Tribunale di Brescia, Sezione IV Civile, 27 luglio 2026, Pres. Dott.ssa Simonetta Bruno, Est. Dott. Alessandro Pernigotto Nell'ambito di un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale già pendente su istanza di un creditore, la deroga prevista dall’art. 40, comma 10, ultimo periodo, CCII consente sempre all'imprenditore di presentare tardivamente una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi oppure richiede un’effettiva continuità sostanziale tra il percorso negoziale e la nuova domanda? I fatti Con ricorso del 20 ottobre 2025, un creditore chiedeva l’apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice; conseguentemente, il Tribunale fissava la prima udienza ai sensi dell’art. 41 CCII per il 26 novembre 2025. Analoga istanza veniva altresì proposta dal Pubblico Ministero, che depositava il proprio ricorso in data 4 novembre 2025. Costituendosi in giudizio il 25 novembre 2025, la società debitrice rappresentava di aver depositato, nella medesima data, un ricorso ai sensi dell’art. 19 CCII volto ad ottenere la conferma delle misure protettive precedentemente richieste nell’ambito della composizione negoziata. In ragione di ciò, la società domandava il differimento dell’udienza fissata ai sensi dell’art. 41 CCII, la quale veniva quindi rinviata più volte sino alla scadenza delle misure protettive e, da ultimo, al 22 luglio 2026. Nelle more del procedimento di composizione negoziata, la società debitrice, in data 3 luglio 2026, rinunciava alla procedura. A seguito di tale rinuncia il Pubblico Ministero chiedeva l’anticipazione dell’udienza, che veniva quindi rifissata al 9 luglio 2026. Con memoria depositata l’8 luglio 2026, la società debitrice dava atto di aver contestualmente presentato un ricorso ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII, sostenendone l’ammissibilità alla luce della deroga prevista dall’art. 40, comma 10, CCII. La posizione del Tribunale Il Tribunale di Brescia ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dalla società debitrice, ritenendo che la stessa fosse stata presentata oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 40, comma 10, CCII. La disposizione prevede che “nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta […] a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41”. Il medesimo comma contempla tuttavia una specifica deroga, disponendo che “Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8”. La società debitrice, avendo ricevuto in data 6 luglio 2026 la comunicazione della relazione finale dell’esperto ai sensi dell’art. 17, comma 8, CCII, sosteneva di poter beneficiare di tale ultima previsione. Richiamando la Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo n. 83/2022, il Tribunale di Brescia ha chiarito che la deroga prevista dall’ultimo periodo dell’art. 40, comma 10, CCII è volta a “premiare l’imprenditore il quale abbia avuto accesso alla composizione negoziata e che all’esito del percorso delle trattative […] intenda convogliare il prodotto dei negoziati, condotti secondo buona fede, correttezza e trasparenza in uno strumento di regolazione della crisi”. Lo strumento prescelto, prosegue il Tribunale, deve risultare “causalmente connotato […] da quanto accaduto nel corso della negoziazione”, poiché, diversamente, la funzione premiale della disposizione verrebbe integralmente svilita. A sostegno di tale ricostruzione i giudici bresciani hanno richiamato la pronuncia della Suprema Corte (Cass. Sez. I, 13 maggio 2026, n. 13997), secondo cui il legislatore non ha inteso premiare la mera partecipazione del debitore alla composizione negoziata, bensì creare una “eccezionale finestra temporale posteriore alla conclusione della composizione negoziata affinché tutte le soluzioni che tale procedura ha stimolato possano sfociare in un istituto ancora interno del procedimento unitario disciplinato dall’art. 40 CCII”. La derivazione eziologica tra composizione negoziale e strumento di regolazione della crisi Nel caso esaminato da Tribunale di Brescia, i giudici hanno escluso la sussistenza di un rapporto di derivazione tra il percorso di composizione negoziata e lo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza al quale la società debitrice aveva chiesto di accedere. A fondamento di tale conclusione, il tribunale ha valorizzato la sostanziale diversità tra il piano di risanamento elaborato nell’ambito della composizione negoziata e quello posto a base del ricorso prenotativo. In particolare, il progetto di risanamento sviluppato nel corso delle trattative presupponeva una soluzione fondata sulla continuità indiretta, mentre il ricorso ex art. 40 e 44 CCII veicolava una proposta in continuità diretta. Significativamente, la stessa società debitrice, per il tramite del proprio procuratore, aveva dichiarato in udienza che lo strumento di regolazione della crisi cui intendeva accedere “si fonda su presupposti e prospettazioni nuove e svincolate da quelle vagliate nell'ambito della composizione negoziata". Alla luce di tali circostanze, il Tribunale ha ritenuto insussistente qualsiasi profilo di derivazione eziologica tra la composizione negoziata e lo strumento cui la società debitrice chiedeva di accedere. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso prenotativo e la contestuale dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Lo spunto pratico La pronuncia del Tribunale di Brescia chiarisce che la deroga prevista dall’art. 40, comma 10, ultimo periodo, CCII non opera automaticamente per il solo fatto che l’imprenditore abbia intrapreso una composizione negoziata. Per beneficiare del termine di sessanta giorni successivo alla conclusione del percorso negoziale, è necessario che lo strumento di regolazione della crisi successivamente proposto costituisca il naturale sviluppo delle trattative svolte e delle soluzioni emerse nel corso della composizione negoziata. La decisione impone agli operatori di prestare particolare attenzione alla continuità tra il progetto di risanamento individuato in sede negoziale e quello posto a fondamento della successiva domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi. Qualora tale collegamento venga meno e la proposta si fondi su presupposti nuovi e autonomi rispetto a quelli oggetto delle trattative, il debitore rischia di non poter beneficiare della deroga e di incorrere nella decadenza prevista dall’art. 40, comma 10, CCII.