Suprema Corte di Cassazione, Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856 (Pres. Terrusi, Est. D’Aquino), La vicenda concerne il rapporto tra lo strumento della composizione negoziata della crisi ex D.L. 118/2021 e il procedimento prefallimentare per la dichiarazione di fallimento nella disciplina ante introduzione del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, con specifico riferimento alla possibilità che il tribunale valuti l’ammissibilità della composizione negoziata presentata in pendenza di una procedura di concordato preventivo non ancora dichiarata improcedibile dal tribunale, a seguito di rinuncia da parte della società richiedente. Il tribunale dichiarava inammissibile l’istanza di composizione negoziata perché proposta in violazione dell’art. 23, co. 2, D.L. 118/2021, pronuncia confermata in grado di appello. La società ha proposto ricorso per Cassazione sul presupposto che (i) solo la Camera di Commercio dovrebbe valutare l’ammissibilità della composizione negoziata; (ii) il tribunale non potrebbe valutare l’ammissibilità della proposta. La Corte di Cassazione con la sentenza del 6 dicembre 2025, n. 31856 (Pres. Terrusi, Est. D’Aquino) rigetta il ricorso, poiché (i) l’istanza di composizione negoziata, una volta pubblicata, costituisce fatto impeditivo della dichiarazione di fallimento (art. 6, co. 4, D.L. 118/2021); (ii) il tribunale deve verificare se tale effetto impeditivo si sia validamente prodotto. Le motivazioni sono esplicate nel passaggio della sentenza ove si legge che “… omissis … Vi è, tuttavia, una differenza di natura ordinamentale tra la contemporanea pendenza della domanda (anche con riserva) di concordato preventivo e della domanda di fallimento rispetto a quello della pendenza della domanda di composizione negoziata con la domanda di fallimento. Il concordato e il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolgono entrambi davanti all’autorità giudiziaria e possono essere oggetto di provvedimenti organizzativi, quali la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell’art. 273 cod. proc. civ., se pendenti innanzi allo stesso giudice, ovvero previa «applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 39, comma 2, c.p.c. in tema di continenza e competenza, se pendenti innanzi a giudici diversi» (Cass., Sez. U., n. 9935/2015). La composizione negoziata è, invece, strumento stragiudiziale, privatistico, che si svolge al di fuori del controllo dell’autorità giudiziaria, salvi gli incidenti di cognizione ingenerati dalle richieste di provvedimenti giudiziali, come in caso di richiesta di conferma delle misure protettive ex art. 7 d.l. n. 118/2021. Il fatto impeditivo della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento è, pertanto, rimesso a una mera «istanza» del debitore, di natura stragiudiziale (formulata al segretario generale della CCIAA), non sottoposta al giudice della crisi di impresa. Il venir meno del fatto impeditivo è rimesso a fatti sopravvenuti di natura endogena rispetto allo strumento di composizione negoziata, costituiti dalla archiviazione amministrativa dell’istanza, ovvero dalla conclusione (fisiologica) delle trattative … omissis …”. La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha enunciato il seguente principio di diritto: “… omissis … Spetta al tribunale investito della domanda di fallimento valutare, incidenter tantum, l’inammissibilità dell’istanza di composizione negoziata quando essa sia stata depositata in violazione dell’art. 23, co. 2, D.L. 118/2021, in pendenza di una domanda di concordato preventivo (con riserva o meno) … omissis …”.