Accordi di ristrutturazione e transazione fiscale: i limiti del cram down in presenza di accordi “meramente simbolici”

Cassazione Civile Ord. Sez. 1 n. 4365 del 26 febbraio 2026

Con l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026, la Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema della transazione fiscale nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, chiarendo – in continuità con la più recente giurisprudenza di legittimità – i confini applicativi del cram down fiscale, con riferimento ai piani a contenuto meramente liquidatorio.

La vicenda riguarda una società già posta in liquidazione volontaria, caratterizzata da un passivo quasi integralmente di natura tributaria (oltre 7,2 milioni di euro) e da un attivo estremamente esiguo.
La proposta di accordo ex artt. 57 e 63 CCII prevedeva:

  • il pagamento integrale del debito previdenziale tramite definizione agevolata;
  • il pagamento del 2,9% del credito erariale, anche grazie a finanza esterna;
  • il soddisfacimento del 10% di due soli creditori chirografari, per importi complessivamente irrisori (circa € 400,00 complessivi), pari allo 0,05% dell’esposizione debitoria totale.

Rifiutata la proposta dall’Agenzia delle Entrate, la società depositava un ricorso per l’omologazione di accordi di ristrutturazione ex art. 57 e 63, CCII. Gli accordi, con la relativa documentazione, venivano iscritti al registro delle imprese e resi visibili ai terzi a partire dal 7/11/2023.

Avverso la domanda di omologazione proponeva tempestiva opposizione l’Agenzia delle entrate deducendo: “[…] 1) inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 63, comma 2-bis, c.c.i.i., per impraticabilità del «cram down» con soli creditori minimi; 2) esiguità dell’offerta, per inidoneità del piano ad offrire una soddisfazione concretamente apprezzabile del creditore Agenzia delle entrate, a cui veniva riconosciuto appena il 2,9% dell’importo consolidato; 3) errata ricostruzione da parte dell’attestatore dello scenario liquidatorio; 4) configurabilità di profili di responsabilità del liquidatore ai sensi dell’art. 2394 c.c.; 5) asserita incapienza patrimoniale del sig. Rossetto (liquidatore); 6) applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 13, comma 1, d.lgs. 74/2000; 7) assenza di garanzie con riguardo all’apporto di finanza esterna […]”.

Il tribunale di Milano disponeva l’omologazione degli accordi di ristrutturazione.

Contro la sentenza di omologa proponeva reclamo l’Agenzia delle entrate deducendo i seguenti motivi:

  • inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 63, comma 2-bis, CCII, per impraticabilità del cram down con soli creditori minimi;
  • esiguità dell’offerta, per inidoneità del piano a offrire una soddisfazione concretamente apprezzabile del creditore Agenzia delle Entrate, a cui veniva riconosciuto appena il 2,9% dell’importo consolidato.

La Corte d’Appello di Milano, rovesciando la decisione di primo grado, accoglieva il reclamo dell’Agenzia delle entrate, annullando il provvedimento di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, sulla base di un rilievo sostanziale: l’accordo concluso con i creditori chirografari – rappresentanti appena lo 0,05% dell’esposizione debitoria complessiva – era irrisorio e strumentale, e aveva il solo scopo di attivare il meccanismo del cram down nei confronti dell’Erario.

Secondo la Corte milanese, l'imposizione coattiva della volontà del debitore al creditore pubblico è legittima solo se si colloca all'interno di un autentico scenario di concorsualità: non già di mera definizione falcidiata del debito fiscale, ma di una ristrutturazione complessiva che coinvolga effettivamente il ceto creditorio. In assenza di tale presupposto sostanziale, l'istituto si trasforma in una «transazione fiscale forzosa», deviando dalla sua causa tipica.

In altre parole, quando l’accordo con i creditori diversi dall’Erario ha un rilievo del tutto marginale e sostanzialmente solo simbolico, l’operazione finisce per snaturare la causa tipica dell’istituto, risolvendosi in una mera falcidia del debito erariale.

Il giudice di secondo grado aveva altresì rilevato che, nella fase di liquidazione volontaria, la società aveva già saldato tutti gli altri debiti (compreso quello previdenziale, mediante rottamazione), lasciando intenzionalmente insoddisfatti solo l’Erario e i due creditori chirografari minimi, verosimilmente per costruire artificialmente i presupposti dell'accordo.

Avverso la decisione della Corte d’Appello, la società proponeva ricorso per Cassazione. In questo quadro si inserisce l’ordinanza della Suprema Corte, secondo la quale la deviazione dalla causa tipica dell’istituto è, di per sé, ostativa all’accesso al cram down, a prescindere dalla comparazione di convenienza con l’alternativa liquidatoria. Tale conclusione discende, infatti, da una valutazione complessiva di tutti gli elementi costitutivi della proposta transattiva.

La Corte richiama espressamente la sentenza della Cassazione, Sez. I, n. 32954 del 17 dicembre 2024, che aveva già affrontato la questione concernente gli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale rivolti esclusivamente al creditore erariale, confermando la sindacabilità nel merito da parte del giudice concorsuale.

L'accertamento dell'intento abusivo del debitore – ossia della volontà di piegare lo strumento concorsuale a finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per cui l'ordinamento lo ha predisposto – è dunque rimesso istituzionalmente al giudice di merito.

In conclusione, l’ordinanza in esame conferma un orientamento ormai consolidato:
la transazione fiscale, anche nella versione “forzosa”, non può prescindere da un effettivo coinvolgimento del ceto creditorio e da una ristrutturazione non meramente apparente.

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