Tribunale di Bologna, Sez. IV Civile e Procedure Concorsuali, Decreto del 18 marzo 2025 La società ricorrente, all’esito di una composizione negoziata avviata con istanza di nomina dell’Esperto alla CCIAA di Roma e contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive (successivamente rimessa al Tribunale di Bologna per incompetenza territoriale del Tribunale di Roma), ha chiesto l’accesso alla procedura di concordato semplificato con riserva di deposito della documentazione e del piano concordatario. Il Tribunale, prima ancora di soffermarsi sulla fase istruttoria ai fini della omologazione, ha precisato come fosse necessario approfondire e verificare la ritualità della proposta, come disposto dall’art. 25-sexies CCII, operando un giudizio sulla condotta del debitore nel corso della composizione negoziata. Infatti, la buona fede e la correttezza non rappresentano un requisito meramente formale ma devono essere tradotte in doveri precisi, richiamati dagli artt. 4, 16, 17 e 21 CCII. Nello specifico, il debitore: Così, il Tribunale respinge ogni uso distorto della composizione negoziata come mero passaggio forzato per accedere al concordato semplificato, statuendo la non ammissibilità della domanda della società che abbia avviato la negoziazione con l’unico obiettivo di farla fallire, per approdare alla procedura liquidatoria “agevolata”, quale il concordato semplificato A tale scopo, assume centrale rilevanza il contenuto della relazione finale dell’Esperto che rappresenta, nel caso di specie, il vero punto nevralgico della questione. Infatti, il giudicante opera un’aspra censura nei confronti dell’Esperto nominato, che avrebbe attestato apoditticamente la buona fede e la correttezza del debitore nel corso delle trattative. Al contrario, la relazione deve avere un contenuto e una struttura atti a: Nei fatti, la relazione dell’Esperto è risultata troppo scarna, riportando un mero riepilogo di dati contabili e passaggi procedurali, priva di un vero giudizio sull’atteggiamento delle parti interessate, risultando altresì illogica e incoerente nei contenuti. Ciò in quanto, secondo il Tribunale il concordato semplificato, pur mutuando parzialmente la propria rubrica dalla procedura di concordato preventivo, non prevede alcun diritto di voto per i creditori – che possono ritenersi sanzionati sotto quest’aspetto, alla luce di una condotta poco collaborativa nel corso della composizione negoziata. Al contrario, lo strumento premia l’imprenditore che abbia agito correttamente e abbia presentato una proposta seria e credibile. Pertanto, per il Tribunale, il concordato semplificato è da considerarsi quale extrema ratio della composizione negoziata, preferibile solo alla liquidazione giudiziale. Ne consegue che, perché l’imprenditore possa farvi accesso, devono essere soddisfatti tutti i requisiti posti a baluardo contro l’abuso dello strumento, rappresentati dalla completezza, dalla coerenza della relazione finale dell’Esperto e dalla credibilità della proposta formulata alle parti interessate nel corso delle negoziazioni.