Tribunale di Milano, Sez. XV, Sentenza del 18 aprile 2025, Pres. Rel. A. Simonetti

Con la sentenza del 18 aprile 2025 il Tribunale di Milano – Sezione XV specializzata in materia di imprese si pronuncia su un’azione di responsabilità promossa dal curatore di una società fallita avverso gli organi gestori e di controllo della medesima.

Con precipuo riferimento alla responsabilità degli amministratori ex art. 146, L.F. (oggi art. 255, CCII) viene rilevata la violazione del dovere di gestione conservativa, poiché gli stessi avrebbero proseguito l’attività della società nonostante fosse intervenuta una causa di scioglimento per perdita del capitale sociale, seppur non manifesta nell’ultimo bilancio, approvato con violazione delle regole tecnico contabili che ne regolano la predisposizione (nel caso di specie, non era stato svalutato un ingente credito vantato nei confronti di una società fallita), con ciò di fatto occultando la reale situazione patrimoniale della società.

La sentenza risulta interessante perché afferma come gli amministratori siano responsabili sia se amministratori delegati che privi di delega. In particolare, gli amministratori senza specifiche deleghe:

  • hanno il dovere di agire informati e devono esercitare la facoltà di chiedere ai delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione (art. 2381 u.c. c.c.) e
  • rispondono quando non siano intervenuti per impedire atti pregiudizievoli compiuti dagli amministratori operativi, di cui siano venuti a conoscenza o di cui avrebbero dovuto avere conoscenza alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche (pag. 8 della sentenza).

Viceversa, l’amministratore delegato avrebbe dovuto adottare gli adeguati assetti organizzativi, con specifico riferimento alle politiche societarie relative alla gestione degli incassi.

Nel caso di specie, anche i sindaci non sono stati esenti da responsabilità, poiché non solo non avrebbero vigilato sugli obblighi di legge e sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, ma non hanno sollevato alcun rilievo sul bilancio di esercizio 2018 proprio – tra l’altro – con riferimento all’appostazione del credito de quo, che avrebbe dovuto formare oggetto di svalutazione (pagine 17 e 18 della sentenza).

Gli amministratori e i sindaci sono stati ritenuti responsabili in solido per i danni arrecati al patrimonio sociale, che nel caso in esame è stato liquidato in via equitativa.

Inoltre, considerate le transazioni intervenute con alcuni dei convenuti in corso di causa, di cui ”deve tenersi conto al fine della riduzione dell’ammontare dell’intero debito, dovendosi procedere a quantificare il danno complessivo e sottraendo quanto percepito o la percentuale corrispondente alla quota di responsabilità di chi ha transatto fino all’importo già ricevuto dal creditore (la procedura nel caso di specie) a titolo di transazione se superiore”, la sentenza richiama i principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui la transazione “non può né condurre ad un incasso superiore rispetto all’ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei […]” (Cass. SS.UU. 30 dicembre 2011 n. 30174).

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