Trib. Larino, 4 marzo 2026 Il Tribunale di Larino si pronuncia sulla questione della custodia del bene pignorato, nell’ipotesi di procedura esecutiva promossa da un creditore fondiario, ai sensi dell’art. 41 TUB, quando viene aperta la liquidazione giudiziale del proprietario del bene. Nel provvedimento si rileva come la questione centrale consista nello stabilire se le decisioni relative alla custodia del bene pignorato spettino al giudice dell’esecuzione oppure se, al contrario, la figura del custode debba essere individuata nel curatore. A tal fine, il Tribunale richiama due precedenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Secondo un primo orientamento (Cass. n. 6254 del 20 novembre 1982) la custodia rientra tra le specifiche competenze del curatore, oggi riconducibili all’art. 128 CCII. In base a tale interpretazione, il fallimento del mutuatario-debitore non comporta la sottrazione dei beni pignorati alla disponibilità del curatore, né determina l’assunzione, da parte di quest’ultimo, della qualifica di ausiliario del giudice dell’esecuzione. Tale ricostruzione trova conferma nell’art. 41 TUB, nella parte in cui prevede che il curatore debba versare alla banca le rendite degli immobili ipotecati; previsione che presuppone che il curatore si attivi preliminarmente per la riscossione delle stesse. Secondo un altro ordinamento (Cass. n. 5352 del 2 giugno 1994), l’esecuzione individuale rimane disciplinata dalle regole sue proprie e di conseguenza permane in capo al giudice il potere di dirigere l’espropriazione. In tal caso troverebbe applicazione l’art. 559 c.p.c. Il Tribunale di Larino individua una soluzione che si colloca nel mezzo tra i due precedenti orientamenti, sulla base delle seguenti motivazioni: l’art. 41 TUB riconosce una funzione di custodia anche al curatore e per questo non si stabilisce che non si potrà avere un custode diverso dal curatore; in secondo luogo, la prosecuzione della procedura da parte del creditore fondiario mira a consentire all’istituto di credito di conseguire il ricavato della vendita senza attendere il riparto concorsuale; tale finalità può tuttavia essere realizzata anche mediante il subentro del curatore nelle funzioni di custodia, secondo la regola generale di cui all’art. 128 CCII; da ultimo, ai sensi dell’art. 559, comma 1, c.p.c., la nomina di un custode diverso dal debitore è esclusa quando non sia utile alla conservazione, all’amministrazione del bene o alla vendita. Pertanto, ove intervenga la liquidazione giudiziale, la nomina o la permanenza di un custode diverso dal curatore risulterebbe inutile e comporterebbe un ingiustificato aggravio di spese per la procedura. Il Tribunale rileva che, pur potendosi escludere la necessità di nominare un custode diverso dal curatore, resta da chiarire in che modo il giudice dell’esecuzione possa esercitare i propri poteri di direzione sulla procedura esecutiva destinata a proseguire anche dopo l’apertura della liquidazione giudiziale. Sul punto vengono prospettate due possibili soluzioni. La prima consisterebbe nel riconoscere al giudice dell’esecuzione il potere di nominare custode lo stesso curatore, così da ricondurlo nell’ambito dei propri ausiliari; tale opzione, tuttavia, si scontra con il disposto dell’art. 560 c.p.c., che consente la nomina soltanto di soggetti iscritti nell’elenco di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c., salvo che anche il curatore vi risulti iscritto. La seconda soluzione, ritenuta preferibile, individua invece nel curatore il soggetto che subentra al debitore nell’adempimento degli obblighi di custodia. La ricostruzione accolta dal Tribunale trova fondamento nel combinato disposto di diverse norme. In primo luogo, l’art. 559 c.p.c. prevede che, con il pignoramento, il debitore sia costituito custode dei beni pignorati, dei relativi accessori, pertinenze e frutti, senza diritto a compenso. Ne deriva che il debitore perde il possesso privatistico del bene e assume una funzione custodiale, da esercitare nei limiti e per le finalità proprie della procedura esecutiva. A ciò si aggiungono gli effetti derivanti dall’apertura giudiziale della liquidazione giudiziale. Tra questi: la sentenza che dichiara aperta la liquidazione priva il debitore dell’amministrazione e della disponibilità dei propri beni (art. 142 CCII); il curatore ha la legittimazione processuale nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nella procedura (art. 143 CCII); quindi, c.d. effetto di spossessamento, il subentro del curatore nell’amministrazione del patrimonio del debitore (art. 128 CCII). Da ciò consegue che, una volta aperta la liquidazione giudiziale, il curatore subentra anche negli obblighi di custodia gravanti sul debitore ex art. 559 c.p.c., senza necessità di una sua autonoma nomina quale custode giudiziario da parte del giudice dell’esecuzione. Tale ricostruzione permette di stabilire che non vi è alcuna interferenza tra le iniziative del giudice dell’esecuzione e l’attività di direzione del giudice delegato. In definitiva, il giudice dell’esecuzione può procedere alla revoca della nomina di custode che era già stato precedentemente individuato, oppure dispensarsi dalla nomina (ove non abbia provveduto), poiché nell’esercizio dei compiti di custodia subentra il curatore. In tale veste, egli resta soggetto alle direttive del giudice dell’esecuzione. Sulla base di detti presupposti, il Tribunale ha disposto la revoca del custode precedentemente nominato.