Cass. civ. sent. n. 28574/2025 pubblicata in data 28 ottobre 2025 Con la sentenza n. 28574/2025 pubblicata in data 28 ottobre 2025, la Corte di Cassazione è intervenuta su un tema di grande attualità per la gestione delle crisi da sovraindebitamento: la conformità della proposta di concordato minore alle regole proprie dell’istituto e ai limiti imposti dal rispetto delle cause legittime di prelazione. Nel caso in esame, un professionista (medico) aveva presentato avanti al Tribunale di Roma una proposta di concordato minore, prevedendo il pagamento integrale del debito ipotecario (da estinguere secondo il piano di ammortamento predisposto con il contratto di mutuo con ipoteca insistente su un bene personale) e il pagamento in misura del 5% di tutti gli altri debiti, sia privilegiati (crediti erariali e degli enti previdenziali), sia chirografari, da soddisfare in 60 rate mensili con i propri redditi futuri, oltre al pagamento del gestore. Il Tribunale di Roma, esaminata la proposta, aveva dichiarato la stessa inammissibile, rilevando: i) la violazione del principio dell’ordine di preferenza dei creditori (art. 2741 c.c.); ii) la violazione dell’art. 75 comma 3 CCII (nella sua formulazione ante decreto correttivo n. 136/2024) in quanto il rimborso del mutuo ipotecario concerneva un bene personale e non “aziendale”; iii) l’inadeguatezza dell’attestazione del gestore sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria. Avverso il predetto provvedimento, il professionista aveva proposto reclamo avanti la Corte d’Appello di Roma che, all’esito dello stesso, aveva confermato il rigetto, sul presupposto che il “contenuto libero della proposta di concordato minore stabilito dall’art. 74 CCII non consente la deroga della par condicio creditorum e dell’ordine delle cause legittime di prelazione, trattandosi di istituto soggetto all’applicazione delle disposizioni in tema di concordato preventivo in quanto compatibili per l’espresso richiamo dell’art. 74 comma 4, CCII alle norme del capo III dello stesso titolo”. Nel caso di specie, secondo quanto statuito dalla Corte d’Appello, la proposta concordataria non risultava conforme alle regole proprie del concordato preventivo in quanto, nell’ipotesi liquidatoria, vi sarebbe stato un soddisfacimento dei crediti privilegiati diversi dal credito ipotecario, in misura pari a circa il 10%, quindi con una percentuale maggiore rispetto a quanto ivi previsto, come riportato nell’integrazione della relazione attestativa. A seguito del ricorso avverso la sentenza di secondo grado promosso dal debitore, la Cassazione con un’articolata motivazione, ha offerto un quadro normativo sulle norme applicabili al concordato minore, accentuando la omogeneità tra gli istituti del concordato preventivo e del concordato minore, quando a venire in rilievo sono le regole dettate dalla direttiva UE n. 1023/2019 (c.d. “Direttiva Insolvency”) “in tema di struttura, presupposti, finalità e strumenti della ristrutturazione preventiva, con particolare riguardo al contenuto del piano, alla sua approvazione da parte dei creditori e dalla sua omologazione da parte del giudice, come si ricava dalla clausola finale contenuta nell’art. 74 comma 4 CCII”. Il mancato rispetto delle regole in materia di prelazione, pertanto, costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile dal giudice anche d’ufficio e già in fase di ammissione, senza dover attendere il giudizio di omologazione; tale principio si ricava anche dal contenuto testuale dell’art 47 comma 1 CCII, aldilà delle ipotesi tassative di inammissibilità della domanda dettate dall’art. 77 CCII. La Cassazione ha dunque formulato il seguente principio di diritto “La proposta di concordato minore deve rispettare gli articoli 2740 e 2741 del codice civile nonché la graduazione delle cause legittime di prelazione, per come disciplinati nel concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII, in forza e nei limiti del rinvio contenuto nell’art. 74, comma 4, CCII; ne consegue che il mancato rispetto delle relative regole legali di trattamento dei creditori costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile dal giudice anche d’ufficio e senza dover attendere l’apertura del giudizio di omologazione, in ossequio ai principi di economia dei giudizi e di sollecita definizione delle procedure, a ciò non ostando la tassatività delle ipotesi di inammissibilità della domanda di concordato minore, ai sensi dell’art. 77 CCII”. Viene così ribadito il principio secondo cui la tutela dell’ordine delle cause legittime di prelazione rappresenta un presidio fondamentale dell’intero sistema concorsuale, anche nelle procedure di sovraindebitamento; pertanto, non poteva ammettersi una proposta che, come quella del caso di specie, prevedesse un trattamento dei creditori privilegiati e chirografari nella medesima misura percentuale.