La funzione dell’acconto nella determinazione del compenso del professionista e grado di privilegio del credito di rivalsa IVA

19 Ottobre 2022


Con l’ordinanza n.24426 del 8 agosto 2022, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto da un professionista per l’ammissione al passivo dei compensi previsti da contratto d’opera professionale e per il riconoscimento della natura privilegiata del relativo credito per rivalsa IVA.

Per quanto concerne la determinazione del compenso del professionista, il provvedimento impugnato in precedenza, ricalcolando i compensi dovuti complessivamente, sia a titolo di acconto sia in via rateale, sulla base dei giorni di effettivo incarico, aveva escluso che l’acconto fosse dovuto a prescindere dal compimento delle prestazioni professionali, considerandolo pertanto un pagamento anticipato di una parte del corrispettivo globalmente pattuito come previsto ai sensi dell’art.2234 c.c.

A fronte di tale interpretazione, la Corte osserva che il Tribunale non ha considerato l’art.1373, comma 4 c.c., il quale ammette in ogni caso il patto contrario “dovendosi ritenere che le parti del contratto d’opera professionale, avvalendosi di questa facoltà, avessero stabilito che al legale fossero dovuti i compensi già maturati in aggiunta all’acconto da corrispondere al momento del perfezionamento del negozio”. Tuttavia, nonostante tale critica, giudica il motivo come inammissibile in quanto la tesi sostenuta dal ricorrente non potrebbe produrre l’annullamento del decreto impugnato (Cass. n. 9752/2017), posto che sia i giudici di merito che i giudici di legittimità hanno inteso che tali somme fossero dovute a titolo di “acconto, vale a dire come pagamento anticipato di una parte del corrispettivo globalmente pattuito”.

Con il secondo motivo, invece, il ricorrente lamenta la violazione dell’art.2758, comma 2 c.c. secondo cui il credito di rivalsa IVA del professionista è assistito da privilegio speciale. Su tale aspetto, la Corte conferma l’orientamento già adottato in precedenza secondo cui il riconoscimento del privilegio speciale richiede la sussistenza dei beni su cui esercitare la causa di prelazione al momento della verifica del credito. In caso contrario, il credito in esame va ammesso in via chirografaria.

Pertanto, la Corte di Cassazione conferma l’operato del collegio di merito che ha constatato l’inesistenza del bene oggetto sul quale far valere il privilegio al momento del sorgere del credito in quanto “la mancanza di tali beni nell’attivo non integrava una situazione contingente, suscettibile di verifica in sede di riparto, ma una condizione inerente alla stessa natura dell'operazione fonte del credito professionale.”

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