L’operatività automatica dell’art. 18, comma 4 CCII

Tribunale di Milano, ordinanza del 21 marzo 2026, Dott.ssa Laura De Simone

Con ordinanza del 21 marzo 2026, il Tribunale di Milano è intervenuto nell’ambito di una composizione negoziata della crisi, a seguito di un ricorso con cui la società ricorrente ha chiesto l’adozione di misure cautelari ai sensi dell’art. 18 CCII.

In particolare, tra le richieste formulate vi è:

  1. l’inibitoria dell’apertura della liquidazione giudiziale, con riferimento ad un’istanza già pendente e depositata da un creditore;
  2. l’inibitoria dell’apertura della liquidazione giudiziale con riferimento ad eventuali ulteriori istanze che sarebbero potute intervenire nel corso della procedura;
  3. l’adozione di una misura cautelare specifica volta a impedire ad un creditore l’avvio di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio sociale, tenuto conto che, alla data del deposito del ricorso, la società ricorrente aveva già usufruito di n. 240 giorni di misure protettive erga omnes.

Con riferimento alle richieste sub (i) e (ii) il Tribunale, dopo avere dato atto dello stato avanzato della composizione negoziata, del parere reso dall’Esperto e della pendenza dei termini del percorso di risanamento, affronta in modo diretto la questione dell’inibitoria della liquidazione giudiziale, chiarendo che tale effetto non necessita di una specifica pronuncia giudiziale.

Il Giudice osserva infatti che “trattasi di effetto che discende direttamente dalla previsione di cui all’art. 18, comma 4, CCII, in forza della quale, dalla pubblicazione dell’istanza ex art. 18, comma 1, e sino alla conclusione del procedimento di composizione negoziata della crisi, non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza; effetto che opera ex lege e non richiede, pertanto, alcuna specifica conferma da parte dell’autorità giudiziaria” (enfasi a cura dello scrivente).

Sul punto, il provvedimento assume rilievo perché esplicita in modo netto un dato che spesso, nella prassi, viene comunque fatto oggetto di specifiche istanze e di richieste di provvedimenti ad hoc, stante le iniziative che spesso vengono adottate dai creditori: al contrario, la sospensione della possibilità di apertura della liquidazione giudiziale non è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, ma rappresenta una misura protettiva tipica della composizione negoziata e la cui durata si estende dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese dell’istanza ex art. 18 comma 1 CCII e fino alla conclusione della composizione negoziata, pertanto ben oltre i 240 giorni e fino a un massimo teorico di 360 giorni. Ciò a patto che le misure protettive “ordinarie” non siano state revocate dall’autorità giudiziaria, mentre non osta all’operatività dell’art. 18 comma 4 CCII la circostanza che le stesse siano giunte a scadenza.

La domanda di parte volta a ottenere la pronuncia di inibitoria viene, pertanto, ricondotta dal Tribunale nel suo alveo, chiarendo che l’effetto impeditivo richiesto è già integralmente prodotto dall’ordinamento sino alla conclusione dell’incarico dell’Esperto.

Assume, poi, particolare rilievo il coordinamento tra l’art. 18 comma 4, l’art. 40 comma 10 e l’art. 41, CCII.

Da un lato, ove siano state chieste e ottenute le misure protettive nell’ambito di una CNC, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione della composizione negoziata. Dal momento che il divieto ex art. 18 comma 4 CCII riguarda la pronuncia, il procedimento potrà rimanere pendente ma non sfociare nell’apertura della procedura.

Dall’altro, può accadere che il Tribunale fissi la prima udienza ex art. 41 CCII durante la composizione negoziata. Detta udienza è, in via ordinaria, il termine decadenziale entro cui il debitore dovrebbe proporre una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi nel procedimento già pendente; tuttavia, l’ultimo periodo dell’art. 40, comma 10, CCII deroga a questa regola quando lo strumento è proposto all’esito della CNC, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’Esperto.

Vale a dire che, in pendenza di un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, l’imprenditore che esca da un percorso di risanamento quale la composizione negoziata ha comunque diritto a presentare il ricorso ex art. 40 CCII entro i 60 giorni successivi alla comunicazione della relazione finale dell’Esperto ex art. 17, comma 8 CCII.

Tale impostazione risulta, peraltro, coerente con la ratio dello strumento ex artt. 12 ss. CCII, nonché con la ratio dell’intero Codice Della Crisi d’Impresa, dal momento che lo stesso intende prediligere soluzioni negoziali e o di superamento dello stato di crisi o insolvenza reversibile in generale, piuttosto che rimuovere dal mercato realtà che, potenzialmente, potrebbero restituire ancora un’utilità all’economia.

Quanto all’ulteriore richiesta in via cautelare indicata sub (iii) il Tribunale, esaminata in concreto la domanda formulata dalla Società, volta a impedire iniziative esecutive o cautelari sul proprio patrimonio, ha evidenziato come tale misura risponda a una distinta esigenza di tutela, connessa alla necessità di preservare l’esito delle trattative in corso in una fase avanzata della composizione negoziata.

La concessione di tale misura, limitata nel tempo e soggettivamente determinata, viene giustificata alla luce delle circostanze del caso concreto e del contenuto del parere dell’esperto.

Il provvedimento assume rilievo soprattutto per la chiarezza con cui il Tribunale di Milano afferma che l’art. 18, comma 4, CCII produce un effetto inibitorio automatico rispetto a qualsiasi istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta in pendenza della composizione negoziata. Tale effetto – ha precisato il Giudice – non è rimesso alla valutazione discrezionale dell’autorità giudiziaria, né richiede una pronuncia ad hoc: esso è già integralmente prodotto dall’ordinamento per il solo fatto della pendenza del percorso di risanamento.

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