Tribunale di Milano, Sezione II Civile – Crisi d’Impresa, Decreto del 2 novembre 2025, Est. De Simone Una società, in data 15 settembre 2025, ha depositato una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza (e, segnatamente, ad un concordato preventivo) con riserva di deposito del piano e della proposta ex art. 44 CCII, con richiesta di applicazione delle misure protettive e cautelari ex 54 CCII. Tra queste, la Società ha chiesto l’applicazione del regime previsto dall’art. 94-bis CCII, concernente l’impossibilità per i creditori nel concordato in continuità di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione, ovvero di risolverli, per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato. Con provvedimento del 9 ottobre 2025, il Tribunale ha concesso il termine ex art. 44 CCII sino al 12 dicembre 2025, confermando altresì le misure protettive sino alla medesima data. Quanto alle istanze cautelari, veniva fissata l’udienza del 28 ottobre 2025 per il relativo esame in contradditorio. Nello specifico, la società ricorrente ha sostenuto che la tutela prevista dall’art. 94-bis CCII debba operare già nella fase prenotativa del concordato preventivo, dal momento che la finalità della norma è quella di proteggere la continuità aziendale e il valore dell’impresa, evitando che l’apertura della procedura o la concessione di misure protettive si traducano in un danno per l’imprenditore, consentendo ai creditori strategici di risolvere o modificare unilateralmente i contratti essenziali. La società ha, altresì, argomentato che, avendo già presentato un progetto di piano concordatario in continuità aziendale, la domanda era sufficientemente dettagliata e articolata da giustificare l’applicazione anticipata delle tutele ex art. 94-bis CCII, sottolineando che negarne l’operatività avrebbe lasciato l’impresa esposta alle iniziative aggressive dei creditori e al rischio di risoluzione dei contratti strategici, proprio nel momento più delicato del processo di ristrutturazione. Inoltre, a mente del comma 1-quater dell’art. 44 CCII, come riformato dal c.d. Correttivo TER, il debitore, in presenza di un progetto di regolazione della crisi, può chiedere di beneficiare anticipatamente del regime proprio dello strumento prescelto (in questo caso il concordato preventivo), estendendo quindi l’applicazione dell’art. 94-bis CCII anche alla fase prenotativa ex art. 44 CCII. Nel giudizio si è costituito un creditore “strategico” ritenendo non applicabile la predetta estensione sul presupposto, peraltro, che la risoluzione del rapporto contrattuale fosse avvenuta già prima dell’iscrizione delle misure protettive nel registro delle imprese, chiedendo in subordine il riconoscimento della prededuzione in merito al proprio credito, in quanto relativo a servizi essenziali resi alla società ricorrente in un regime di prosecuzione di fatto del rapporto contrattuale. Il Giudice ha, pertanto, analizzato la ratio della disciplina dell’art. 94-bis CCII, posta a tutela della continuità aziendale e del valore dell’impresa durante la procedura di concordato preventivo.. La stessa, in altre parole, impedisce che la mera apertura della procedura si traduca in un pregiudizio per l’imprenditore, derivante dalla facoltà dei creditori di risolvere o modificare unilateralmente i contratti essenziali. Sebbene il testo dell’art. 94-bis CCII si riferisca espressamente al concordato in continuità aziendale, una lettura funzionale e sistematica della disciplina non consente di escludere l’estensione degli effetti protettivi anche alla fase prenotativa, purché la domanda sia adeguatamente articolata e contenga una descrizione dettagliata del percorso di risanamento che l’impresa intende perseguire. Il Giudice sottolinea che negare l’operatività di tali effetti durante il termine concesso ex art. 44 CCII significherebbe lasciare l’impresa esposta alle iniziative aggressive dei creditori e al rischio di risoluzione dei contratti strategici, proprio nel momento più critico del processo di ristrutturazione. Anche in considerazione delle modifiche introdotte con il Correttivo TER, il Tribunale argomenta come la possibilità di giovarsi del regime proprio dello strumento prescelto non possa essere limitata al solo regime autorizzativo ex art. 46 CCII (in relazione agli atti di straordinaria amministrazione), bensì debba estendersi all’intero complesso normativo che disciplina il concordato preventivo, ivi incluso l’art. 94-bis CCII. Tale ricostruzione trova, infatti, conferma nell’art. 97, comma 7, CCII che consente al debitore, che abbia presentato un progetto di piano, di avvalersi della sospensione dei contratti pendenti anche oltre il termine concesso ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), CCII, e comunque non oltre i trenta giorni dalla data del decreto di apertura. Da ultimo, in merito alla richiesta del creditore opponente del vedersi riconosciuta la prededucibilità del credito sorto per effetto della prosecuzione di fatto del rapporto contrattuale, la stessa dovrà essere valutata ove ricorrenti i presupposti di cui all’art. 100 CCII, poiché non conferente con il caso di specie. Per tali motivi, il Tribunale ha dato atto dell’applicabilità del regime ex art. 94-bis CCII in favore della società ricorrente.