L’anticipazione degli effetti di cui all’art 94-bis nella fase prenotativa

Trib. Verona, 13 aprile 2026 – Est. Lanni

Con provvedimento del 13 aprile 2026, il Tribunale di Verona ha accolto l’istanza di concessione di misura cautelare ex art. 54, comma 1 CCII, formulata nell’ambito di un ricorso ex art. 44 CCII e avente ad oggetto l’inibitoria, per una società di leasing, di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti in corso di esecuzione, di provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza o modificarne il contenuto in danno della debitrice per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione del ricorso o per il solo fatto del deposito del ricorso stesso.

Il Tribunale osserva come la misura cautelare richiesta fosse finalizzata ad anticipare nel procedimento ex art. 44 CCII gli effetti previsti dall’art. 94-bis CCII. I giudici, richiamando altre pronunce di merito, rilevano come l’art. 94-bis CCII possa trovare applicazione solo qualora il debitore presenti una domanda “piena” di concordato preventivo o, alternativamente, qualora eserciti la facoltà prevista dall’art. 44, comma 1-quater CCII, indicando specificamente la volontà di avvalersi del concordato preventivo.

Stante la dichiarata volontà della società ricorrente di verificare la sussistenza dei presupposti per il deposito di una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e la conseguente mancata presentazione di specifica istanza ex art 44, comma 1-quater CCII, il Tribunale rileva come l’unica possibilità di anticipare la tutela prevista dall’art. 94-bis CCII, sia quella di ottenerla mediante lo strumento cautelare, integrandosi in tal senso il requisito della residualità.

Sotto il profilo della strumentalità, oltre che della necessarietà della misura cautelare, i giudici veronesi valorizzano la circostanza che la misura richiesta fosse effettivamente funzionale al percorso di risanamento individuato dalla ricorrente, posto che quest’ultimo veniva modulato in un piano in continuità diretta e i beni oggetto dei contratti riguardavano macchinari essenziali non agevolmente sostituibili nell’impianto industriale. In tale contesto, la mancata concessione della misura cautelare avrebbe esposto la ricorrente al rischio di subire gli atti di autotutela della società di leasing, pregiudicandone il piano di risanamento volto a garantire la continuità dell’impresa.

Per questi motivi, con una decisione che valorizza il ruolo che la continuità aziendale ha assunto all’interno dell’ordinamento concorsuale, il Tribunale di Verona ha concesso la misura cautelare oggetto dell’istanza.

2026 - Morri Rossetti


Morri Rossetti S.t.p. S.r.l.

Sede legale: Piazza Eleonora Duse, 2 - 20122 Milano
Codice Fiscale/Partita IVA 04110250968
Registro delle Imprese di Milano n. 04110250968
Capitale Sociale 100.000,00 i.v.
cross