Con l'ordinanza n. 5918 depositata il 16 marzo 2026 la Suprema Corte esamina il caso di accordo di ristrutturazione con la sola Amministrazione finanziaria, sulla base della previgente disciplina. Secondo la Cassazione, in tali casi, non è possibile richiedere l'applicazione del cram down trattandosi di uno strumento che presuppone l'accordo con più creditori. Trattasi di una decisione discutibile sulla base dei principi che regolano l'utilizzo dell'accordo di ristrutturazione. In ogni caso, la nuova disciplina ha posto rimedio alle problematiche correlate a tale casistica, prevedendo un cram down con determinate maggioranze. La società A. S.r.l. in liquidazione ha chiesto al competente Tribunale l'omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e 63 CCII a fronte del rigetto della proposta di transazione fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria - il cui debito corrispondeva all'86% delle passività con contestuale richiesta di concessione delle misure protettive. Dopo aver aderito alla quantificazione dei debiti eseguita dall'Agenzia delle Entrate, la società ha proposto il pagamento dell'intero importo nella misura del 21,56%, a fronte del 3,85% raggiungibile con la liquidazione giudiziale. Ciò justified la conseguente richiesta dell'omologazione forzosa in quanto più conveniente. Il Tribunale ha respinto l'opposizione dell'Agenzia delle Entrate, fondata sull'assenza di un accordo da omologare e sull'unicità del debitore sottoposto al cram down, sulla base delle seguenti argomentazioni: L'Agenzia delle entrate ha presentato reclamo avverso il provvedimento di omologazione innanzi alla Corte di appello che lo accoglieva l'impugnazione. Alla base della decisione del Giudice di seconde cure vi era la considerazione secondo cui l'istituto dell'omologazione forzosa non sarebbe applicabile nel caso di Agenzia delle Entrate quale unico creditore mentre tutti gli altri creditori rimarrebbero estranei all'accordo. Ad avviso della Corte di appello, vi sarebbe un Accordo sostanzialmente inesistente, posto che nella sostanza non sarebbe stata raggiunta alcuna nessuna intesa con il ceto creditorio. Anche in base alla previgente legge fallimentare ha sostenuto la CdA si presupponeva la necessità di un accordo di ristrutturazione rispetto al quale si inseriva in maniera determinante la percentuale riconducibile al creditore forzosamente aderente, atta a perseguire la percentuale minima di legge. La decisione di appello è stata impugnata in cassazione, con ricorso affidato ad un solo motivo, relativo alla violazione degli artt. 57 e 63 CCII. Secondo la ricorrente, avrebbe errato il Giudice territoriale a non omologare la transazione fiscale proposta dalla società in ragione dell'assenza di accordi con altri creditori, stante la convenienza della stessa proposta. La Suprema Corte con l'ordinanza in commento ha respinto il ricorso della società con conseguente condanna alle spese di giudizio. La Cassazione, richiamando un proprio precedente ha chiarito come, ai fini dell'applicazione del cram down nell'accordo di ristrutturazione è essenziale l'esistenza di ulteriori creditori, i quali a loro volta abbiano concluso accordi con l'imprenditore ancorché in termini percentuali insufficienti al raggiungimento dei minimi di legge (Cass. n. 32954/2024). Il caso di specie, di conseguenza, rappresenterebbe secondo la Corte una figura "altra" rispetto a quella disciplinata dalla disciplina concorsuale. Quest'ultima, integrata dall'art. 63, comma 2bis CCII, presuppone invece un riscontrabile, per quanto insufficiente, accordo di ristrutturazione con gli altri creditori. La tesi della Cassazione presta il fianco ad alcune critiche correlate al tenore letterale della disciplina di riferimento, che non esclude espressamente la possibilità di applicare il cram down in assenza di altri creditori aderenti, così come omette di formulare considerazioni in relazione ai requisiti indispensabili del cram down, ovvero la meritevolezza e la convenienza della proposta. In ogni caso, tali profili critici connessi all'applicazione del cram down nell'ambito di un accordo di ristrutturazione sono stati risolti con le modifiche apportate dall'art. 16 del d.lgs. 13 settembre 2024 n. 136 (c.d. "correttivo-ter") che ha previsto in mancanza di altri creditori aderenti - l'indicazione di soglie minime di soddisfacimento del credito erariale.Il caso
No al cram down con un solo creditore