L’ultrattività moderata della causa di prelazione

17 Febbraio 2026


Corte d’Appello di Milano, sentenza del 24 marzo 2025, Pres. Dott.ssa Anna Mantovani

Sempre in tema di principio di non discriminazione tra classi, si segnala la sentenza sopra richiamata che, in senso difforme rispetto al nostro precedente contributo, omologa un concordato preventivo nel quale i creditori privilegiati, degradati al chirografo per incapienza del valore di liquidazione, avrebbero ricevuto un trattamento più favorevole dalla distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione, rispetto ai creditori chirografari ab origine.

La vicenda in esame origina da un’istanza ex art. 112, comma 2, CCII formulata da una società che, avendo formulato una proposta concordataria ai propri creditori, aveva ricevuto voto dissenziente da parte della classe dei creditori finanziari (Classe 8, v. infra nel testo).

Nello specifico, il piano di concordato dichiarato inammissibile dal primo Giudice prevedeva il pagamento integrale, mediante il valore di liquidazione, dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis, nn. 1, 2 e 5, nonché dei creditori privilegiati ex artt. 2753 e 2754 cc.

Prevedeva, invece, il pagamento parziale, tramite il valore eccedente quello di liquidazione:

  • della Classe 5, composta dai creditori privilegiati ex art. 2752, commi 1 e 2, cc, nella misura del 30%;
  • della Classe 6, composta dai creditori privilegiati ex art. 2752, comma 4, cc, nella misura del 9%;
  • della Classe 7, composta dai fornitori, nella misura del 5%;
  • della Classe 8, composta dagli istituti finanziari, nella misura del 5%;
  • della Classe 9, composta dai creditori privilegiati ex art. 2764 cc, nella misura del 4%;
  • della Classe 10, composta dai soci e da ex amministratori per crediti diversi da finanziamenti;
  • della Classe 11, composta dai creditori postergati volontari, solo dopo l’integrale soddisfazione degli altri creditori.

Vi era, infine, la previsione di soddisfazione parziale della Classe 12, composta dai soci per finanziamenti postergati, nella misura del 2% e solo dopo l’avvenuto pagamento degli altri creditori come da proposta, mediante l’uso di risorse esterne (i.e. nuova finanza).

Come anticipato, la Classe 8 ha espresso il proprio dissenso, circostanza che ha indotto la società a chiedere al Tribunale l’applicazione del cross-class cram-down.

Tuttavia, il Giudice di prime cure eccepiva la circostanza che, dal piano di concordato, la Classe 8 avrebbe percepito un trattamento più sfavorevole rispetto a quello riservato alle classi di creditori privilegiati ma degradati al chirografo per incapienza del valore di liquidazione.

Pertanto, negava l’omologazione del concordato.

La società proponeva, allora, reclamo ex art. 51 CCII con contestuale istanza ex art. 52 CCII, con l’unico motivo d’appello intitolato “Errata equiparazione dei creditori privilegiati incapienti ai creditori chirografari. Violazione dell’art. 84, comma 6 CCII e dell’art. 112, comma 2, lett. b) CCII”.

Nella specie, la società sottolineava come “il privilegio costituisce una causa legittima di prelazione che viene accordata dalla legge in considerazione della particolare natura del credito a cui inerisce: il legislatore, pur stabilendo il principio generale della cd. par condicio creditorum, ritiene infatti che alcuni crediti debbano godere di una maggiore tutela rispetto ad altri e, per tale motivo, stabilisce che i primi [i.e. i privilegiati degradati al chirografo per incapienza del valore di liquidazione] godano di un rango differenziato, di una ‘preferenza’ e di un diritto di ‘precedenza’ rispetto ai secondi [i.e. i creditori chirografari ab origine]. Il rango dei creditori privilegiati è, quindi, certamente diverso rispetto a quello dei creditori chirografari: la natura, la posizione giuridica e gli interessi […]” con l’ulteriore considerazione che se “i creditori privilegiati incapienti […] appartenessero, davvero, al medesimo rango dei creditori chirografari ab origine, non avrebbe alcun senso” il disposto dell’art. 84, comma 6 CCII, laddove lo stesso recita “Per il valore eccedente quello di liquidazione, ai fini del giudizio di omologazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore” (enfasi a cura di chi scrive).

È la norma che codifica la cd. Relative Priority Rule (RPR) o regola della priorità relativa, che diventa applicabile solo dopo l’avvenuta distribuzione del valore di liquidazione giudiziale secondo la ben più rigida Absolute Priority Rule (APR) o regola della priorità assoluta oppure ancora, in altri termini, l’ordine legittimo delle cause di prelazione, che impedisce la soddisfazione del creditore di grado inferiore prima dell’integrale soddisfazione del creditore di grado poziore.

Orbene, argomenta il Giudice d’Appello che, nel momento di formazione delle classi, “[…] è evidente che una siffatta opportunità [i.e. quella di applicare la RPR] non potrà mai risolversi in un pregiudizio per quei creditori, il cui diritto non è, per definizione ‘eguale’ (a quello dei concorrenti), in ragione dell’esistenza (rectius, preesistenza) di una causa legittima di prelazione”. Infatti, a differenza “[…] dell’eguale diritto (dei creditori chirografari), che nasce in occasione e in ragione del concorso tra creditori (non privilegiati, evidentemente), la prelazione si origina (in via convenzionale o legale), infatti, in modo autonomo e indipendente (oltre che, per principio, in un momento anteriore), rispetto all’apertura della procedura in cui si realizza il concorso, sicché il diritto così consolidatosi in capo al creditore […] non potrebbe mai essere inciso (vanificandosi o riducendosi la prelazione) dalla proposta concordataria” (enfasi a cura dello scrivente).

In tal senso, il valore di liquidazione giudiziale individua per i creditori, nel contempo, due soglie che svolgono ruoli distinti ma fondamentali: da un lato, stabilisce il livello di “tutela minima”, al di sotto della quale il concordato mancherebbe di causa concreta, essendo preferibile la liquidazione giudiziale; dall’altro, delinea quanta parte dell’attivo concordatario dovrà essere distribuita secondo la APR e, per l’eccedenza, quale altra parte potrà essere distribuita secondo la RPR.

L’art. 84, comma 5, ultimo periodo CCII stabilisce, poi, che la quota residua del credito privilegiato rimasta insoddisfatta dal valore di liquidazione giudiziale debba essere trattata come credito chirografario.

Tuttavia, tali creditori privilegiati degradati al chirografo per incapienza del valore di liquidazione giudiziale non sono, in questo caso, equiparabili né ai creditori privilegiati in senso stretto – poiché gli stessi ottengono per definizione il soddisfacimento integrale del proprio credito – né ai creditori chirografari ab origine (che, per natura, non sono assistiti da alcun diritto di prelazione).

Ed è proprio la RPR che, dovendo garantire che i creditori ricevano quel soddisfacimento più favorevole di quello riservato ai creditori di grado inferiore, richiede che sussista una “ultrattività moderata della prelazione” che, per l’effetto, permette di proiettare il privilegio (che i creditori privilegiati degradati avrebbero sul patrimonio aziendale) anche “sul maggior valore di ristrutturazione attribuendo loro un trattamento differenziato preferenziale rispetto ai creditori che risulterebbero successivi nella distribuzione del valore di liquidazione”.

Ritenendo, pertanto, sussistenti i presupposti per l’applicazione del cram down trasversale (avuto riguardo alle previsioni di soddisfacimento previste dal piano), la Corte d’appello ha accolto il reclamo della Società e, per l’effetto, omologato il concordato preventivo.

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