La regola di non discriminazione tra classi nel concordato in continuità: la sentenza del Tribunale di Brescia del 30 dicembre 2025

10 Febbraio 2026


Con sentenza n. 511 pubblicata il 30 dicembre 2025, il Tribunale di Brescia – Sezione IV civile procedure concorsuali – ha respinto la domanda di omologazione del concordato preventivo in continuità indiretta proposto da una società in stato di insolvenza. La decisione concerne uno dei profili più delicati della disciplina del concordato in continuità prevista dal Codice della crisi: il principio di non discriminazione tra classi di pari rango, sancito dall’art. 112, comma 2, lett. b) CCII.

Il caso offre l’occasione per chiarire un nodo che nella prassi genera spesso incertezze:
il trattamento delle classi composte da crediti privilegiati degradati rispetto ai crediti chirografari ab origine, quando concorrono alla distribuzione del valore eccedente.

La società, con ricorso ex artt. 40 e 44 CCII, aveva richiesto l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi, riservandosi di depositare la proposta di concordato preventivo con il piano. Nel termine di 60 giorni assegnato dal Tribunale veniva depositata la proposta definitiva, corredata dal piano, dall’attestazione di veridicità e fattibilità e dalla documentazione ex art. 39 CCII. Acquisito il parere del Commissario giudiziale, la domanda risultava approvata e sottoscritta ai sensi dell’art. 120‑bis CCII.

Il piano in continuità indiretta prevedeva:

  • la prosecuzione per un anno del contratto di affitto d’azienda, con successiva alienazione mediante procedure competitive;
  • il recupero dei crediti commerciali, l’impiego di crediti tributari e disponibilità liquide.

Sul versante del trattamento dei creditori, era previsto:

  • il pagamento integrale di spese di procedura, prededuzioni e creditori privilegiati ex art. 2751‑bis nn. 1, 2 e 5 c.c. ed ex artt. 2753 e 2764 c.c.;
  • il pagamento parziale dei crediti privilegiati degradati per incapienza e dei chirografari ab origine.

Inoltre, il piano prevedeva la suddivisione dei creditori votanti in quattro classi:

  • Classe 1: crediti fiscali degradati a chirografo per incapienza del patrimonio sociale (soddisfacimento pari al 15%);
  • Classe 2: crediti IVA di rivalsa e tributi regionali degradati (soddisfacimento pari al 10,04%);
  • Classe 3: fornitori chirografari (soddisfacimento pari al 10,04%);
  • Classe 4: crediti finanziari chirografari (soddisfacimento pari al 10,04%).

All’esito delle operazioni di voto, le classi 3 e 4 risultavano dissenzienti.

Come espresso nella sentenza, a norma dell’art. 109 comma 5, CCII “Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore […] e successivamente “[…] in caso di mancata approvazione si applica l’art. 112, comma 2 […]”.

Pertanto, la società proponeva istanza, ex artt. 111 e 112 CCII, per ottenere comunque l’omologazione mediante la procedura di ristrutturazione trasversale dei debiti (c.d. cross class cram down) che, al ricorrere di determinate condizioni, consente, anche in mancanza di approvazione da parte di tutte le classi, l’omologazione del piano da parte dell’autorità giudiziaria.

Nell’ottica di agevolare l’omologazione del concordato preventivo in continuità, è prevista, infatti, la possibilità di superare il dissenso dei creditori con l’intervento del Tribunale.

Il Tribunale, richiamando la funzione dell’art. 112, comma 2 CCII, ha sottolineato che: “Appare dunque necessario, a ragione del Collegio, che l’interpretazione delle condizioni elencate all’art. 112, c.2 CCII, sia improntata a particolare rigore, trattandosi di condizioni la cui ricorrenza apre, come visto ad uno spazio di eteronomia giudiziaria a fronte di una decisione autonoma del ceto creditorio già formata”.

Con specifico riferimento alla domanda di omologa trasversale presentata dalla società, il Tribunale si esprime come segue: “[…] non ricorre la condizione di cui all’art. 112 c.2, lett. b), prima parte, CCII ove si richiede fra l’altro che: “il valore eccedente quello di liquidazione” sia “distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall’art. 84, comma 7”.

Nel giustificare la decisione presa in camera di consiglio, il Tribunale richiama anzitutto la distinzione fondamentale delineata dall’art. 84, comma 6, CCII, tra valore di liquidazione da distribuire secondo la regola della priorità assoluta (absolute priority rule), risorse esterne liberamente distribuibili, e valore eccedente il valore di liquidazione, per il quale, ai fini del giudizio di omologazione, è sufficiente che “[…] i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore […]”, secondo la regola della c.d. priorità relativa (relative priority rule).

Successivamente, nella pronuncia viene evidenziata la distinzione tra regole che operano nei c.d. rapporti verticali che agiscono tra creditori di rango diverso, e regole che operano nei cd. rapporti orizzontali, tra creditori di pari rango.

Come espresso nella sentenza: “[…] quanto invece ai c.d. rapporti orizzontali fra classi di creditori di pari rango opera innanzitutto la regola imperativa e inderogabile della parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe tracciata all’art. 112 c. 1, lett. e), CCII”.

Nel concordato in continuità aziendale, in particolare, è presente l’ulteriore regola di non discriminazione tra classi dello stesso grado, già richiamata dall’art. 112 c. 2, lettera b) CCII, salvo il peculiare trattamento riservato ai crediti assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751 bis, n.1 c.c.

In sintesi, la parità di trattamento dei creditori opera all’interno della medesima classe e costituisce una regola inderogabile valida per tutte le tipologie di concordato. Diversamente, la regola di non discriminazione tra classi riguarda i rapporti tra classi diverse ma appartenenti allo stesso grado e trova applicazione esclusivamente nei concordati in continuità aziendale, quando vi siano classi dissenzienti.

Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che tutte e quattro le classi di creditori votanti partecipavano alla distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione. Le classi 1 e 2, pur costituite da crediti originariamente privilegiati, poi degradati a chirografo per incapienza, e le classi 3 e 4, composte da creditori chirografari “ab origine”, collocate sul medesimo rango.

Di conseguenza, tutte le classi, secondo quanto espresso nella sentenza, devono essere qualificate come appartenenti al medesimo grado chirografario indipendentemente dall’origine privilegiata o meno dei crediti, e, pertanto, per esse, trova applicazione la regola di non discriminazione tra classi di pari rango.

La ricorrente, al contrario, operava una distinzione di trattamento tra creditori chirografari ab origine, soddisfatti al 10,04%, e i creditori chirografari degradati, che ricevevano un trattamento migliore con percentuale di soddisfo al 15%.

L’art. 84 c.5 CCII, equipara infatti in modo espresso la quota degradata al chirografo di un credito già privilegiato al credito chirografario ab origine, sia ai fini del trattamento concordatario sia ai fini dell’esercizio del voto. Per tale motivo, “[…] detta equiparazione, anche per ragioni di carattere sistematico, pare dover essere mantenuta anche ai fini dell’art. 112, c.2, lett. b) CCII”.

Nell’ipotesi prospettata dalla ricorrente, il Tribunale ravvisa la c.d. “ultrattività della prelazione”, in contrasto con le disposizioni richiamate.

La sopravvivenza della prelazione (oltre l’esaurimento dell’attivo che ne costituisce l’oggetto) contrasterebbe con la stessa natura del diritto di prelazione e finirebbe per generare rilevanti difficoltà nella graduazione delle residue quote di credito divenute chirografarie.

I giudici rilevano, inoltre, che la ratio legis sottesa al sistema del concordato in continuità aziendale, come ridisegnato dal Codice della Crisi, mira da un lato a favorire soluzioni di continuità e, dall’altro, a contenere gli effetti potenzialmente divisivi derivanti dalla ripartizione del valore eccedente quello di liquidazione. Da ciò deriva l’esigenza di tutelare in modo uniforme i creditori chirografari, categoria in cui più frequentemente avvengono differenziazioni di trattamento fra classi.

La regola di non discriminazione assume dunque un ruolo fondamentale nel garantire che, in presenza di classi dissenzienti, non si creino trattamenti deteriori ingiustificati tra soggetti di pari grado.

Da ultimo, la disposizione di cui all’art. 112 c.2 CCII, secondo quanto riferito dal Collegio, costituisce il recepimento nell’ordinamento della disposizione della Direttiva Insolvency (art. 11 , §1, lett. c) da cui, come riportato nella sentenza, emerge chiaramente che: “gli Stati membri provvedono affinché il piano di ristrutturazione, che non è approvato da tutte le parti interessate di cui all’art. 9, paragrafo 6, in ciascuna classe di voto, possa essere omologato dall’autorità giudiziaria o amministrativa (…) e possa diventare vincolante per le classi di voto dissenzienti se esso soddisfa almeno le condizioni seguenti: (…) c) assicura che le classi di voto dissenzienti di creditori interessati ricevano un trattamento almeno tanto favorevole quanto quelle delle altre classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori”.

Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale rileva che le classi dissenzienti 3 e 4 (creditori chirografari ab origine) avrebbero ricevuto una soddisfazione del 10,04% del credito richiesto, mentre la classe n. 1 (crediti erariali degradati a crediti chirografari) – pur appartenendo allo stesso rango – avrebbe beneficiato di un trattamento significativamente migliore (15%).

Secondo il Tribunale, tale differenza configura un trattamento deteriore a carico delle classi dissenzienti di pari grado e pertanto un vizio di discriminazione vietato dall’art. 112, comma 2, lett. b) CCII.

Secondo quanto riportato nella sentenza, tale disparità non è giustificata neppure dall’art. 88, comma 1, ultimo periodo, CCII, il quale si limita a garantire un livello minimo di soddisfacimento per i crediti erariali chirografari, ma non può in alcun modo legittimare una deroga alla regola di non discriminazione sancita dall’art. 112, comma 2, lett. b), CCII.

Per queste motivazioni, Il Tribunale di Brescia ha ritenuto la non sussistenza delle condizioni per l’omologazione trasversale e ha respinto la domanda formulata dalla società.

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