Prescrizione debiti tributari – Competenza – Ammissione al passivo

2 Settembre 2021


La Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 34447 del 24 Dicembre 2019, è intervenuta stabilendo la sede competente per eccepire la prescrizione del credito tributario in ambito fallimentare, segnando un punto di discontinuità con l’orientamento, espresso anche dalle Sezioni Unite (n. 1468 del 2017, sez. I. n. 15717 del 2019, sez. VI-I n. 21483 del 2015), secondo cui la giurisdizione sulla controversia spetta al giudice tributario, con la conseguenza che, in ambito fallimentare, il giudice delegato deve ammettere il credito in oggetto con riserva, anche in assenza di una richiesta di parte in tale senso.

Nello specifico, la società Riscossione Sicilia S.p.a. aveva proposto ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il Tribunale di Palermo, nel giudizio ex art. 98 l.f. instaurato dal concessionario per la riscossione, confermando la statuizione del giudice delegato che aveva ammesso i propri crediti al passivo del Fallimento solo parzialmente, essendo taluni prescritti, visto il tempo trascorso dopo la notifica delle cartelle non opposte.

Secondo la società Riscossione Sicilia S.p.a. il tribunale aveva dichiarato tale parziale estinzione dei crediti erariali pur essendo privo di giurisdizione in materia, discostandosi dal principio secondo cui spetta al giudice tributario, che è fornito di giurisdizione sull’obbligazione tributaria, conoscere dell’eccezione di prescrizione, anche se matura successivamente alla notifica della cartella di pagamento, quale fatto estintivo dell’obbligazione stessa. Sempre secondo il concessionario per la riscossione, tale ipotesi non è riconducibile all’esenzione prevista dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 (che riserva alla giurisdizione del giudice ordinario, e quindi fallimentare, le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento), atteso che la cartella o il sollecito di pagamento non possono essere qualificati come atti dell’esecuzione forzata.

La sentenza richiama l’articolo 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall’art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede che “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente dalla Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 […]” e stabilisce che: “La notifica della cartella di pagamento non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l’apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l’esistenza dell’obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenze una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni, come rilevato da Cass. SU n. 7526 del 2013).”.

La cassazione prosegue chiarendo l’ambito del processo tributario, che “è annoverabile tra i processi di “impugnazione-merito”, in quanto, pur essendo diretto alla pronuncia di una decisione sul merito della pretesa debitoria, postula pur sempre l’esistenza di un atto da impugnare in un termine perentorio e da eliminare dal mondo giuridico (art. 19 del d. lgs. n. 546 del 1992), che sarebbe arduo ricercare quando il debitore intenda far valere fatti estintivi della pretesa erariale maturati successivamente alla notifica della cartella di pagamento, come la prescrizione, al solo fine di paralizzare la pretesa esecutiva dell’ente creditore.

Neppure si potrebbe individuare l’atto da impugnare, come sostenuto dalla ricorrente, nell’estratto di ruolo rilasciato dal concessionario della riscossione su richiesta del contribuente, la cui impugnazione è stata ammessa per consentire a quest’ultimo di impugnare la cartella di pagamento di cui non abbia avuto conoscenza a causa della invalidità o mancanza della relativa notifica (Cass. SU n. 19704 del 2015, sez. V n. 22507 del 2019).”.

La Cassazione riporta successivamente gli argomenti a conferma dell’impostazione a cui aderisce, in particolare:

  • Quando, invece, la cartella sia stata notificata e la relativa pretesa tributaria sia divenuta definitiva, dei successivi fatti estintivi della pretesa tributaria competente a giudicare è il giudice ordinario, quale giudice dell’esecuzione, cui spetta l’ordinaria verifica dell’attualità del diritto dell’ente creditore di procedere all’esecuzione forzata.”;
  • la giurisdizione del giudice ordinario sussiste dunque in tutte le controversie che si collocano “a valle della notifica della cartella di pagamento”, dove non v’è spazio per la giurisdizione del giudice tributario ex art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 e l’azione esercitata dal contribuente assoggettato alla riscossione, che non riguardi la mera regolarità formale del titolo esecutivo o di atti della procedura, “deve qualificarsi come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., essendo contestato il diritto di procedere a riscossione coattiva” (sentenza n. 114 del 2018). […] Tra le “altre evenienze che si collocano a valle della notifica della cartella di pagamento, in cui la doglianza del contribuente sia diretta a contestare il diritto di procedere a riscossione coattiva” mediante l’opposizione ex art. 615 c.p.c., la Corte costituzionale menziona le “ipotesi dell’intervenuto adempimento del debito tributario o di una sopravvenuta causa di estinzione dello stesso per essersi il contribuente avvalso di misure di favore per l’eliminazione del contenzioso tributario, quale, ad esempio, la cosiddetta “rottamazione” […]” e non v’è ragione di non ricomprendervi l’estinzione del credito tributario per l’intervenuta prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella.”;
  • Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata (Cass. SU n. 5994 del 2012) e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli atti di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora (Cass. SU n. 17943 del 2009), è anche vero che per espressa disposizione normativa (art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l’unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella.”.

In conclusione, la Cassazione, con la sentenza in oggetto, afferma che:

  • ove, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l’esaurimento del potere impositivo, viene in considerazione un fatto estintivo dell’obbligazione tributaria di cui deve conoscere il giudice delegato in sede di verifica dei crediti e il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, e non il giudice tributario.”;
  • la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del suddetto termine non consente di ritenere applicabile il termine prescrizione decennale di cui all’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un accertamento divenuto definitivo per il passaggio in giudicato della sentenza (Cass. SU n. 23397 del 2016, sez. V n. 8105 del 2019).”.

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