Concesso il termine di 90 giorni di cui all'art. 9, co. 2, DL Liquidità per la presentazione di una nuova proposta di concordato preventivo

16 Giugno 2020


Il Tribunale di Pistoia con decreto del 5 maggio 2020 ha assegnato ad una società in concordato preventivo il termine di 90 giorni di cui all’art. 9, secondo comma, DL 23/2020 (DL “Liquidità”) per la presentazione di una nuova proposta e del correlato piano.

In particolare, la società Alfa, società in concordato preventivo in continuità diretta ex art. 186 bis L.F. ha presentato istanza per l’assegnazione del termine di cui all’articolo 9, secondo comma, DL 23/2020. Il Tribunale di Pistoia atteso che:

  • La procedura di concordato versa nella fase successiva all’emissione del decreto di cui all’art. 163 l.f., ma antecedente all’adunanza dei creditori;
  • L’istanza risulta motivata anche con riferimento agli effetti prodotti sulla tenuta del piano di concordato dall’emergenza sanitaria determinatasi a seguito della pandemia da COVID-19 ed anticipa sinteticamente gli interventi modificativi;
  • Gli interventi sono idonei ad incidere in modo sensibile sull’impianto originario della proposta e del piano di concordato;
  • Il presupposto del concessione del citato termine sia la pendenza alla data del 23 febbraio di una procedura di concordato preventivo nella quale non sia stata già registrata la votazione negativa dei creditori sulla originaria proposta (come nel caso concreto);

ha assegnato il termine di 90 giorni per la presentazione di una nuova proposta, del correlato piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 161 l.f. e per l’effetto revocando l’adunanza dei creditori fissata per il 7 maggio 2020.

 

Per approfondimenti: http://www.froglabdev.it/crisi/pdf/concordato-preventivo-ex-art-186-bis-emergenza-covid-19-termine-ex-art-9-dl-liquidita/

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