Azione di inefficacia – Ripetizione pagamento indebito – Dies a quo

2 Settembre 2021


Il Tribunale Ordinario di Roma, sezione fallimentare, con la sentenza n. 4668 del 3 marzo 2020 si è espresso in tema di azione di inefficacia ex art. 44 l.fall. nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia.

Il primo comma dell’art. 44 l.fall., rubricato “Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento” dispone che: “Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.”.

A questo proposito, si ripercorrono brevemente di seguito i fatti di causa.

Con atto di citazione, Alitalia chiedeva dichiararsi l’inefficacia di un pagamento a mezzo bonifico bancario ordinato prima del decreto di ammissione alla procedura concorsuale ma eseguito in data successiva, chiedendo di condannare la banca e la società beneficiaria del pagamento, in solido, alla restituzione dell’importo di tale pagamento.

L’Istituto bancario sosteneva, invece, che l’efficacia del decreto di ammissione decorresse dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (successiva alla data di esecuzione del bonifico), sollevando questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 2, 3, 24, 54 e 73, terzo comma, della Costituzione.

Infine, la società beneficiaria contestava in fatto ed in diritto le ragioni di parte attrice e, in via riconvenzionale, eccepiva l’intervenuta estinzione del proprio credito accertato dallo stato passivo per compensazione.

Con riferimento alla legittimazione passiva sollevata dalla stessa parte attrice, il Tribunale di Roma ha affermato che: “a seguito della dichiarazione di fallimento e, quindi, dell’apertura di una procedura concorsuale, perde effetto l’ordine di pagamento a terzi che trova radice nel contratto di mandato stipulato tra il fallito e l’istituto di credito. Ne consegue che, ove la banca abbia eseguito il pagamento successivamente alla dichiarazione di fallimento, risultando detto versamento, che non ha più natura di atto solutorio, privo di titolo e di causa, esso viene a realizzare la fattispecie dell’art. 2033 cod. civ., consentendo alla banca stessa di ripetere quanto indebitamente versato con mezzi propri, e non più del mandante, anche se è stata costituita una provvista, la quale, per effetto della dichiarazione di fallimento, rifluisce nella massa attiva fallimentare. (Sent. n. 16032 del 20.12.2000; Sent. n. 19565 del 29.09.2004)”.

Il Tribunale prosegue dichiarando che l’inefficacia dei pagamenti ex art. 44 l.fall. si distingue da quella accertabile con l’azione revocatoria, e che, pertanto: “sotto il profilo giuridico, è affatto irrilevante l’eventuale buona fede del terzo o lo scioglimento o meno del contratto di conto corrente, posto che la inefficacia di cui all’art. 44 l.fall. costituisce una sanzione di carattere obbiettivo, che prescinde dalla effettiva conoscenza, da parte del solvens, della intervenuta ammissione del correntista alla procedura concorsuale e della sorte dei contratti connessi.

Per quanto riguarda la data in cui è avvenuto il pagamento de quo, il Tribunale afferma che: “nei casi di versamento mediante bonifico o bancogiro, il quale consiste nell’accreditamento di una somma di denaro da parte di una banca a favore del correntista beneficiario e nel contemporaneo addebitamento della stessa somma sul conto del soggetto che ne ha fatto richiesta, al fine di verificare l’anteriorità o la posteriorità dell’operazione bancaria rispetto alla dichiarazione di fallimento del beneficiario stesso, è rilevante la cosiddetta “data contabile” e cioè quella in cui è avvenuta l’annotazione dell’accredito sul conto. L’accreditamento successivo alla dichiarazione di fallimento deve ritenersi inefficace nei confronti dei creditori in applicazione dell’art. 44 legge falli., con la conseguente impossibilità per la banca di operare alcun conguaglio con sue eventuali precedenti ragioni. (Cass. Sent. n. 3519/2000)”.

Con riferimento, invece, al dies e quo a partire dal quale opera l’inefficacia, il Tribunale stabilisce che: “l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, di cui al d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979 n. 95, produce effetti dalla data del decreto ministeriale di ammissione alla procedura, in conformità di quanto disposto dall’articolo 201 della legge fallimentare per la liquidazione coatta amministrativa (applicabile anche a detta procedura), non da quella successiva della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto stesso, e, pertanto, la prima di dette date segna il momento a partire dal quale si determina la temporanea improponibilità delle pretese creditorie (Cass. S.u. sent. n. 742 del 28/01/1988).”.

Non deve, di conseguenza, essere richiesta la preventiva pubblicazione nel registro delle imprese del provvedimento di ammissione straordinario quale adempimento necessario per la produzione dei connessi effetti nei confronti dei terzi, “atteso che tale adempimento pubblicitario si porrebbe in contrasto logico e giuridico con il carattere immediato che qualifica il provvedimento ministeriale ammissivo per espressa previsione di legge.”.

Il Tribunale ha quindi condannato la banca convenuta alla restituzione della somma in favore della parte attrice, riconoscendole il diritto di ripetere ciò che ha pagato ai sensi dell’art. 2033 c.c., mentre ha condannato la società beneficiaria del pagamento alla restituzione di tale somma ricevuta alla banca convenuta.

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