La prededuzione del compenso dei professionisti al vaglio delle Sezioni Unite

3 Marzo 2022


Le Sezioni Unite della Cassazione, con Sentenza n. 42093 del 31.12.2021 risolvono il dibattito sorto in giurisprudenza, circa la prededuzione del credito derivante dal compenso per prestazioni professionali di Esperti che hanno assistito la società debitrice a vario titolo (Attestatore, Advisor, Avvocato), in vista dello svolgimento della procedura di concordato preventivo, poi estinta per rinuncia del debitore o per dichiarazione di inammissibilità.

In altri termini, la pronuncia riguarda la prededuzione del credito ex articolo 111, co. 1 n. 1 e co. 2 della L. Fall. per la prestazione professionale resa da un Advisor, nel quadro dello svolgimento della procedura di concordato preventivo, a favore di un’impresa, poi dichiarata fallita.

Un primo orientamento determina che il compenso del professionista è liquidato sempre e “de plano” in prededuzione in caso di successivo fallimento senza che questo giudizio sia subordinato “all’utilità” della prestazione resa dall’esperto. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo, rientra "de plano" tra i crediti sorti "in funzione" di quest'ultima procedura e, come tale, a norma dell'art. 111 L. Fall., comma 2, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione "ex post", che la prestazione resa sia stata, concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti” (conf., ex multis, Cass. Civ. n. 16224/19). 

Altro filone della giurisprudenza di legittimità, viceversa, ha affermato che la prededuzione del compenso dell’esperto, non essendo prevista nella normativa fallimentare un’analisi ex post in ordine all’utilità della prestazione resa in funzione della procedura, può essere concessa all’esito di un giudizio prognostico ex ante ed in astratto sul possibile vantaggio dell’attività in favore della massa.  Sul punto, la Corte di Cassazione  ha sottolineato che “in merito poi al riconoscimento della natura prededucibile del compenso previsto per remunerare la prestazione del professionista incaricato di redigere la relazione di cui alla L. Fall., art. 161, comma 3, l'intervenuta abrogazione del disposto della L. Fall., art. 182-quater, comma 4, ad opera della L. n. 134 del 2012 non ha affatto voluto escludere la possibilità di riconoscere anche a questo credito la natura prededucibile, ma ha inteso più semplicemente ricondurre la disciplina di questa particolare fattispecie di credito ai principi generali previsti dall'ordinamento concorsuale. Tale credito quindi ben può avere natura prededucibile ove sia riconosciuto, ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 2, il carattere strumentale dell'attività professionale svolta rispetto alla procedura concorsuale a cui si riferisce (conf. in tal senso Cass. Civ. n. 15724/19).  Più di recente, inoltre, la Cassazione ha affermato che “la valutazione compiuta ai fini dell'ammissione del credito non investe il profilo della strumentalità della prestazione professionale alle finalità perseguite dalla procedura concordataria, che deve essere verificata controllando - come detto - se l'attività professionale prestata potesse essere ricondotta nell'alveo della procedura concorsuale minore e delle finalità dalla stessa perseguite secondo un giudizio ex ante”. (conf., in tal senso, Cass. Civ. n. 9027/20).

Le Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto sorto in giurisprudenza, hanno affermato che “il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art. 161 L. fall., sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, L. fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell’art. 163 L. fall., ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa; restano impregiudicate, da un lato, la possibile ammissione al passivo, con l’eventuale causa di prelazione e, per l’altro, la non ammissione, totale o parziale, del singolo credito ove si accerti l’inadempimento della obbligazione assunta o la partecipazione del professionista ad attività fraudatoria”

Il ragionamento che viene svolto dagli Ermellini restringe, senz’altro, la portata della prededucibilità del credito dei professionisti che abbiano prestato la loro opera in occasione dello svolgimento di una procedura di concordato preventivo (che non giunga a una determinata fase di sviluppo), nel successivo fallimento. La Suprema Corte ragionando sui concetti di “occasionalità” e “funzionalità” previsti dal disposto normativo ha ancorato la prededuzione a un giudizio ex ante, rimesso al Giudice di merito, finalizzato a valutare la circostanza che l’attività professionale svolta dall’Esperto abbia dato un effettivo e concreto apporto “con inerenza necessaria” alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa.

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