Tribunale di Brescia, Decreto 20 agosto 2026, Pres. ed Est. Dott. Luca Perilli Nella liquidazione giudiziale di una società sportiva, il Tribunale può autorizzare, in via d’urgenza e in deroga alla regola sancita nel terzo comma dell’art. 211 CCII, l’esercizio provvisorio quando ciò consente di massimizzare il valore di realizzo dell’attivo nell’interesse dei creditori? E come deve essere verificata, ai sensi dell’art. 211 CCII, l’assenza di pregiudizio per i creditori? I fatti Con sentenza del 27 luglio 2026 il Tribunale di Brescia dichiarava l’apertura della liquidazione giudiziale di una società calcistica. La pronuncia era intervenuta dopo l’inammissibilità della domanda di accesso con riserva ex artt. 40 e 44 CCII a uno strumento di regolazione della crisi, presentata a seguito della rinuncia alla composizione negoziata della crisi (CNC) avviata nel luglio 2025. Prima dell’avvio della CNC, la società aveva affittato un ramo d’azienda, con contratto successivamente risolto consensualmente, mentre aveva mantenuto il ramo d’azienda calcistico e, nell’ultima fase, aveva prospettato una continuità diretta fondata sull’iscrizione della squadra al campionato giovanile, previa riattivazione della matricola federale. Il 17 agosto 2026 il curatore chiedeva, ai sensi dell’art. 211 comma 3 CCII, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa, limitatamente al settore giovanile, in via d’urgenza prima del completamento dell’inventario, della predisposizione del programma di liquidazione e nelle more della costituzione del comitato dei creditori. L’urgenza dipendeva dalla scadenza federale per perfezionare l’iscrizione al campionato: la cessazione dell’attività avrebbe potuto determinare la perdita dell’affiliazione, dell’avviamento e del profilo sportivo dell’azienda, oltre a compromettere la maturazione e la riscossione dei crediti di solidarietà e di formazione sportiva. Nello specifico, quanto all’attivo, la procedura segnalava un credito di solidarietà già maturato per € 677.331,91, successivamente incassato, e un ulteriore credito stimato prudenzialmente in € 3.712.389,21, la cui esigibilità era prospettata come condizionata alla permanenza della titolarità della matricola federale. Nell’ambito della richiesta di autorizzazione all’esercizio provvisorio, il curatore aveva (i) delimitato il perimetro del ramo d’azienda, (ii) individuato le finalità dell’esercizio provvisorio nella conservazione del valore aziendale, (iii) motivato “l’assenza di pregiudizio per i creditori”, (iv) effettuato una previsione analitica dei costi di gestione del ramo d’azienda, quantificandoli in € 25.000. L’art. 211 CCII: dal “grave danno” all’assenza di pregiudizio Il Tribunale muove dal confronto tra la disciplina vigente e l’art. 104 della legge fallimentare. Nel CCII non è più richiesta la dimostrazione che l’interruzione dell’attività provochi un “grave danno”. La condizione sostanziale decisiva è, invece, l’assenza di pregiudizio per i creditori. L’assenza di pregiudizio deve essere letta in termini comparativi: i creditori, considerati sia complessivamente sia individualmente, non devono ricevere meno di quanto otterrebbero attraverso la liquidazione atomistica. La verifica richiede quindi di porre a confronto i costi della continuità con i benefici ragionevolmente conseguibili mediante la conservazione e la riallocazione del complesso aziendale. L’esercizio provvisorio, sia per il CCII che per la legge fallimentare, rappresenta quindi uno strumento avente natura conservativa: consente di mantenere in funzione un complesso aziendale, anche composto in misura significativa da beni immateriali, quando ciò è funzionale alla massimizzazione del valore di realizzo nell’interesse dei creditori. Interferenza tra ordinamento concorsuale e ordinamento sportivo Il decreto ha dedicato particolare attenzione all’interferenza tra ordinamento concorsuale e ordinamento sportivo. Per il Tribunale, il titolo sportivo è una componente essenziale dell’azienda de quo, poiché senza di esso la società non può svolgere la propria attività tipica. La prosecuzione dell’impresa era dunque funzionale a perfezionare l’iscrizione, mantenere la matricola, conseguire il titolo e differire gli effetti della revoca dell’affiliazione nei limiti consentiti dalle disposizioni federali. Particolarmente significativa è la qualificazione dei crediti di solidarietà sportiva. In linea generale, i crediti possono circolare separatamente dall’azienda; nel caso esaminato, tuttavia, il giudice valorizza l’allegazione secondo cui tali crediti sarebbero inscindibilmente collegati alla permanenza della matricola e, quindi, all’esistenza stessa dell’azienda sportiva. Essi vengono perciò considerati come asset del ramo calcistico, destinati a venir meno in caso di interruzione della continuità federale necessaria alla loro riscossione. La chance di riscossione dei crediti supera il costo dell’esercizio Il passaggio centrale del decreto riguarda il modo in cui viene affrontato il tema dell’incertezza di realizzo dell’attivo. Nel caso in questione, l’esito delle procedure necessarie per incassare il credito di solidarietà non era certo: occorrevano l’iscrizione al campionato dilettantistico, il recupero del titolo sportivo e la riscossione in tempi compatibili con la durata dell’esercizio provvisorio. Proprio per questo, il valore nominale del credito non poteva essere assunto integralmente nel confronto con i costi della prosecuzione. La possibilità di riscossione viene però considerata quale chance giuridicamente ed economicamente valutabile, componente attuale del patrimonio della società in liquidazione e non mera aspettativa di fatto. Il parziale incasso già intervenuto confermava, inoltre, l’effettività della prospettiva. Nel bilanciamento, il costo stimato dell’esercizio provvisorio risultava inferiore all’1% del credito atteso. Conseguentemente, la chance di conseguire una posta idonea a procurare una soddisfazione non irrisoria alla massa aveva quindi un valore superiore al costo certo della continuità. Sulla base di quanto procede, il Tribunale ha ritenuto integrato il requisito dell’assenza di pregiudizio per i creditori, pur senza attribuire al credito incerto il suo intero valore nominale. L’urgenza e la deroga all’art. 211 comma 3 CCII L’autorizzazione all’esercizio provvisorio è stata concessa dal Tribunale ai sensi dell’art. 140, comma 4, CCII, il quale dispone che “in caso (…) di urgenza, provvede il giudice delegato”, e in deroga alla regola sancita nel terzo comma dell’art. 211 CCII che prevede “il previo parere favorevole del comitato dei creditori”. Nel caso in questione, la scadenza federale imminente, il periodo feriale e l’incompatibilità dei tempi di nomina e funzionamento del comitato con gli adempimenti sportivi giustificavano la deroga al previo parere favorevole del comitato previsto dall’art. 211, comma 3, CCII. Lo spunto pratico La pronuncia del Tribunale di Brescia offre un criterio operativo rilevante per le liquidazioni giudiziali nelle quali il valore dipende dalla conservazione di autorizzazioni, iscrizioni, licenze, rapporti o altri asset immateriali. La verifica ex art. 211 CCII non richiede necessariamente la certezza del beneficio futuro, ma impone una comparazione documentata tra il costo certo della prosecuzione, il valore di liquidazione atomistica e il valore economico, prudentemente stimato, delle chance preservate dalla continuità. Per rendere sostenibile la richiesta di autorizzazione all’esercizio provvisorio, il curatore deve delimitare con precisione il ramo interessato, predisporre un budget separato, individuare le condizioni giuridiche e operative da cui dipende la conservazione del valore e rappresentare i rischi che incidono sulla riallocazione. Quando il comitato dei creditori non è ancora costituito e l’urgenza non consente di attendere, la richiesta deve anche proporre limiti di spesa, flussi informativi e meccanismi di rendicontazione idonei a compensare la temporanea assenza del controllo dell’organo rappresentativo dei creditori. Il decreto segnala, infine, che l’esercizio provvisorio non è una prosecuzione dell’attività fine a sé stessa: è uno strumento di liquidazione. La continuità è ammissibile nella misura in cui preserva un differenziale di valore o una chance patrimoniale concreta e verificabile, senza esporre la massa a un sacrificio superiore al beneficio ragionevolmente conseguibile.