Cass. civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2026, n. 7134 Un istituto di credito chiedeva l’ammissione al passivo dell’importo di cui a due finanziamenti chirografari, concessi nel 2020 alla società, poi dichiarata fallita, nell’ambito delle misure di sostegno per ripristino liquidità e in parte assistite da garanzia pubblica. In sede di verifica dei crediti il curatore ne proponeva l’esclusione sul presupposto, tra l’altro, che “il finanziamento aveva aggravato sensibilmente il passivo”, posto che con la somma erogata con il secondo finanziamento era stato ripianato un debito (per scoperto di conto corrente) verso la banca erogante e che risultava applicabile la fattispecie di soluti retentio di cui all’art. 2035, c.c. Il giudice delegato disponeva l’esclusione del credito richiesto, come da proposta del curatore. La banca impugnava il decreto di esclusione, ma il Tribunale di Roma respingeva l’opposizione allo stato passivo, evidenziando come parte delle erogazioni, assistite da garanzia pubblica, sarebbe stata utilizzata per ripristinare/ristrutturare un pregresso credito chirografario della banca, sostituendolo con un credito garantito. La banca proponeva ricorso per cassazione. In primo luogo, la questione esaminata concerne (i) la configurabilità della nullità dei contratti di finanziamento (art. 1418 c.c.) stipulati in violazione dell’art. 217 LF, in particolare l’aggravamento del dissesto e il ritardo nell’emersione dell’insolvenza, quale ipotesi di c.d. reato-contratto, (ii) la conseguente irripetibilità delle somme erogate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2035 c.c., in quanto trattavasi di prestazione contraria al buon costume economico, che si era tradotta nella esclusione del credito della banca in sede di verifica dei crediti. Più precisamente, nel caso di specie, dalla verifica del passivo era emerso come al momento della erogazione dei finanziamenti nel 2020 (ultimo bilancio disponibile era quello del 2018), la società avesse già una esposizione debitoria verso l’erario e gli enti previdenziali di cui in parte di natura privilegiata e che, come noto, una tale composizione del passivo concerneva uno degli indicatori (tipici) di insolvenza di cui non avrebbe potuto non avvedersi la banca in sede di istruttoria finalizzata alla erogazione dei finanziamenti. Tra l’altro, secondo il Tribunale non sarebbe stato rispettato il requisito richiesto di condizione di accesso alla garanzia pubblica (rapporto debito/patrimonio netto). Sulla scorta di tali elementi, il Tribunale concludeva come la banca avesse violato le regole sul merito creditizio e avrebbe concorso all’aggravamento del dissesto almeno dell’importo del finanziamento, oltre a far ritardare l’emersione dello stato di insolvenza della società. In questo quadro, l’istituto di credito proponeva ricorso per cassazione avverso la pronuncia del Tribunale con i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 217 e 218 LF, 1418 e 2035 c.c., nella parte in cui il tribunale, “[…] senza svolgere alcun accertamento in ordine allo scopo predatorio del finanziatore, che inducendo l’aggravamento del dissesto del cliente, finisca per impadronirsi della sua attività tramite finanziamenti dissimulati […], avrebbe ritenuto i contratti nulli e le erogazioni concesse alla società poi fallita non ripetibili, posto che la violazione delle regole sulla “sana e prudente gestione” non comporterebbero la nullità dei contratti e che il finanziamento, “di per sé”, non aggraverebbe il dissesto, che dipenderebbe da condotte successive del debitore; 2) il Tribunale avrebbe errato nel ritenere la sussistenza degli elementi costitutivi dell’abusiva concessione del credito, posto che non sarebbe stata accertata la prosecuzione dell’attività con operazioni non conservative; il nesso causale tra finanziamento e prosecuzione/ritardo del fallimento; l’aggravamento del dissesto (peraltro, non sarebbe stato ostativo il ripianamento della esposizione debitoria, se del caso configurando altre fattispecie di tutela previste dall’ordinamento); 3) la banca deduce vizio ex art. 360 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente circa gli elementi fattuali dell’abusiva concessione del credito e degli elementi da accertare per la relativa qualificazione (dolo/colpa, danno-evento, danno-conseguenza, causalità). La Corte di Cassazione tratta i motivi congiuntamente e li rigetta, come di seguito brevemente esposto. Partendo dal presupposto che non ogni atto pregiudizievole ai creditori è illecito e nullo - ma che possono ricorrere altri rimedi, quali la dichiarazione di inefficacia -, il contratto è nullo ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c., quando è stato stipulato anche in violazione di una norma imperativa, “come quella penale”. A ciò va ad aggiungersi la irripetibilità a norma dell’art. 2035, c.c., se la prestazione è contraria al buon costume. In questa prospettiva, la Cassazione ribadisce (anche nel solco di precedenti giurisprudenziali in materia) che è contraria al buon costume – e quindi irripetibile – l’erogazione di somme a un’impresa già in decozione, quando ciò consenta di ritardare la dichiarazione di fallimento e incrementare l’esposizione debitoria, poiché si tratta di condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza del mercato.