Trib. Lucca – Sez. civile – Ufficio crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, 19 marzo 2026, Est. Simoni Con decreto del 14 marzo 2026, il Tribunale di Lucca ha stabilito che il Curatore può comunicare ai committenti di un contratto di appalto la sua intenzione di non subentrarvi anche prima del decorso del termine di 60 giorni dall’apertura della liquidazione giudiziale e, pertanto, di rinunciare a tale termine, previa autorizzazione del comitato dei creditori, e in assenza di detto organo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 140, comma 4, CCII. Nel caso di specie, con apposita istanza, il Curatore chiedeva di essere autorizzato, ai sensi dell’art. 186 CCII a “sciogliersi da tutti i contratti di appalto pendenti […] e a compiere le attività funzionali al “perfezionamento di detti scioglimenti””. A riguardo, il Tribunale richiamando l’art. 186, comma 2 CCII, secondo cui nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell’appaltatore opera lo scioglimento automatico del contratto, se “la considerazione della qualità soggettiva dello stesso appaltatore è stata un motivo determinante del contratto” (c.d. intuito personae), ravvisa come la qualità soggettiva dell’appaltatore avesse effettivamente rappresentato “il motivo per il quale i vari committenti hanno contratto con la Società in liquidazione giudiziale”, sicché i contratti stipulati rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 186, comma 2, CCII (nello specifico si trattava di contratti stipulati prevalentemente con condomini e aventi ad oggetto opere edili). In tale ipotesi, il committente può consentire comunque la prosecuzione del contratto. Considerato che il caso in esame rientrava nella ipotesi prevista dall’art. 186, comma 2, CCII, a fronte di tale scioglimento automatico, il Curatore, nel termine di 60 giorni, aveva la facoltà di comunicare la propria volontà di subentrare al contratto. A riguardo, osserva il Tribunale, sebbene ciò non sia esplicitamente previsto dalla norma, il Curatore può rinunciare al suddetto termine di 60 giorni e rendere nota al committente la sua intenzione di non subentrare nel contratto. Il Tribunale rileva come la ratio di tale norma, possa individuarsi nella necessità di consentire “a entrambe le parti di definire celermente e senza incertezze il rapporto contrattuale”. Il Tribunale di Lucca precisa che, mentre, in via generale, la decisione del Curatore di non subentrare nel contratto non necessita di autorizzazione, per la rinuncia al predetto termine si ritiene necessaria l’autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 140, comma 4, CCII. Il Tribunale ha autorizzato, quindi, il Curatore a rinunciare al termine di sessanta giorni per comunicare ai committenti la volontà di subentrare nei contratti di appalto.