Corte di Cassazione, sentenza del 15 marzo 2026, Pres. Dott. Massimo Ferro La sentenza in esame affronta un nodo centrale della disciplina degli accordi di ristrutturazione: il rapporto tra struttura camerale del giudizio di omologazione, limiti soggettivi del reclamo e tutela del contraddittorio del creditore pubblico inciso dal cram down fiscale. La vicenda processuale concerne una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione accompagnata da proposta di transazione fiscale e contributiva, formulata dalla debitrice ai sensi degli artt. 57 e 63 CCII. Il piano prevedeva l’affitto dell’azienda, una proposta irrevocabile di acquisto da parte dell’affittuaria condizionata all’omologa e la vendita di un immobile sociale, destinando il ricavato al soddisfacimento del passivo. Tuttavia, decorso il termine di novanta giorni, nessun creditore aveva formalizzato adesione, mentre l’Agenzia delle Entrate aveva comunicato il rigetto della proposta. Nonostante ciò, la debitrice aveva ugualmente depositato il ricorso per omologazione e solo nel corso del procedimento aveva raggiunto un accordo con un creditore privato, poi assunto dal Tribunale quale base per l’omologazione e per l’estensione forzosa degli effetti al Fisco e agli enti previdenziali. La Corte d’Appello di Milano, investita del reclamo ex art. 51 CCII proposto dall’Agenzia delle Entrate, aveva revocato l’omologazione, rilevando che, al momento del deposito del ricorso e della sua iscrizione nel registro delle imprese, nessun accordo risultava essere stato perfezionato; l’unico accordo successivamente raggiunto non risultava inoltre iscritto nel registro delle imprese, né comunicato ai creditori, così precludendo loro la possibilità di conoscere il contenuto effettivo dell’operazione e di proporre opposizione ai sensi dell’art. 48, comma 4, CCII. La Cassazione, chiamata a decidere sull’ammissibilità del reclamo nonostante la mancata opposizione del creditore pubblico nel giudizio di primo grado, conferma l’impostazione della Corte territoriale e rigetta il ricorso della debitrice. La pronuncia muove da un principio tradizionale: nei procedimenti di opposizione, la legittimazione all’impugnazione spetta, di regola, solo a chi abbia assunto la qualità di parte nel grado precedente. Tale regola, già consolidata nella giurisprudenza formatasi in materia di concordato preventivo, viene qui trasposta nel Codice della crisi. Anche nel giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione, dunque, il reclamo compete normalmente soltanto al debitore e ai creditori che abbiano partecipato al procedimento come parti formali. In tal senso, la qualità di parte non deriva dalla mera titolarità di una posizione sostanziale incisa dalla decisione, ma dalla concreta partecipazione al procedimento nelle forme previste dalla legge. L’interesse della decisione in commento risiede, tuttavia, nella precisazione del limite del suesposto principio;la Cassazione osserva che esso non può essere applicato rigidamente quando proprio un vizio del procedimento abbia impedito al creditore di assumere la qualità di parte mediante opposizione. In questa ipotesi, la mancata partecipazione non è espressione di inerzia processuale del creditore, ma l’effetto di una lesione del contraddittorio. Ne consegue che al creditore dissenziente — e, nel caso di specie, all’Agenzia delle Entrate quale destinataria del c.d. cram down fiscale — deve essere riconosciuta una legittimazione eccezionale al reclamo, limitata però alla deduzione del vizio procedurale impeditivo della partecipazione al giudizio di omologazione. La Corte precisa così che il reclamo non vale, in tali casi, quale rimedio generalizzato contro l’omologazione, ma come strumento funzionale a denunciare l’anomalia processuale che ha impedito l’esercizio del diritto di opposizione. La ratio della pronuncia è chiara: il regime pubblicitario previsto dal CCII non ha valore meramente formale, bensì assolve una funzione essenziale di garanzia. L’iscrizione della domanda e dell’accordo nel registro delle imprese, così come la comunicazione ai creditori nei casi previsti, sono gli strumenti attraverso cui i soggetti non aderenti vengono posti in condizione di conoscere il contenuto dell’accordo e di decidere se opporvisi. Se l’accordo posto a fondamento dell’omologazione non è stato pubblicato, o comunque non è stato reso conoscibile, non può poi opporsi al creditore pubblico la mancata proposizione dell’opposizione oltre i termini di impugnazione, giacché viene a mancare il presupposto minimo per un esercizio consapevole del diritto di difesa. La Cassazione richiama, inoltre, l’evoluzione normativa successiva, che ha rafforzato gli obblighi informativi nei confronti dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, prevedendo uno specifico avviso via PEC dell’avvenuta iscrizione della domanda di omologazione. Pur non applicabile ratione temporis al caso in esame, tale disciplina conferma la centralità dell’effettiva conoscenza del procedimento da parte del creditore pubblico. Il principio affermato può essere così sintetizzato: negli accordi di ristrutturazione, la legittimazione al reclamo spetta di regola solo ai soggetti che abbiano assunto la qualità di parti nel giudizio di omologazione; tuttavia, il creditore che deduca un vizio procedurale impeditivo della propria partecipazione è legittimato a proporre reclamo al solo fine di far valere tale vizio. Sul piano pratico, la decisione offre un’indicazione chiara: negli accordi di ristrutturazione con cram down fiscale o previdenziale, la preesistenza dell’accordo, la sua pubblicazione e la sua effettiva conoscibilità da parte dei creditori non aderenti sono condizioni essenziali di tenuta dell’operazione. La mancata opposizione del creditore pubblico non sana il vizio, quando essa dipenda proprio dalla mancata conoscenza dell’accordo.