Misure protettive ex art. 6 del D.L. 118/2021 – prime pronunce

31 Gennaio 2022


Con la sentenza n. 17142/2021 del 2 dicembre 2021 il Tribunale di Brescia si è espresso sull’applicazione delle misure protettive di cui all’art. 6 del D.L. 118/2021.

Il Tribunale, riconoscendo nelle misure protettive e cautelari di cui all’art. 6 del D.L. 118/2021 un “sistema di protezioni attivabili «laddove vi sia l’esigenza di proteggere il patrimonio dell’imprenditore da iniziative che possono turbare il regolare corso delle trattative» sui cui si articola il percorso della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”, ha dichiarato inammissibile il ricorso della società per la conferma delle suddette misure.

Nel caso di specie:

  • benché l’applicazione delle misure protettive e cautelari possa essere richiesta con la domanda di nomina dell’esperto o con successiva istanza e per la produzione dei menzionati effetti sia sufficiente la pubblicazione dell’istanza nel registro imprese, per il consolidamento degli effetti “è necessario l’intervento dell’autorità giudiziaria alla quale l’imprenditore già «schermato» ha l’onere di rivolgersi”;
  • nonostante la società abbia provveduto a chiedere al segretario generale della C.C.I.A.A. la nomina dell’esperto, non risulta intervenuta né la sua nomina né la sua accettazione;
  • benché sia fuor di dubbio la possibilità per il proponente di rinunciare unilateralmente alla domanda di concordato preventivo ex art. 161 co. 6 L.Fall., come chiarito dalla Cass. Civ. Sez. I n. 27939 del 7 dicembre 2021, il semplice deposito della domanda di rinuncia non implica “che il provvedimento di concordato preventivo venga in modo automatico a cessare” risultando necessaria la formale adozione da parte del Tribunale di un provvedimento di improcedibilità;
  • si rileva infine l’incompletezza delle allegazioni documentali prodotte dalla ricorrente. 

Dalla lettura di questa prima sentenza relativa all’applicazione del disposto di cui al D.L 118/2021 si riscontra l’attenzione del Tribunale alla corretta applicazione delle norme, in particolare alla tutela del ceto creditorio dall’utilizzo strumentale delle misure (ovvero l’avvio di una procedura in pendenza di ricorso ex art. 161 co. 6 L.Fall.) da parte di soggetti che dopo aver goduto dell’automatic stay della legge fallimentare possano “poi creare le condizioni, all’ultimo momento utile, per il passaggio al diverso sistema di protezioni di cui all’art. 6 del D.L. n. 118/2021”. Si segnala da ultimo come la stessa sentenza, riportando parzialmente il contenuto della comunicazione ricevuta dalla Commissione istituita ex art. 3, co. 6 D.L. 118/2021 presso la C.C.I.A.A. di Milano, Monza Brianza e Lodi, evidenzi l’attuale impossibilità della Commissione “di procedere alla nomina dell’esperto (…) dal momento che ad oggi non risulta iscritto alcun nominativo di esperto negli elenchi della piattaforma, sia regionali sia extra Regione Lombardia”.

2024 - Morri Rossetti

cross