Apertura della liquidazione controllata e alternatività con la liquidazione giudiziale

Trib. Modena, Sez. III civ., 23 aprile 2026 (Est. Bianconi)

La pronuncia concerne il tema della alternatività tra liquidazione giudiziale e liquidazione controllata nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, nonché i presupposti di legittimazione del creditore istante e di accesso alle procedure concorsuali nei confronti di un professionista non imprenditore.

Nel caso di specie, il procedimento veniva promosso da un creditore (avvocato) che richiedeva, in via principale, l’apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, l’apertura della liquidazione controllata nei confronti di un debitore esercente attività professionale (un avvocato). Il Tribunale chiarisce la natura strutturalmente alternativa e infungibile delle due procedure, evidenziando come non possa essere pertanto “ipotizzabile sotto un profilo logico discutere di una vera e propria subordinazione delle domande: il Tribunale, infatti, al riscontro dei necessari presupposti potrà aprire unicamente la procedura che si attagli alla fattispecie concreta”.

Allo stesso modo, “non potrà, ad esempio, essere adottata una decisione che si fondi sul principio della ragione più liquida. La “subordinazione” tra regiudicande, quindi, riguarda tutt’al più l’interesse del ricorrente, che nel caso in esame propone al Tribunale, tra le due, di vagliare in principalità quella di apertura della LG, in ossequio ad una sua preferenza processuale”.

Sul piano della legittimazione del creditore, la decisione si colloca in linea con l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (si veda Cass. 27689/2018 Est. Vella), secondo cui, ai fini dell’introduzione della procedura concorsuale, non è necessario un accertamento definitivo del credito né la disponibilità di un titolo esecutivo, essendo sufficiente un accertamento incidentale del credito da parte del giudice concorsuale, funzionale alla verifica della legittimazione dell’istante; principio applicabile anche nel Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Nel caso di specie, il credito dell’istante è stato accertato (e/o comunque non smentito).

Quanto ai presupposti soggettivi, il Tribunale esclude l’assoggettabilità del debitore alla liquidazione giudiziale, sul presupposto della mancanza della qualifica di imprenditore commerciale: la mera partecipazione a società o l’eventuale carica di amministratore non possono essere riconducibili all’esercizio di attività d’impresa in senso proprio. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità della domanda di liquidazione giudiziale.

Contrariamente a quanto sostenuto dal debitore resistente (incapienza dello stesso, ma anche insussistenza dell’insolvenza), il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per l’apertura della liquidazione controllata, sotto il profilo soggettivo, considerato che il debitore esercita attività professionale (quindi, non imprenditore commerciale), sia sotto quello oggettivo del sovraindebitamento. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta un rilevante debito verso l’Erario e gli Enti previdenziali (oltre € 500.000,00), rispetto al quale non risultano procedimenti di definizione agevolata e o rateizzazioni in corso; da qui l’evidente incapacità del debitore di farvi fronte con le proprie risorse.

La carenza di attivo “attuale” non è ostativa all’apertura della liquidazione controllata: detta procedura ha funzione concorsuale che non si esaurisce nella liquidazione di beni già esistenti, ma include anche la possibile acquisizione di utilità future, quali redditi del debitore o esiti di azioni recuperatorie (come nel caso di una azione revocatoria pendente); quindi, la soddisfazione, pur minima, e comunque ordinata, dei creditori concorsuali e l’esdebitazione del debitore.

In sintesi, “rispetto alla liquidazione giudiziale la liquidazione controllata si atteggia a procedura minore, ma di struttura equivalente […] la liquidazione controllata condivide con la liquidazione giudiziale gli aspetti sostanziali di fondo”.

Nell’impianto del Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza, la liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata sono procedure tra loro alternative e infungibili; una volta accertati i presupposti soggettivi, la liquidazione controllata può essere aperta anche in assenza di attivo immediatamente disponibile, purché sussista una ragionevole prospettiva di soddisfazione concorsuale, anche mediante redditi futuri o azioni recuperatorie.

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