Tribunale di Firenze, 20 maggio 2026, N. 135/2026, Pubblicata 8 luglio 2026, Pres. Dott.ssa Legnaioli, Est. Dott. Soscia Può un concordato preventivo in continuità aziendale essere riqualificato come concordato liquidatorio quando il piano prevede, quale clausola di salvaguardia, la futura vendita dell’azienda in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi economici? Con la sentenza del Tribunale di Firenze del 20 maggio 2026, n. 135/2026, il Collegio fornisce una risposta netta ad entrambe le questioni: la previsione di una vendita dell’azienda subordinata al mancato raggiungimento di determinati risultati economici non snatura la natura in continuità del concordato, trattandosi di una mera clausola di salvaguardia; inoltre, la meritevolezza del debitore non costituisce un autonomo requisito per l’omologazione del concordato in presenza di cram down fiscale, purché la proposta risulti più conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. La sentenza n. 135/2026 del Tribunale di Firenze si inserisce in un tema destinato ad assumere crescente rilievo nella pratica: quale sia il confine tra un concordato realmente in continuità e un concordato liquidatorio soltanto presentato come tale. Il caso riguardava una società che aveva proposto un concordato in continuità aziendale diretta, fondato sui flussi generati dalla prosecuzione dell’attività per un orizzonte quinquennale. Accanto ai flussi della gestione, il piano prevedeva una clausola di salvaguardia: qualora, nei tre anni successivi all’omologazione, i flussi della continuità non avessero raggiunto almeno il 60% delle previsioni formulate, sarebbe stata avviata la vendita competitiva del complesso aziendale per consentire il soddisfacimento dei creditori residui. Secondo l’Agenzia delle Entrate tale previsione dimostrava l’assenza di una reale continuità aziendale e rivelava l’effettiva natura liquidatoria del piano. La continuità sarebbe stata soltanto temporanea e strumentale a rinviare la cessione dell’azienda, consentendo alla debitrice di evitare la disciplina più rigorosa prevista per il concordato liquidatorio, tra cui la soglia minima di soddisfacimento dei creditori chirografari. Il Tribunale non ha condiviso questa impostazione. La presenza di una componente liquidatoria non determina, di per sé, la riqualificazione del concordato. Il criterio decisivo è la funzione che la continuità svolge all’interno del progetto complessivo e la sua effettiva realizzazione secondo l’assetto delineato nel piano. Secondo il Collegio, la continuità deve essere valutata in base alla struttura fisiologica del piano e non sulla base di eventi meramente eventuali. Nel caso esaminato, la prosecuzione dell’attività da parte della stessa debitrice costituiva l’assetto ordinario del concordato, la vendita dell’azienda rappresentava, invece, un meccanismo correttivo destinato ad attivarsi soltanto nel caso di significativo scostamento dagli obiettivi programmati. Il dato normativo è particolarmente significativo. L’art. 84, comma 3, CCII consente che, nel concordato in continuità, i creditori siano soddisfatti mediante il ricavato prodotto dalla continuità aziendale anche in misura non prevalente. Ne consegue che una clausola di salvaguardia di questo tipo non può essere considerata incompatibile con la natura del concordato. Il principio assume particolare interesse pratico, perché conferma la legittimità dei piani che prevedano strumenti di protezione destinati a reagire a eventuali scostamenti della performance aziendale, senza per questo perdere la qualificazione di concordati in continuità. La conseguenza pratica è rilevante: non è necessario che la continuità produca la maggior parte dell’attivo destinato ai creditori perché il concordato possa qualificarsi come “in continuità”. Ciò che occorre è che la prosecuzione dell’attività sia reale e che l’operazione complessivamente considerata mantenga una funzione coerente con il modello legale della continuità. La pronuncia fiorentina valorizza proprio questa lettura funzionale. La futura cessione dell’azienda non viene considerata un elemento incompatibile con la continuità perché prevista come rimedio al mancato raggiungimento degli obiettivi pianificati e non come modalità originaria e necessaria di liquidazione del patrimonio. Il collegamento con l’art. 87, comma 1, lett. i), CCII è significativo: il piano deve indicare le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati. La previsione di una soluzione alternativa all’impossibilità di proseguire nella continuità può quindi rappresentare, anziché un indizio di abuso, un elemento di prudente costruzione del piano. Nella fattispecie esaminata, il Tribunale ha inoltre richiamato l’art. 84 CCII ricordando che la continuità aziendale comprende sia la forma diretta sia quella indiretta e che anche la cessione dell’azienda in esercizio costituisce una modalità di continuità riconosciuta dal legislatore. Ne consegue che una clausola di salvaguardia di questo tipo non può essere considerata incompatibile con la natura del concordato. La cessione, dunque, non coincide necessariamente con la liquidazione dell’impresa: può conservare il valore organizzato dell’azienda e consentire la prosecuzione dell’attività sotto una diversa titolarità. La conclusione del Tribunale non indica che qualsiasi componente liquidatoria possa essere inserita in un piano per ottenere automaticamente la qualificazione in continuità, il rischio della continuità meramente apparente rimane concreto. Sul punto conserva rilievo Cass. civ., sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348, che ha chiarito come la prosecuzione possa essere anche soltanto parziale e accompagnata dalla liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa, senza che ciò imponga un giudizio di prevalenza quantitativa tra le due componenti. La Corte richiede però che la continuità riguardi almeno una porzione significativa del nucleo aziendale e che l’attività conservi la propria identità qualitativa. La verifica deve quindi essere condotta considerando il complesso delle circostanze concrete: tipo di impresa, identità dell’attività produttiva, forza lavoro, clientela, beni destinati alla prosecuzione e organizzazione aziendale. La sentenza del Tribunale di Firenze offre una chiave di lettura utile per la costruzione dei futuri piani concordatari: la presenza di una componente liquidatoria non è, da sola, sufficiente a snaturare il concordato in continuità. Dopo l’eliminazione del criterio della prevalenza quantitativa, la qualificazione deve essere ricercata nella funzione concreta dell’operazione e nella reale presenza di un’attività d’impresa destinata a proseguire. La questione, in definitiva, non è stabilire se nel piano esista anche una liquidazione, ma capire che cosa il piano stia realmente cercando di conservare e attraverso quale meccanismo intenda creare valore per i creditori. Una cessione dell’azienda prevista come soluzione alternativa può essere compatibile con la continuità; una continuità costruita soltanto per rinviare una liquidazione già sostanzialmente decisa rischia invece di perdere la propria funzione. Per il professionista che assiste il debitore, la lezione è quindi soprattutto progettuale: la continuità deve essere dimostrabile prima ancora che dichiarata. Quanto più il piano contiene elementi liquidatori, tanto più sarà necessario rendere trasparente il rapporto tra tali operazioni, prosecuzione dell’attività e soddisfacimento dei creditori. È su questa coerenza complessiva che, alla luce della pronuncia fiorentina, sembra destinato a concentrarsi il controllo giudiziale. Il secondo profilo affrontato dalla sentenza riguarda l’applicazione del cram down fiscale e contributivo. La procedura presentava infatti un passivo tributario particolarmente significativo, generato da un protratto omesso versamento di imposte e contributi. L’Agenzia delle Entrate sosteneva che tale condotta, qualificabile come forma di autofinanziamento dell’attività d’impresa, dovesse precludere l’omologazione del concordato. Il Tribunale riconosce apertamente che il comportamento dell’impresa è censurabile e che il mancato versamento di tributi altera la concorrenza e produce effetti negativi sul sistema economico. Tuttavia, precisa che tale valutazione appartiene a un piano diverso rispetto a quello richiesto per l’omologazione del concordato. Richiamando Cass. n. 10723 del 22 aprile 2026, il Collegio evidenzia che il controllo del Tribunale deve concentrarsi esclusivamente sulla verifica della convenienza della proposta rispetto allo scenario liquidatorio, non rilevando ai fini dell’omologazione la meritevolezza del debitore; tale circostanza, però, non potrà chiaramente protrarsi successivamente all’omologa; pertanto, l’attenzione della società al pagamento delle imposte e dei contributi correnti dovrà essere massima. Nel caso concreto tale requisito risultava soddisfatto tenuto altresì conto che era prevista la messa a disposizione dei creditori dell’intero patrimonio dei soci, sia immobiliare che mobiliare, dunque, di fatto, la procedura ha acquisito il retratto di un’eventuale azione di responsabilità. In ipotesi di liquidazione giudiziale il valore di realizzo sarebbe stato assorbito integralmente dai creditori privilegiati e dal Fondo di Garanzia, senza lasciare alcuna utilità per Erario ed enti previdenziali, viceversa, nel concordato, tali creditori avrebbero percepito una percentuale del proprio credito, seppur modesta. Particolarmente interessante è anche il passaggio dedicato all’applicazione congiunta del cram down fiscale e della ristrutturazione trasversale di cui all’art. 112, comma 2, CCII. Il Tribunale afferma espressamente che i due istituti possono operare contemporaneamente qualora ne ricorrano i presupposti. Per le imprese la cui continuità dipende dal possesso del DURC, la pronuncia offre un’indicazione operativa precisa: nell’istanza di conferma delle misure protettive è opportuno rappresentare in modo concreto il nesso tra regolarità contributiva, prosecuzione dei contratti e riuscita del risanamento, chiedendo che il provvedimento chiarisca gli effetti della sospensione delle azioni esecutive anche sul rilascio della certificazione. La portata della decisione è particolarmente utile nei settori in cui il DURC è un requisito essenziale per mantenere commesse e flussi di cassa.La continuità aziendale sopravvive alla clausola di vendita dell’impresa
Il criterio non è più quantitativo: conta la funzione del piano
Una continuità sostanziale, non una continuità “di facciata”
Lo spunto pratico per imprese e professionisti su cram down fiscale e meritevolezza: il focus resta sulla convenienza economica