I limiti nella concessione delle misure protettive ex art. 18, CCII

Tribunale di Napoli, Ordinanza del 4 febbraio 2026, Pes. Scoppa, Est. Cacace

Il Tribunale di Napoli, in sede di reclamo ex art. dell'art. 669-terdecies c.p.c., proposto da un istituto di credito, interviene sui limiti delle misure protettive in sede di composizione negoziata della crisi: non possono estendersi le misure protettive al patrimonio dei fideiussori per le obbligazioni assunte dalla società che ha presentato istanza di composizione negoziata, né possono essere inibite le segnalazioni alla Centrale dei rischi.

Nel caso di specie, una società con l’istanza di accesso alla composizione negoziata aveva anche richiesto e ottenuto la conferma dal Tribunale di Napoli, con ordinanza del 30 novembre 2025, dell’applicazione di numerose misure protettive ex art. 18, CCII, per la durata di 120 giorni.

Tra le altre, le misure protettive concernevano anche (i) il divieto di escussione delle garanzie personali dei fideiussori e (ii) il divieto di segnalazione delle situazioni di c.d. sofferenze alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

A seguito del reclamo avverso l’ordinanza da parte dell’istituto di credito interessato dalle predette misure, il Tribunale di Napoli, in sede collegiale, nell’accogliere il reclamo, ha ribadito che le misure protettive possono essere richieste solo dall’imprenditore, sicché non possono estendersi ai soggetti che hanno rilasciato garanzie a titolo personale, sul presupposto che la concessione di misure protettive non può comprimere eccessivamente i diritti dei creditori. Diverso, sarebbe il caso in cui le misure protettive riguardassero beni che non rientrano “… omissis … propriamente nella sfera giuridica del debitore (nel senso che quest’ultimo non è titolare di diritti reali sugli stessi … omissis …”, funzionali all’esercizio dell’impresa.

Inoltre, lo stesso Tribunale ha stabilito che la concessione delle misure protettive non può contemplare il divieto di segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca di Italia, poiché la possibilità di evitare “… omissis … revoca delle linee di credito già in essere … omissis …” e o preservare l’accesso al credito non può tradursi in un difetto di trasparenza della situazione della società nei confronti di tutti i creditori, che costituisce, peraltro, un obbligo delle procedure di risanamento. Peraltro, anche l’eventuale divieto di segnalazione non consentirebbe riservatezza, posto che, come noto, “… omissis … le misure protettive ricevono comunque pubblicità mediante l’iscrizione presso il registro delle imprese … omissis …”.

Sulla base delle predette motivazioni, il Tribunale di Napoli ha riformato l’ordinanza del 30 novembre 2025 nella parte in cui veniva inibita l’escussione delle garanzie prestate dai fideiussori e vietata la segnalazione delle sofferenze alla Centrale dei rischi.

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