Il potere di derelictio ex art. 213, comma 2, CCII: la manifesta non convenienza come criterio esclusivo

La Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, enuncia il principio di diritto in materia di derelictio dei beni della liquidazione giudiziale, con specifico riguardo all'ipotesi in cui i beni da non acquisire o da non liquidare siano qualificati come rifiuti.

Il caso trae origine dall'autorizzazione concessa dal Giudice Delegato, in sostituzione del comitato dei creditori ai sensi dell'art. 140, comma 4, CCII, alla non acquisizione all'attivo di composti catalogati come rifiuti, giacenti in un immobile di proprietà di una società, a sua volta creditrice ammessa al passivo, per crediti residui in forza di contratto di locazione risolto in data antecedente all'apertura della procedura.

La richiesta del curatore e l’intervenuta autorizzazione si basavano sulla manifesta non convenienza: la relazione dello stimatore ex art. 195, comma 2, CCII aveva evidenziato un valore di realizzo dei materiali pari a € 52.900 a fronte di costi di smaltimento di € 280.000, oltre alle spese di bonifica del sito.

Il Tribunale di Treviso, in sede di reclamo ex art. 124 CCII, confermava il provvedimento.

La società proprietaria dell’immobile e creditore proponeva quindi ricorso per Cassazione, deducendo la violazione del principio «chi inquina paga» e sostenendo che la qualificazione dei beni come rifiuti precludesse l'esercizio del potere di derelictio.

La Suprema Corte dichiara in primo luogo l’inammissibilità del ricorso: il decreto del Tribunale che si pronuncia sul reclamo avverso l'autorizzazione alla derelizione ha natura ordinatoria, in quanto volto a regolare l'esercizio di poteri gestori del curatore senza incidere su diritti soggettivi, ed è privo del requisito della definitività, essendo la scelta gestoria sempre modificabile fino al compimento dell'eventuale azione esecutiva. La Corte richiama il consolidato orientamento formatosi vigente la legge fallimentare (Cass. n. 17835/2019, n. 5447/2019 e n. 4346/2020) e ne afferma la piena continuità nel quadro del CCII.

Nel merito, la Corte di Cassazione ricostruisce la struttura dell'istituto.

L'art. 213, comma 2, CCII, nella versione aggiornata con il Correttivo-ter (con rimando all'art. 142, comma 3), contempla due ipotesi di abbandono: la non acquisizione dei beni all'attivo, che impedisce l'effetto dello spossessamento derivante dalla sentenza di apertura, e la rinuncia alla liquidazione di beni già acquisiti. In entrambi i casi, effetto della derelictio è la restituzione del bene nella piena disponibilità del debitore, con conseguente possibilità di aggressione individuale da parte dei creditori in deroga all'art. 150 CCII. Il criterio che governa la scelta è unico e tassativo: la manifesta non convenienza, individuabile nelle ipotesi in cui i costi di custodia, messa in regola o vendita superino il valore di realizzo, con conseguente pregiudizio per i creditori.

Il profilo di maggiore interesse attiene al raccordo tra la disciplina concorsuale e la normativa ambientale.

La Corte richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato: l'Adunanza Plenaria n. 3/2021 ha affermato la legittimazione passiva della curatela agli ordini di rimozione ex art. 192 d.lgs. 152/2006, fondando tale conclusione sulla qualità di detentore della procedura acquisita tramite l'inventario, e precisando che tale detenzione riguarda il bene immobile inquinato, normalmente già di proprietà dell'imprenditore, e non i rifiuti in sé. La più recente Adunanza Plenaria n. 1/2026 ha esteso il medesimo principio alle ipotesi in cui i rifiuti insistano su aree di terzi, ove l'imprenditore le detenesse in forza di titolo contrattuale.

La Corte, pur prendendo atto di tale orientamento, evidenzia la netta separazione dei piani: il quadro pubblicistico relativo alla legittimazione passiva del curatore e alla sua eventuale responsabilità per inottemperanza a provvedimenti di rimessione in pristino non interagisce con la valutazione di legittimità dell'atto endofallimentare di gestione dell'attivo, che opera sul distinto piano privatistico.

In questa prospettiva, la stessa giurisprudenza amministrativa ha precisato che gli atti di dismissione — anche se legittimamente adottati ai sensi dell'art. 213 CCII — sono da considerarsi atti privatistici, non dismissivi della responsabilità di diritto pubblico (Cons. Stato n. 4383/2021 e n. 1763/2022). Ne discende che l'art. 213 CCII non è suscettibile di disapplicazione in presenza di beni qualificati come rifiuti: la derelictio è legittima ove ricorra il giudizio di manifesta non convenienza, indipendentemente dalla natura dei beni.

La separata questione se il curatore conservi, a seguito della dismissione, la qualità di detentore ai fini ambientali, con i conseguenti obblighi di ripristino e la traslazione dei costi sulla massa, è questione che la Corte lascia deliberatamente aperta, riservandola alla sede amministrativa (impugnazione dell'eventuale ordinanza sindacale ex art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006) ovvero in sede di liquidazione giudiziale (insinuazione al passivo da parte dell'ente pubblico a seguito di esecuzione in danno).

Nel caso di specie, peraltro, tale questione si sarebbe presentata con profili di particolare complessità, attesa la risoluzione del contratto di locazione anteriormente all'apertura della procedura, che rende non scontata la stessa qualificazione della curatela come detentore dell'immobile ai sensi dell'Adunanza Plenaria n. 3/2021.

Sul piano operativo, la pronuncia offre al curatore un quadro di certezza in ordine all'esercizio del potere di derelictio. La Corte non enuncia una lista di adempimenti formali, ma dai presupposti della fattispecie esaminata, dove l'antieconomicità risultava dalla relazione dello stimatore ex art. 195, comma 2, CCII e il provvedimento del Giudice Delegato faceva espresso riferimento al criterio della manifesta non convenienza, si ricava il modello procedurale da seguire: tali elementi costituiscono la base documentale minima per un esercizio del potere non contestabile in sede endofallimentare.

Resta fermo che la derelictio non estingue gli obblighi di diritto pubblico connessi alla qualità di detentore dei rifiuti, ma ne sposta il terreno di contestazione al piano amministrativo e, in ultima analisi, a quello dell'accertamento del passivo.

La sentenza, pur non risolvendo in via definitiva il problema della ripartizione del costo ambientale tra massa e collettività, riconduce ciascuno dei due piani alla propria disciplina di riferimento, escludendo che la normativa ambientale possa operare come limite implicito all'autonomia gestoria della curatela nella fase liquidatoria.

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