Insinuazione allo stato passivo – crediti sopravvenuti – termine di decadenza

2 Settembre 2021


La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3872 del 17 febbraio 2020 ha affrontato il tema relativo alla presentazione della domanda di ammissione allo stato passivo per il recupero di un credito prededucibile sorto in un momento successivo alla dichiarazione di fallimento.

In passato, i giudici di legittimità hanno più volte affermato la non applicabilità dell’art. 101, commi 1 e 4, l. fall. ai crediti sopravvenuti, in tal modo escludendo l’applicazione al creditore sopravvenuto del termine decadenziale di dodici mesi (art. 101, comma 1, l.fall. - domande tardive) o fino a diciotto mesi (art. 101, comma 4, l.fall. – (domande ultratardive) per proporre domanda di insinuazione al passivo e decorrente dal decreto di esecutività dello stato passivo.

Può accadere, in primo luogo, che nuovi crediti sorgano nel corso della procedura fallimentare e i termini decadenziali di cui sopra siano già scaduti.

In secondo luogo, è possibile che alcuni crediti sorgano dopo il deposito del decreto che dichiara l’esecutività dello stato passivo e quando il termine decadenziale non sia ancora scaduto. Tuttavia, in questo secondo caso, il creditore “sopravvenuto” avrebbe un tempo più breve per proporre insinuazione rispetto a quello che i creditori “preesistenti” hanno a disposizione. Tale disciplina potrebbe andare incontro a dubbi di legittimità costituzionale sia con riferimento al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) sia relativamente al diritto di azione in giudizio (art. 24 Cost.).

Non sarebbero sufficienti a rendere ragione dell’applicazione dei termini di decadenza ai sensi dell’art. 101 l.fall.:

  • né il rinvio operato dall’art. 111 bis l.fall alle modalità di cui al capo V della legge fallimentare per l’accertamento dei crediti in prededuzione, poiché il rimando opererebbe solo con riferimento alle modalità e non ai termini di presentazione della domanda;
  • né le esigenze di celerità e concentrazione del procedimento di verifica del passivo che in ogni caso devono trovare un equo bilanciamento con i principi costituzionali richiamati sopra.

Una volta ribadita la non applicabilità dell’art. 101 l.fall. ai creditori sopravvenuti, la Corte si è soffermata sull’individuazione della disciplina applicabile al caso di specie e, in particolare, se dall’interpretazione dello stesso art. 101 l.fall. si possa trarre in via sistematica la disciplina dei termini per proporre la domanda di insinuazione da parte dei creditori sopravvenuti.

Sul punto la Corte di Cassazione, riprendendo dei propri precedenti, afferma il seguente principio: “l'insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dalla L. Fall., art. 101, comma 1 ed u.c.; tale insinuazione tuttavia incontra comunque un limite temporale, da individuarsi - in coerenza e armonia con l'intero sistema di insinuazione che è attualmente in essere e sulla scorta dei principi costituzionali di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost. e del diritto di azione in giudizio di cui all'art. 24 Cost. - nel termine di un anno, espressivo dell'attuale sistema in materia, decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare”.

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