Trattamento creditori - privilegiati - tempistica

2 Settembre 2021


Con la sentenza del 24.03.2020 il Tribunale di Modena ha sostenuto l’inammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità presentato dalla società ricorrente con riferimento al trattamento riservato ai creditori privilegiati da un punto di vista temporale.

Nello specifico il piano prevedeva 66 mesi ulteriori rispetto ai tempi della procedura di omologazione per la soddisfazione anche dei creditori privilegiati.

Come noto, l’art. 186-bis, 2° comma, lett. c l.fall. stabilisce che il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

Secondo un orientamento dottrinale e giurisprudenziale l’inciso “in tali casi” lascerebbe intendere la possibilità che il piano e la proposta di concordato possano prevedere a favore dei creditori privilegiati una dilazione del pagamento superiore all’anno e conseguentemente il diritto di voto.

Tuttavia il Collegio non concorda con tale affermazione e ritiene che l’inciso richiamato dell’art. 186 bis l. fall. debba essere letto alla luce dell’art. 86 del Codice della crisi e dell’insolvenza e degli artt. 2740 e 2741 c.c., concludendo che il pagamento dei creditori privilegiati non possa essere rimesso alla determinazione unilaterale del debitore poiché ciò provocherebbe un “sostanziale sovvertimento del valore assegnato dall’ordinamento alla tutela delle garanzie reali”.

Riprendendo la recente ordinanza n. 2422/2020 della Corte di Cassazione, il Tribunale spiega in modo chiaro che “la fissazione del termine annuale ex art. 186-bis (e prossimamente, biennale ex art. 86 c.c.c.i) recepisce la necessità di assicurare i termini certi di pagamento per i creditori con diritto di prelazione sui beni necessari alla continuazione dell'attività di impresa, in quanto non essendone prevista la liquidazione e con essa un termine, il loro pagamento deve necessariamente essere assicurato:

i) all'omologazione;

ii) ovvero laddove sia prevista una moratoria, nel termine massimo di un anno dall'omologazione, in ragione dell'andamento dell'esercizio imprenditoriale quanto a flussi di cassa, ovvero a ricavato del trasferimento o conferimento nella continuità indiretta previsti nel piano ex art. 186-bis lett. b);

iii) laddove la soddisfazione possa essere solo parziale per il valore del bene gravato da garanzia reale, può essere proposta la proroga nei limiti temporali dell'anno per la parte coperta da prelazione, al pari di quanto previsto per i creditori prelatizi capienti, con trasferimento al chirografo della parte incapiente i cui termini di pagamento sono rimessi - al pari degli altri creditori chirografari - al piano e alla proposta.

Viceversa, i creditori assistiti da privilegio speciale, pegno ed ipoteca su beni destinati alla liquidazione in quanto non funzionali alla continuazione dell'attività imprenditoriale, devono essere pagati secondo l'ordine delle cause di prelazione al momento della liquidazione dei beni gravati, secondo i tempi tecnici propri della liquidazione concorsuale”.

 

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