connesse al soddisfacimento dei crediti riferibili agli Enti territoriali a cui era finora preclusa la possibilità di negoziare l'ammontare della relativa pretesa, creando una disparità rispetto ai tributi amministrati dalle agenzie fiscali.

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