Sovraindebitamento - Procedura familiare - Legge n. 3/2012

2 Settembre 2021


Il Tribunale di Ravenna, con decreto del 3 marzo 2021, attesa l’istanza di liquidazione ex art. 14 ter l.3/2012 presentata da società non fallibile, ha disposto la riunione con detta procedura dei procedimenti promossi successivamente dai soci illimitatamente responsabili della stessa, tenuto conto della indubbia “connessione relativa all’indebitamento – posta la responsabilità solidale dei soci illimitatamente responsabili rispetto ai debitori sociali – nonché ragioni di opportunità relative alla fase esecutiva della liquidazione.

Tale provvedimento è stato preso sulla scorta del novellato art. 7 bis l. 3/2012 in tema di ‘procedure familiari’, che recita “Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo”.

Il giudice, pertanto, ha ritenuto applicabile tale principio al caso di specie nel quale, “ferma la quale - ferma “la natura di “familiari” delle due persone fisiche ricorrenti in quanto, anche se non conviventi, presentano un sovraindebitamento di ‘origine comune’ nel senso richiesto dalla nuova disposizione - vede analogo procedimento proposto nei confronti di una piccola società ‘sotto soglia’ che parimenti presenta un indebitamento necessariamente comune ex art. 2304 c.c. e non ha beni da liquidare o crediti da riscuotere, sussistendo perciò una esigenza di necessario coordinamento con le altre due procedure che, nel caso di specie – ferma la distinzione delle masse attive e passive – può perseguirsi con la riunione delle procedure avanti al giudice per primo adìto”.

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