Nuovo codice della crisi d'impresa. Alcuni strumenti su cui punta la riforma

10 Ottobre 2019


Approfondendo lo studio del nuovo codice della crisi è interessante riflettere su alcune scelte adottate dal Legislatore nel riformare la materia e il rapporto con la precedente legge fallimentare.
In alcuni passaggi, il Legislatore ha riproposto - e a volte addirittura “scommesso” su - alcuni istituti già presenti nella legge fallimentare, ma che nella prassi non hanno avuto un gran seguito.
Si fa riferimento, in particolare, agli accordi di ristrutturazione dei debiti e alle proposte concorrenti nell’ambito del concordato preventivo.

In primis, sembra che il Legislatore abbia tra le righe manifestato un favor per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, ad esempio estendendone l’ambito di applicazione. Essi, infatti, possono essere conclusi dall’imprenditore, in stato di crisi o di insolvenza, non solo con i creditori che rappresentino il 60% dei crediti, ma anche con i creditori che rappresentino il 30% dei crediti quando il debitore non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi o non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.

Non solo. Il legislatore ha altresì ampliato le ipotesi di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, in precedenza previste per il solo caso in cui l’impresa avesse debiti in misura non inferiore alla metà dell’indebitamento complessivo verso banche e intermediari finanziari. Ora, il debitore può chiedere che gli effetti dell’accordo, intervenuto con il 75% dei crediti dei creditori appartenenti alla medesima categoria, vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, al ricorrere delle condizioni indicate dalla legge.

Ancora, delle due species di transazione fiscale presenti del CCII una relativa agli accordi di ristrutturazione e l’altra riferita al concordato preventivo, la prima risulta avere una disciplina che mira al raggiungimento dell’omologazione degli accordi di ristrutturazione nel modo più celere possibile prospettando la facoltà per il Tribunale di esercitare il c.d. cram down nei confronti dell’Amministrazione finanziaria in mancanza di adesione della stessa all’accordo.

È curioso che il Legislatore riproponga gli accordi di ristrutturazione dei debiti quale figura di soluzione della crisi, dato che i casi evidenziati in passato denotano un numero molto limitato di procedure e tipologie di soggetti che lo hanno utilizzato prevalentemente con un livello di debito elevato (sup. 16 MLN), pertanto nella prassi il ricorso alla conclusione di tali accordi rimane ad oggi marginale.

Nell’ambito del concordato preventivo, poi, il Legislatore prevede nuovamente all’art. 90 CCII che il creditore o i creditori che rappresentino almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore, possano presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori.

Ancora una volta, sebbene nella prassi le proposte concorrenti sono state presentate assai di rado a causa del non semplice approccio che comporta la stesura della “controproposta”, il Legislatore nuovamente ripresenta nel nuovo testo l’istituto.

2024 - Morri Rossetti

cross