Cessione di azienda in CNC: requisiti di funzionalità e miglior soddisfazione dei creditori

20 Febbraio 2026


Tribunale di Parma, ordinanza del 16 gennaio 2026, G.D. Dott. Enrico Vernizzi

Il Tribunale Ordinario di Parma, con ordinanza del 16 gennaio 2026, si è pronunciato su un’istanza di autorizzazione formulata ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d) CCII, nell’ambito di una composizione negoziata della crisi.

Tale norma stabilisce che il Tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può autorizzare l’imprenditore istante a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all’art. 2560, comma 2, c.c.

In particolare, il Tribunale ha rilevato come i requisiti di funzionalità e miglior soddisfazione dei creditori indicati dalla norma possano ritenersi sussistenti laddove la cessione dell’azienda: i)“consenta di evitare la definitiva dispersione dei valori connessi alla prosecuzione dell’attività e la maturazione di ulteriori perdite; ii)“risponda all’interesse del ceto creditorio all’esito di un raffronto con la presumibile soddisfazione dei medesimi creditori avuto riguardo alla scenario liquidatorio di matrice concorsuale”; iii) “risulti funzionale al superamento della condizione di squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario di cui all’art. 12 CCII”.

Con riferimento a quest’ultimo punto, il Tribunale afferma che la valutazione del giudice nell’accogliere o rigettare l’istanza ex art. 22, comma 1, lett. d) CCII deve necessariamente tenere in considerazione la prospettiva del progetto di risanamento nella quale la stessa operazione di cessione si colloca. In tal senso, afferma il Tribunale, “l’operazione può essere autorizzata ove […] risulti coerente con il piano delineato per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell’imprenditore e con gli strumenti di cui questa intenda avvalersi all’esito delle trattative”.

Nel proprio parere, l’Esperto ha evidenziato come, nel caso di specie, la cessione del ramo d’azienda costituisse l’unica alternativa praticabile rispetto alla liquidazione giudiziale e propedeutica alla prosecuzione del percorso di risanamento, nonché l’unico strumento idoneo a garantire sia la salvaguardia dei rapporti di lavoro sia la conservazione dell’avviamento commerciale. L’Esperto ha ritenuto, dunque, sussistente il requisito della funzionalità della cessione alla continuità aziendale e al miglior soddisfacimento dei creditori, poiché: i) la cessione avrebbe consentito di evitare la disgregazione dei valori aziendale che, al contrario, verrebbero compromessi in ipotesi di accesso alla liquidazione giudiziale; ii) all’esito della comparazione tra i due scenari alternativi, la cessione dell’azienda risultava coerente con lo strumento di risanamento prescelto e funzionale anche al mantenimento dei livelli occupazionali.

Il Tribunale ha infine affrontato il tema del rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente, principio questo correlato all’esigenza di tutelare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti, prevedendo la necessità di disciplinare le modalità della procedura competitiva di vendita in presenza di manifestazioni di interesse o offerte per l’acquisto del ramo. Il Tribunale, alla luce del parere dell’Esperto e sulla base della documentazione in atti, ha autorizzato ex art. 22, comma 1, lett. d) CCII la cessione del ramo d’azienda, previo esperimento di una procedura competitiva di vendita nel solo caso di ricevimento di manifestazioni di interesse.

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