Il contratto di leasing ceduto a titolo gratuito con finalità traslativa ha natura distrattiva nel Fallimento

22 Marzo 2023


La responsabilità penale dell’amministratore per reato di bancarotta fraudolenta per distrazione

La Corte di Cassazione, Sezione Penale, in data 26 gennaio 2023 con la sentenza n. 3429 si è pronunciata sulla responsabilità penale nei confronti degli amministratori per reati di bancarotta fraudolenta per dissipazione e distrazione, per bancarotta fraudolenta documentale e per i reati di bancarotta impropria per operazioni dolose. In particolare, la Cassazione si è espressa sulla natura distrattiva nel caso di contratto di leasing finanziario ceduto a titolo gratuito: se l’operazione ha finalità traslativa, e non di mero godimento del bene, si ritiene che abbia natura distrattiva e tale prospettiva si applica anche nell’ipotesi di successivo fallimento.

Nella sentenza in commento, l’amministratore unico della società Alfa S.r.l. ha formulato quattro motivi di ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione: i primi due afferenti alla responsabilità per reati concorsuali, il terzo sul trattamento sanzionatorio e l’ultimo sulle statuizioni civili.

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo, attinente alla condotta di distrazione dell’amministratore per le maggiori somme corrisposte a titolo di canone di locazione nei confronti della società Beta S.r.l., partecipata al 99% dallo stesso amministratore, inammissibile. La Corte si è pronunciata sulla nozione di “distrazione”, la quale si “realizza in tutte le ipotesi in cui l’imprenditore agisce perseguendo dolosamente un interesse proprio o di terzi estranei all’impresa”. Nel caso in esame, l’oggettivo carattere fraudolento dell’atto è stato dimostrato dalla Corte Territoriale attraverso: la “congiuntura economica in cui la condotta pericolosa per le ragione del ceto creditorio si è realizzata” e “alla partecipazione quasi totalitaria dello stesso nella Beta”.

Con riferimento al secondo motivo, afferente alla cessione a titolo gratuito del contratto di locazione finanziaria, la Corte ha ritenuto lo stesso infondato. Infatti, ha ritenuto che “se il leasing è orientato alla produzione di un effetto traslativo, la durata del contratto non è commisurata alla vita economica del bene e il bene stesso, alla scadenza del contratto, […] avrà un valore maggiore rispetto al prezzo pattuito per l’opzione di acquisto”. Tale circostanza è ritenuta di natura distrattiva e “la prospettiva non muta neanche alla luce della facoltà riconosciuta al curatore dall’art. 72 quater L. Fall.”.

Per i suddetti motivi la Corte di Cassazione, Sezione Penale, si è pronunciata sull’annullamento, senza rinvii, della sentenza ai soli effetti civili e sul rigetto del ricorso agli effetti penali.

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