Senza azienda non c’è continuità: per il Tribunale di Roma il concordato è liquidatorio

Tribunale di Roma, Sezione XIV, sentenza n. 677 del 25 giugno 2026

L’effettiva esistenza dell’azienda come presupposto della continuità indiretta: dal rigetto dell’omologazione all’apertura della liquidazione giudiziale nel caso esaminato dal Tribunale di Roma

Con sentenza del 25 giugno 2026, il Tribunale di Roma ha rigettato l’omologazione di un concordato presentato in continuità indiretta da una società immobiliare priva di un effettivo complesso aziendale. Riqualificato il piano come liquidatorio, ha rilevato il mancato rispetto della soglia minima del 20% per i creditori chirografari. Su istanza del Pubblico Ministero e di un creditore, ha inoltre aperto la liquidazione giudiziale. La continuità presuppone dunque un effettivo complesso aziendale destinato alla prosecuzione dell’attività di impresa, non il mero trasferimento di beni.

Un progetto immobiliare naufragato e un piano “in continuità”

La ricorrente, costituita nel 2010 e avente ad oggetto attività immobiliari ed edilizie, era proprietaria di un terreno in Puglia destinato a un progetto di sviluppo residenziale a vocazione turistica. Il progetto si è arenato quando, nel 2022, la Regione ha deciso di non adottare il Piano Urbanistico Generale del Comune, rendendo di fatto inedificabile l’area e azzerandone quasi del tutto il valore.

Depositato il 12 marzo 2025 il ricorso prenotativo ex art. 44 CCII, la società ha successivamente presentato un piano di concordato qualificato come concordato in continuità indiretta ex art. 84 comma 2 CCII. Il piano prevedeva la cessione del “ramo d’azienda operativo” a una società terza (di seguito, l’“Assuntore”) per un corrispettivo di 150.000 euro, dilazionato e garantito da 72 cambiali, nonché una transazione fiscale ex art. 88 CCII. A fronte di un passivo di circa 1,62 milioni di euro e di un valore di liquidazione stimato in 49.700 euro, ai creditori chirografari ab origine era destinato un soddisfacimento pari al 6,20%. Il corrispettivo di 150.000 euro, sommato alle disponibilità liquide di 2.200 euro, determinava un valore complessivo di 152.200 euro, con un’eccedenza di 102.500 euro rispetto al valore di liquidazione, da distribuire secondo la relative priority rule di cui all’art. 84 comma 6 CCII.

Il Tribunale ha disposto l’apertura della procedura in concordato preventivo. La proposta ha raccolto il voto favorevole di creditori rappresentanti il 52,6% dei crediti, ma l’approvazione di sole due classi su sette. La ricorrente ha pertanto chiesto l’omologazione mediante ristrutturazione trasversale ex art. 112 comma 2 CCII. L’Agenzia delle Entrate si è opposta, sostenendo la natura liquidatoria del concordato, sul presupposto che l’attività d’impresa non fosse, in sostanza, mai iniziata. Secondo l’Erario, l’attività sportiva e ricreativa stagionale che la società dichiarava di svolgere sul terreno era estranea all’oggetto sociale. Il suo effettivo esercizio risultava inoltre incompatibile sia con l’inagibilità dell’impianto, attestata dalla perizia depositata dalla stessa debitrice, sia con la totale assenza di dipendenti o collaboratori. L’Agenzia contestava inoltre la computabilità del voto favorevole della Classe 1, espresso da un creditore in asserito conflitto di interessi ex art. 109 comma 6 CCII.

Il discrimine: un patrimonio da liquidare o un’azienda da proseguire

Il Tribunale chiarisce innanzitutto che la qualificazione del concordato, pur già deliberata in sede di ammissione, può e deve essere riesaminata in sede di omologazione, anche d’ufficio e indipendentemente da una specifica opposizione.

Il criterio adottato dal Tribunale è volutamente essenziale: il piano liquidatorio ha ad oggetto un patrimonio da liquidare; il piano in continuità, invece, ha ad oggetto un’azienda attraverso la quale proseguire l’attività di impresa. L’elemento distintivo è dunque la presenza, o l’assenza, di una azienda, ossia del complesso di beni organizzato per l’esercizio di un’attività d’impresa.

Applicando questo criterio, il Collegio osserva che l’attività di valorizzazione immobiliare non era mai stata avviata: la società non aveva acquistato, ceduto, edificato o ristrutturato alcun immobile, e la perizia giurata da essa stessa depositata descriveva un terreno incolto e boschivo con manufatti fatiscenti. Quanto all’attività turistico-ricreativa, il suo svolgimento era stato soltanto allegato a verbale in udienza, senza riscontri, e appariva poco plausibile in assenza di personale.

La conclusione è netta: la ricorrente è una società proprietaria di un terreno inedificabile, priva di qualsiasi elemento costitutivo di un’azienda. Essa poteva accedere al concordato soltanto nella forma liquidatoria, che però impone ai sensi dell’art. 84 comma 4 CCII un soddisfacimento dei chirografari non inferiore al 20%, soglia lontana dal 6,20% offerto.

Rilevata l’assenza di un requisito di ammissibilità, il Tribunale ha negato l’omologazione e, su istanza del Pubblico Ministero e di un creditore, ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale. Sono rimaste assorbite le ulteriori questioni sollevate, tra cui quella relativa alla computabilità del voto espresso dal creditore della Classe 1, in asserito conflitto di interessi.

Perché la qualificazione decide l’esito del concordato

La qualificazione del piano determina la disciplina applicabile al concordato, incidendo sul controllo giudiziale, sulla distribuzione del valore e sulle condizioni di omologazione. Nel concordato in continuità, l’art. 47, comma 1, lett. b), CCII prevede la verifica della ritualità della proposta e stabilisce l’inammissibilitàdella domanda se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali.  Il controllo non è dunque meramente formale e, nel caso esaminato, investe anzitutto l’effettiva esistenza di un complesso aziendale cui riferire la prospettata continuità.

Lo spunto pratico Sul piano operativo, la pronuncia ricorda a chi predispone e attesta il piano che la continuità va dimostrata, non dichiarata. Occorre provare che l’azienda esiste davvero e che la prosecuzione dell’attività, o la sua ripresa, ha una prospettiva concreta. Non basta strutturare l’operazione come trasferimento di un “ramo d’azienda”. Inoltre, la qualificazione del piano può essere rimessa in discussione in sede di omologazione, anche d’ufficio. Da essa dipendono la disciplina applicabile e, in ultima analisi, l’esito della domanda.

2026 - Morri Rossetti


Morri Rossetti S.t.p. S.r.l.

Sede legale: Piazza Eleonora Duse, 2 - 20122 Milano
Codice Fiscale/Partita IVA 04110250968
Registro delle Imprese di Milano n. 04110250968
Capitale Sociale 100.000,00 i.v.
cross