L'art. 9 del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha novellato l'art. 2394-bis c.c., introducendo un termine decadenziale espresso per l'esercizio delle azioni di responsabilità nell'ambito delle procedure concorsuali. La disposizione, nella sua nuova formulazione, stabilisce che le azioni di responsabilità spettanti agli organi della procedura — in caso di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria — debbano essere proposte, a pena di decadenza, entro il termine biennale decorrente dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza. La qualificazione del termine come decadenziale, e non meramente prescrizionale, comporta conseguenze operative di primaria importanza. Come chiarito dalla Circolare del Tribunale di Torino del 22 maggio 2026, la semplice costituzione in mora o la diffida stragiudiziale non sono, di regola, idonee a impedire la decadenza: è necessario il concreto esercizio dell'azione, ossia la proposizione della domanda giudiziale entro il biennio. La medesima Circolare precisa che il riconoscimento del diritto da parte del soggetto nei cui confronti l'azione dovrebbe essere proposta può costituire fatto impeditivo della decadenza ai sensi dell'art. 2966 c.c. e che, secondo un orientamento richiamato nel documento, la comunicazione di una domanda di mediazione entro il termine potrebbe interrompere la decadenza per una sola volta, con ripresa della decorrenza dalla data di deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo. Tali strumenti devono tuttavia essere impiegati con estrema prudenza, in assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato sulla nuova disciplina. Sotto il profilo soggettivo, il termine biennale opera anzitutto con riferimento alle azioni nei confronti degli amministratori. La Circolare torinese ne estende l'applicazione ai direttori generali, in virtù del rinvio operato dall'art. 2396 c.c., nonché ai sindaci, in ragione del rinvio contenuto nell'art. 2407 c.c. agli artt. 2393 e seguenti, tra i quali è ora ricompreso l'art. 2394-bis c.c. La riforma investe pertanto l'intero perimetro delle responsabilità degli organi gestori e di controllo che il curatore è chiamato a far valere nell'interesse della massa. Particolarmente problematica si presenta la questione dell'applicabilità della nuova disciplina alle società a responsabilità limitata, atteso che l'art. 2394-bis c.c. è sistematicamente collocato nella disciplina delle società per azioni e che il Codice della crisi e dell'insolvenza continua a distinguere, nell'art. 255 CCII, le diverse azioni esercitabili dal curatore, senza un espresso coordinamento con la novella. Nondimeno, la Circolare ritiene prudenzialmente preferibile estendere il termine decadenziale anche alle S.r.l. e alle forme societarie equiparate, in considerazione della sostanziale identità funzionale delle azioni di responsabilità, della comune matrice dell'azione dei creditori sociali e della concentrazione della legittimazione attiva in capo al curatore all'apertura della procedura. Restano invece più incerte le ulteriori azioni contemplate dall'art. 255 CCII — segnatamente l'azione nei confronti dei soci di S.r.l. che abbiano intenzionalmente autorizzato atti dannosi, l'azione da direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. e le iniziative verso soggetti terzi concorrenti nell'aggravamento del dissesto — le quali potrebbero non essere direttamente assoggettate al nuovo termine, restando soggette all'ordinario regime prescrizionale; esito, tuttavia, non del tutto coerente con la ratio acceleratoria della riforma, specie nelle ipotesi di responsabilità solidale. Con riferimento al rapporto tra decadenza e costituzione di parte civile nel processo penale, la Circolare osserva che, allorché la pretesa risarcitoria esercitata dal curatore in sede penale corrisponda, nella sostanza, al medesimo pregiudizio patrimoniale subito dalla massa, il mutamento della sede processuale non può costituire strumento di elusione del termine decadenziale. Ne consegue che una costituzione di parte civile intervenuta oltre il biennio potrebbe essere esposta a eccezioni di tardività, rendendo opportuna la tempestiva proposizione dell'azione civile di merito, anche al fine di preservare la facoltà di un successivo trasferimento dell'azione ai sensi dell'art. 75 c.p.p. La questione di maggiore complessità applicativa attiene al regime transitorio. Il D.Lgs. n. 47/2026, entrato in vigore il 29 aprile 2026, non reca una disciplina espressa per le procedure già pendenti. La Circolare torinese esamina tre possibili soluzioni ermeneutiche: applicazione del termine alle procedure già aperte con decorrenza dalla sentenza di apertura; applicazione alle procedure pendenti con decorrenza dall'entrata in vigore della novella; applicazione esclusiva alle procedure aperte successivamente al 29 aprile 2026. La prima soluzione è da ritenersi difficilmente sostenibile, in quanto determinerebbe un effetto sostanzialmente retroattivo, suscettibile di pregiudicare azioni che, prima della riforma, erano soggette al solo regime prescrizionale. La soluzione più coerente con il principio di irretroattività è quella che limita l'applicazione del nuovo termine alle procedure aperte dopo l'entrata in vigore della legge. Tuttavia, in via prudenziale, la Circolare invita i curatori delle procedure già pendenti ad accelerare l'attività istruttoria, così da essere nelle condizioni di agire entro due anni dall'entrata in vigore della novella, ossia entro il 29 aprile 2028. Tale approccio impone all'organo della procedura di anticipare l'acquisizione e l'esame della documentazione contabile e societaria, di verificare la relazione ex art. 130 CCII, di individuare le condotte potenzialmente dannose — ivi inclusi gli atti di straordinaria amministrazione, le operazioni infragruppo, i rapporti bancari, i pagamenti preferenziali e gli eventuali aggravamenti del dissesto — e di procedere a una prima quantificazione del danno. A tale valutazione di merito dovrà accompagnarsi un'analisi della concreta utilità economica dell'azione per la massa, mediante verifica della consistenza patrimoniale dei possibili convenuti, dell'esistenza di coperture assicurative — in particolare polizze D&O — e della sostenibilità dei costi dell'iniziativa rispetto alle concrete prospettive di recupero.