L’apertura della liquidazione giudiziale in pendenza di ricorso prenotativo

Tribunale di Torino, 21 novembre 2025, Est. Miglietta

Il Tribunale di Torino ha affrontato il tema dell’apertura della liquidazione giudiziale in presenza di un ricorso ex art. 44, comma 1, lett. a) CCII, privo della richiesta di applicazione delle misure protettive del patrimonio.

E’ il caso di una società che, a seguito del ricorso depositato da parte di un creditore per l’apertura della liquidazione giudiziale della società stessa, ha domandato il rigetto della domanda rilevando (i) l’assenza del presupposto dell’insolvenza, (ii) che la liquidazione giudiziale non costituiva la migliore soluzione per la soddisfazione dei creditori e (iii) di aver formulato “formale ricorso in bianco per l’accesso a diverso strumento di regolazione della crisi – sia esso concordato preventivo ovvero altro istituto concorsuale previsto dal CCII – con espressa istanza di assegnazione di termine per il deposito del relativo piano e della documentazione integrativa, ai sensi degli artt. 40 ss. CCII e secondo la logica di unicità della procedura”.

Il Tribunale, in sede di esame dei presupposti richiesti dalla legge per l’apertura della liquidazione giudiziale, ha rilevato la sussistenza, in capo alla società debitrice, dello stato di insolvenza ai sensi degli artt. 2, lett. b. e 121 CCII, evidenziando le seguenti circostanze:

  • la società, all’esito del percorso di composizione negoziata della crisi ex art. 12 CCII intrapreso a inizio 2024 e stante l’impraticabilità delle soluzioni di cui all’art. 23, comma 1 e 2 lett. a) e b) CCII, aveva presentato una proposta di concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII, successivamente dichiarata inammissibile;
  • la società aveva maturato una rilevante esposizione debitoria nei confronti dell’Erario, pari ad oltre € 2 milioni,
  • l’assenza, in capo alla società, di finanza ovvero di beni “prontamente liquidabili con cui fare fronte al notevole stock debitorio maturato”;
  • l’assenza, anche nell’ambito del procedimento introdotto con il ricorso ex art. 44 CCII, di elementi concreti per ritenere che la società fosse in grado di onorare la propria esposizione debitoria;
  • la sussistenza di uno stato definitivo di incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni.

Il Tribunale, dopo aver rilevato profili di inammissibilità della domanda ex art. 44 CCII in quanto proposta in assenza del presupposto richiesto dall’art. 40, comma 2, CCII, ha evidenziato che la società, in sede di ricorso prenotativo, non aveva richiesto l’applicazione delle misure protettive del patrimonio.

Quanto alle misure protettive, ai sensi dell’art. 54, comma 2, CCII, “se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all’articolo 40 (…), dalla data di pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese (…) la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata”.

In forza di quanto stabilito dalla norma, l’omessa formulazione della domanda di applicazione delle misure protettive comporta la possibilità, in presenza dei presupposti di legge, di dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale, pur in pendenza di un ricorso prenotativo ex art. 44 CCII.

Sulla scorta delle sopradette circostanze, il Tribunale ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale della società.

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