Ordine di rilascio immobile – Giudice Delegato – Reclamo ex art. 26 l.fall.

2 Settembre 2021


Con la sentenza n. 25025 dell’8 ottobre 2019, la Corte di Cassazione ha precisato che l’ordine di rilascio dell’immobile adottato dal Giudice Delegato nell’ambito di una procedura fallimentare, purché modellato sulla base dell’art. 560 c.p.c., debba essere impugnato mediante lo strumento previsto ad hoc per l’impugnazione dei provvedimenti del Giudice Delegato dalla Legge Fallimentare, cioè il reclamo ex art. 26 L.F.
Nel caso di specie, il destinatario del provvedimento aveva azionato lo strumento dell’opposizione all’esecuzione avverso l’ordine di rilascio emesso dal Giudice Delegato e la Corte di Cassazione ritiene che il ricorrente si fosse avvalso di uno strumento non proponibile nel caso concreto e, pertanto, il giudizio di merito avrebbe dovuto concludersi con una pronuncia di inammissibilità.
Sul punto i giudici di legittimità distinguono a seconda che l’esecuzione forzata sia stata attivata in sede ordinaria o in sede fallimentare e, segnatamente:

- “laddove il detentore legittimi il godimento del bene sulla base di un titolo valido ed altresì munito di data certa anteriore all'inizio della procedura, il giudice è chiamato a dirimere il conflitto che sorge tra le contrastanti posizioni di diritto soggettivo nel procedimento che il detentore è tenuto ad introdurre attraverso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, qualora l'esecuzione forzata abbia avuto luogo in sede ordinaria”;

- “Se invece all'espropriazione si dia corso - come nella specie - in sede fallimentare, lo strumento di difesa avverso l'ordine di liberazione emesso dall'organo della procedura concorsuale è quello proprio della procedura stessa, ovvero lo strumento del reclamo previsto dalla L. Fall., art. 26. La concorsualità e le sue tipiche esigenze connesse di concentrazione e speditezza, interne alla sistematica fallimentare, sintetizzano infatti coerentemente nel solo strumento endofallimentare ogni altro rimedio offerto dal codice di rito alle parti interessate, in caso la procedura concorsuale sia in corso, attribuendovi carattere di generalità e di esclusività”.

Pertanto, l’ordine di liberazione emesso dal Giudice delegato deve essere impugnato con reclamo dinnanzi al Tribunale fallimentare entro il termine perentorio di dieci giorni a decorrere dalla data della notifica del provvedimento di liberazione dell’immobile.

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