Transazione fiscale saldata, il Fisco può ancora chiedere il resto?

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano, Sezione 3, Sent. 2881/2026, Pres. Dott.ssa Adele Marcellini, Rel. Dott. Santi Giuffre’

Nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza di cui al CCII, una volta dato pieno adempimento alla transazione fiscale, può accadere che l’imprenditore veda chiedersi dall’Erario il pagamento di quanto stralciato?

I fatti in pillole

Una società, dopo una verifica della Guardia di Finanza confluita in un PVC del 4 aprile 2023, riceveva avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2019, 2021 e 2022, con cui l'Agenzia recuperava l'IVA indebitamente detratta su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, per complessivi € 74 milioni.

La società, dapprima, impugnava gli avvisi dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Milano, instaurando il giudizio RG 1375/2024 e, nelle more dello stesso, depositava nel mese di novembre 2023 una domanda di concordato preventivo in continuità indiretta, con proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII.

Nel corso della procedura, l’Agenzia delle Entrate prestava assenso alla proposta concordataria della società; così, il Tribunale di Milano ha omologato la proposta di concordato preventivo nel mese di settembre 2024 e la società adempiva integralmente al piano entro il mese di dicembre 2024.

Preso atto dell’omologazione del concordato e dell’adempimento della proposta, la CGT dichiarava estinto il giudizio RG 1375/2024, essendo cessata la materia del contendere.

Tuttavia, nel mese di novembre 2025, la società riceveva intimazioni di pagamento per gli anni 2019, 2021 e 2022, con le quali l’Agenzia delle Entrate chiedeva il pagamento dell'importo pieno degli avvisi di accertamento originari, ignorando la falcidia concordataria e fondando la pretesa sulla circostanza che l’estinzione del giudizio RG 1375/2024 sarebbe stata idonea a consolidare il debito tributario originario.

La società ha, pertanto, impugnato le intimazioni di pagamento ricevute.

L'estinzione del giudizio tributario non ripristina il credito originario

Il punto centrale riguarda l'effetto della precedente pronuncia di cessazione della materia del contendere, con cui la CGT aveva chiuso il giudizio sugli avvisi di accertamento a seguito dell'omologa del concordato. Secondo l'Ufficio, quella pronuncia avrebbe reso definitivi e integralmente esigibili gli avvisi originari.

Tuttavia, la sentenza in commento nega tale impostazione, affermando che la cessazione della materia del contendere è l'effetto dell'omologazione della transazione fiscale, che ha sostituito il credito originario con quello concordatario e non è idonea a costituire fonte di un nuovo titolo esecutivo per l'importo iniziale.

Diversamente, si assisterebbe ad una contraddizione sia della ratio dell'art. 88 CCII sia del principio di obbligatorietà del concordato omologato per tutti i creditori, incluso il Fisco, sancito dall'art. 117 CCII.

L'effetto vincolante del concordato omologato anche per l'Erario

La sentenza ribadisce che la falcidia concordataria opera ipso iure nei confronti di tutti i creditori anteriori, consenzienti e dissenzienti, incluse le Agenzie fiscali, a prescindere dal voto espresso e dalla natura privilegiata o chirografaria del credito, salvo le regole speciali della transazione fiscale.

Avendo l'Agenzia stessa approvato la transazione e incassato l'intero importo pattuito prima della scadenza dei termini, la pretesa per l'importo pieno risultava, secondo i giudici, in aperta violazione dei principi di leale collaborazione e affidamento.

Irrilevante, per la Corte, anche l'obiezione dell'Ufficio circa un residuo earn out condizionato legato alla vendita di un immobile: trattandosi di prestazione aggiuntiva ed eventuale, esclusa dalla base di calcolo principale, la sua pendenza non impedisce l'estinzione del debito concordatario già versato né legittima un'intimazione per l'intero importo originario.

Lo spunto pratico per curatori, professionisti e debitori

Per chi assiste il debitore nell’ambito di un percorso di ristrutturazione del debito con proposta di transazione fiscale, la pronuncia offre un argomento difensivo solido contro le prassi di riscossione che, dopo l'omologa, continuano a fare riferimento agli importi ante-falcidia.

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