In data 7 dicembre 2022 la Suprema Corte si è pronunciata sulla prescrizione dei crediti in pendenza di una procedura concordataria, ritenendo che, ai sensi dell’art. 168 L. Fall., la prescrizione del credito, che risulti essere anteriore alla pubblicazione del decreto di apertura della procedura, non decorra fin quando, divenuto definitivo il decreto di omologazione, venga meno la temporanea inesigibilità. La suddetta condizione si verifica con la predisposizione, da parte del liquidatore, del riparto che comprende tale credito. Nel caso di specie, a seguito della pronuncia da parte del Tribunale di Verona sul rigetto della domanda di ammissione allo stato passivo, per intervenuta prescrizione del credito insinuato, di Alfa S.p.A., la stessa ha presentato ricorso per Cassazione, denunciando, al terzo motivo, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 182 L. Fall. e dell’art. 2944 c.c. In particolare, secondo la ricorrente, la richiesta di precisazione dell’ammontare del credito vantato dalla stessa nei confronti della società debitrice in concordato preventivo, da parte del liquidatore giudiziale, avrebbe consentito di attribuire alla dichiarazione l’interruzione della prescrizione del credito. La Suprema Corte, ha ritenuto tale motivo privo di fondamento. Infatti, richiamando la norma dell’art. 2944 c.c. e pronunce anteriori, ha dichiarato che “il riconoscimento del diritto è idoneo ad interrompere la prescrizione […] purché provenga da colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere […] e non già da un terzo che non sia autorizzato dal primo a rendere tale riconoscimento”. Quindi, nel caso di concordato preventivo con cessione dei beni, il riconoscimento del diritto non può essere efficacemente speso dal liquidatore, in quanto non subentra nella titolarità del credito e non è autorizzato a rendere tale dichiarazione dal debitore. Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione ha accolto i restanti motivi, pronunciandosi in tema di decorrenza della prescrizione del diritto di credito e di sospensione della stessa in pendenza di una procedura di concordato preventivo.