Tribunale di Nola, 1° settembre 2025, Pres. Napolitano Il Tribunale di Nola ha affrontato il tema dell’applicabilità dell’istituto dell’assegnazione di beni immobili al creditore ipotecario in sede concorsuale, sebbene la normativa fallimentare, e del codice della crisi, non preveda espressamente la possibilità di applicare tale istituto. E’ il caso di una procedura di fallimento avente all’attivo beni immobili, su cui insistono ipoteche di primo grado, rimasti invenduti all’esito di quattro esperimenti di vendita effettuati dal Curatore ai sensi dell’art. 107 L.Fall., e ove il creditore ipotecario ha presentato istanza di assegnazione ex art. 589 cpc di detti beni immobili. Il creditore istante vanta un credito ipotecario pari ad € 1.150.771 rispetto ad un valore di stima degli immobili, quale risultante dalla perizia del CTU, pari ad € 723.901 e ad un prezzo base d’asta dell’ultimo esperimento di vendita effettuato pari ad € 305.398. L’applicazione dell’istituto dell’assegnazione impone la verifica della sussistenza di precisi presupposti, ossia il rispetto della par condicio creditorum e la convenienza dell’assegnazione rispetto all’alternativa della vendita competitiva. Nel caso in esame, la par condicio creditorum risulta rispettata in mancanza di creditori muniti di privilegio di grado poziore sugli immobili, essendo il credito dell’istante garantito da ipoteche di primo grado e atteso che le somme incassate dalla vendita dei beni – al netto delle spese specifiche relative a tale massa immobiliare e della quota parte delle spese generali ad essa imputabili – sarebbero assegnate al creditore istante in sede di riparto. Quanto alla convenienza dell’assegnazione rispetto all’alternativa della vendita competitiva, si richiama preliminarmente il comma 8 dell’art. 104 ter, L.Fall. (ovvero il comma 2 dell’art. 213 CCII) che disciplina la rinuncia all’acquisizione, e quindi alla liquidazione, di beni che risultino di manifesta e concreta non convenienza per la massa dei creditori. Invero, è possibile procedere alla derelictio dei beni laddove la relativa acquisizione ovvero vendita si riveli antieconomica in termini di rapporto costi/ricavi, considerando altresì il fattore tempo, elemento da considerare prioritariamente nel bilanciamento degli interessi delle parti. Nel caso in esame, l’assegnazione risulta più conveniente rispetto alla liquidazione mediante procedura competitiva dal momento che i) sono stati effettuati quattro esperimenti di vendita con esito infruttuoso; ii) il valore degli immobili, a seguito dei ribassi effettuati, risulta ora pari ad € 229.048 (valore, questo, corrispondente al prezzo basa d’asta del quinto tentativo di vendita); iii) il creditore vanta un credito cinque volte superiore al valore attuale del bene. Esaminati i presupposti per l’applicabilità dell’istituto dell’assegnazione, deve essere altresì considerato il fine prioritario da conseguire. Tale fine si sostanzia nella miglior soddisfazione delle ragioni dei creditori, e non nella liquidazione dell’attivo mediante procedura competitiva, come peraltro dimostrato dalla previsione concessa dal legislatore di poter derogare alla liquidazione laddove la stessa si manifesti non conveniente, come nel caso in esame. Dunque, sebbene l’assegnazione diretta al creditore non sia contemplata dalla Legge fallimentare, né tantomeno dal Codice della Crisi, la stessa non si pone in contrasto con il principio cardine delle procedure concorsuali, ovvero la miglior soddisfazione dei creditori, che può prevalere anche rispetto alla liquidazione nelle forme della vendita competitiva, potendo quindi ritenersi applicabile, in presenza di determinati presupposti e circostanze, anche in sede concorsuale. Sulla scorta di tali considerazioni, il Giudice Delegato del fallimento ha pertanto emesso ordinanza di assegnazione ex art. 553 cpc dei beni al creditore ipotecario istante.