Cass., Sez. I, 19 maggio 2026, n. 15052 La vicenda: compenso liquidato e confisca dell’attivo Il curatore di una procedura fallimentare chiedeva al Tribunale di Lecce che il residuo compenso a lui spettante, già liquidato dal tribunale con decreto del 28 aprile 2022 e rimasto insoddisfatto per circa € 110.000, fosse posto a carico dell’Erario ai sensi dell’art. 146 d.P.R. n. 115/2002. Ciò sul presupposto che, al momento della liquidazione del compenso, la procedura era capiente in funzione dell’attivo realizzato dalla procedura. A seguito della liquidazione del compenso, le somme giacenti sul conto corrente della procedura venivano definitivamente confiscate nell’ambito di un procedimento penale per reati tributari (art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000), e trasferite al Fondo Unico Giustizia, e in esecuzione della confisca, intervenuta il 1° marzo 2023, le disponibilità liquide della procedura divenivano insussistenti. Il curatore chiedeva la revoca della misura dinanzi al giudice penale e successivamente lo svincolo delle somme per soddisfare il proprio credito professionale, richieste rigettate; sicché il curatore chiedeva al tribunale fallimentare di attestare l’incapienza della procedura e di porre il compenso residuo a carico dell’Erario. Il rigetto del Tribunale di Lecce Il Tribunale di Lecce rigettava l’istanza, per i seguenti motivi: (i) il decreto di liquidazione del compenso emesso ai sensi dell’art. 39 l. fall. aveva natura decisoria e definitiva, quindi non modificabile; (ii) la sopravvenuta mancanza di attivo impone la rideterminazione del compenso secondo il minimo previsto dal D.M. n. 30/2012; (iii) il credito del curatore doveva subire la stessa sorte dei crediti concorsuali, sacrificati dalla prevalenza delle esigenze pubblicistiche sottese alla confisca penale. In sintesi: in funzione della sopravvenuta incapienza di attivo, il compenso del curatore istante non avrebbe potuto essere posto a carico dell’Erario. L’impugnazione promossa curatore Avverso il provvedimento del Tribunale di Lecce, il curatore proponeva ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, l’erronea applicazione dell’art. 146 d.P.R. n. 115/2002, posto che la propria domanda era stata rivolta al fine di attestare la sopravvenuta incapienza della procedura, e non la modifica del proprio compenso, la violazione dei criteri di liquidazione del compenso “ridotto al minimo”, in considerazione della sopravvenuta incapienza della procedura; l’incongruenza della decisione. La decisione della Cassazione La Corte di Cassazione, richiamando due importanti arresti della Corte costituzionale, quali quello della Corte cost., 174/2006, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 146 d.P.R. n. 115/2002, nella parte in cui non prevedeva l’anticipazione erariale anche per il compenso del curatore delle procedure incapienti, e della Corte cost., 121/2024, che ha esteso analoghe tutele alla liquidazione controllata estendendo l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quando il Giudice Delegato abbia attestato l’incapienza della procedura, accoglie il ricorso. Secondo la Cassazione, il decreto che liquida il compenso del curatore accerta definitivamente l’“an” e il “quantum” del credito e non può essere rimesso in discussione, anche se, nel caso di specie, il curatore non contestava il contenuto del decreto, ma chiedeva soltanto l’accertamento di un fatto sopravvenuto: l’intervenuta incapienza della procedura causata dalla confisca penale. Inoltre, il diritto al compenso deriva dall’attività svolta nell’interesse della procedura e non può essere sacrificato allo stesso modo delle ragioni creditorie concorsuali. Il passaggio più significativo è quello secondo cui le somme confluite nel Fondo Unico Giustizia rappresentavano il risultato dell’attività di liquidazione svolta dal curatore e dagli altri professionisti della procedura, per cui stante l’intervenuta incapienza, il pagamento del compenso doveva essere posto a carico dell’Erario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 146 d.P.R. n. 115/2002. Il principio affermato Così, il curatore, in favore del quale sia stato liquidato dal tribunale fallimentare il compenso finale, nel caso di mancato integrale pagamento dello stesso nell’ambito della procedura concorsuale, a causa del sopravvenuto venir meno della liquidità transitata, per effetto di un provvedimento di esecuzione della confisca penale, nella procedura di sequestro preventivo finalizzato alla confisca e poi definitivamente affluita nel Fondo Unico Giustizia, conserva il diritto, già maturato, al pagamento del compenso, per la parte ancora non materialmente conseguita; avuto riguardo a quanto già determinato dal tribunale fallimentare, l’onere del pagamento ancora dovuto è a carico dell’Erario ai sensi dell’art. 146 del d.P.R. n. 115/2002. Osservazioni conclusive Con la pronuncia in commento il Tribunale valorizza la funzione del curatore e la necessità di garantire l’effettiva remunerazione dell’attività svolta nell’interesse della procedura, anche quando la procedura diviene incapiente, ove determinata dall’esecuzione della confisca penale dell’attivo, ponendo il pagamento del compenso liquidato al curatore a carico dell’Erario.