Tribunale di Busto Arsizio, Sez. II Civile, 12 febbraio 2025 Con Decreto del 12 febbraio 2025, il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato inammissibile la (terza) domanda di ammissione al concordato preventivo di una società (la Debitrice o la Ricorrente), priva di sufficienti elementi novativi e in discontinuità rispetto alle precedenti. Infatti, con ricorso depositato il 4 luglio 2024, la Debitrice ha domandato, ex artt. 40 e 44 CCII, l’accesso ad uno strumento di regolazione della crisi con riserva di deposito del piano e della (prima) proposta di concordato preventivo, cui ha fatto seguito il provvedimento di concessione dei termini, prorogati sino al 4 novembre 2024. In quella data, la Debitrice ha depositato la documentazione prescritta dall’art. 39 CCII, il piano e la (prima) proposta di concordato preventivo, nonché la relazione di attestazione ex art. 87, comma 3, CCII. Tuttavia, con decreto del 9 dicembre 2024, il Giudice, rilevato che l’attestatore nominato dalla Ricorrente, nel dichiarare di essere iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e nel Registro dei Revisori, aveva omesso di indicare di essere iscritto nell’allora albo dei gestori della crisi di cui all’art. 356 CCII, concedeva termine alla Ricorrente sino al 11 dicembre 2024 per fornire precisazioni. Con nota di chiarimento resa in quella data, la Società ha dedotto di essersi avveduta di un disguido occorso con riferimento alla persona dell’attestatore firmatario della relazione, che avrebbe dovuto essere il Dominus presso il quale l’attestatore nominato svolgeva il tirocinio previsto dalla legge per il conseguimento dell’iscrizione all’albo in parola, rendendo altresì un’identica relazione di attestazione a firma del citato Dominus. Il Tribunale, preso atto della circostanza della mancata produzione di una relazione di attestazione resa da un professionista indipendente in possesso dei requisiti di legge, ha fissato l’udienza collegiale del In data 19 dicembre 2024, la Debitrice ha depositato una dichiarazione di rinuncia alla domanda ex art. 44 CCII, con riserva di deposito immediato di una (seconda) domanda di ammissione al concordato preventivo, avvenuto il successivo 20 dicembre 2024. Con provvedimento del 23 dicembre 2024, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la (prima) domanda di concordato preventivo, osservando come la stessa fosse sprovvista della necessaria relazione di attestazione (circostanza non sanata dal successivo, tardivo deposito della relazione a firma del Dominus) e rilevato come la predetta rinuncia fosse inidonea a impedire la declaratoria di inammissibilità del concordato, poiché intervenuta successivamente all’assunzione della riserva da parte del Collegio nonché palesemente abusiva (in quanto formulata con il dichiarato scopo di evitare tale pronuncia e, segnatamente, l’esame dell’istanza per liquidazione giudiziale del PM). Con il citato provvedimento, il Tribunale ha fissato una nuova udienza di comparizione per il 7 gennaio 2025, al fine di permettere alle parti di contraddire in ordine all’apertura della liquidazione giudiziale e all’inammissibilità della (seconda) domanda di concordato preventivo. In occasione di detta udienza la Società, costituitasi con un nuovo difensore, ha comunicato di rinunciare alla (seconda) domanda di concordato preventivo e di aver preso contatti con altri professionisti per verificare la loro disponibilità ad assumere l’incarico di attestatore, con un’eventuale nuova (terza) proposta di concordato, chiedendo il differimento dell’udienza, successivamente concesso dal Tribunale al 4 febbraio 2025. In quella data, con il patrocinio di un diverso legale, la Debitrice ha esposto di aver depositato la (terza) proposta di concordato preventivo con ricorso nelle forme di cui all’art. 40 CCII, cui si è opposto il PM eccependo l’assenza di elementi di novità tali da integrare il presupposto dei “mutamenti di circostanze” ex art. 47, ultimo comma, CCII, nonché la genericità della proposta di transazione fiscale e l’esiguità del soddisfacimento promesso ai creditori, non migliore dell’alternativa liquidatoria. Il Tribunale, condividendo la deduzione del PM in ordine all’inammissibilità della (terza) domanda di concordato preventivo, ha ritenuto doversi procedere all’esame dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale. Ciò in quanto l’art. 7, comma 2, CCII prevede che vengano esaminate in via prioritaria le soluzioni di regolazione giudiziale della crisi proposte dal debitore con strumenti pattizi diversi dalla liquidazione giudiziale o controllata, purché “a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile; b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obbiettivi prefissati; c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni dell’assenza del pregiudizio per i creditori”. Nello specifico, il primo punto impone una valutazione del rispetto delle regole procedurali, cioè delle norme poste a limite della presentazione della domanda pattizia, al fine di prevenire strategie dilatorie e abusi degli strumenti negoziali. Pertanto, occorre avere riguardo al preciso sbarramento temporale di cui all’art. 40, comma 10, CCII (“Nel caso di pendenza di un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è proposta […] a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell’art. 41 [CCII]”) nonché alle condizioni per riproporre la domanda di concordato preventivo dichiarata inammissibile, di cui all’art. 47, ultimo comma, CCII. Dalla descrizionedegli eventi, si evince come, nel caso di specie, la (terza) domanda di concordato preventivo sia stata proposta solo dopo l’udienza del 7 gennaio 2025 – la prima fissata ad hoc per la trattazione dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale – e tanto è sufficiente a ritenere disatteso lo sbarramento temporale ex art. 40, comma 10, CCII. Per ciò che concerne i “mutamenti delle circostanze”, invece, il Tribunale osserva come il disposto normativo faccia riferimento a mutamenti “fattuali intervenuti nella vita dell’impresa, non precedentemente prospettati o prospettabili, che rendono giustificabile una ripartenza nell’individuazione di una soluzione per la regolazione della crisi o dell’insolvenza” (così richiamando quanto statuito nella sentenza sull’inammissibilità della domanda ex art. 44 CCII con contestuale dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dal Trib. Milano, sentenza n. 708 del 17 ottobre 2024 che illustra quali elementi fattuali non possano rientrare nei “mutamenti delle circostanze” Vale a dire che, perché la domanda possa essere riproposta, devono emergere “diversi e ulteriori elementi di fatto […] che abbiano modificato il contesto fattuale nell’ambito del quale il debitore intende regolare la crisi o l’insolvenza”. In tal senso, la sostituzione dei professionisti, il mutamento di talune previsioni del piano concordatario o eventuali integrazioni o rettifiche della documentazione essenziale da allegare alla domanda non integrano il quid novi richiesto dalla norma, che invece attiene al “substrato fattuale del piano e della proposta (e non al piano ed alla proposta di per sé considerati)”. In altri termini, il contenuto dell’art. 47 CCII pone dei limiti, anche per le ragioni di seguito esposte, posto che le modifiche rilevate non possono e non debbono tradursi solo su una “dilazione dei termini” del procedimento, ma devono avere una rilevanza oggettiva. Un’interpretazione diversa delle norme consentirebbe non solo una facile elusione del termine perentorio ex art. 44, comma 1, lett. a), CCII (nel caso del cd. “concordato in bianco”) ma anche dell’ordine di trattazione delle domande ex art. 7 CCII, in quanto il debitore sarebbe sempre legittimato a emendare eventuali lacune della domanda depositata, a prescindere dalla loro natura. Ne conseguirebbe un differimento sine die dell’esame della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, contrario alla ratio dell’impianto normativo. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità della (terza) domanda di concordato preventivo e, con separata sentenza, ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale della Debitrice.
16 dicembre 2024 per la declaratoria di inammissibilità della (prima) proposta di concordato preventivo, nel corso della quale il PM ha chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale. All’esito, il Collegio si è riservato su tutte le domande formulate.