Inefficacia e sorte dell’ipoteca iscritta nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione del ricorso

29 Settembre 2022


La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21758 del 2022 chiarisce l’inefficacia ex art. 168, comma 3 L.Fall. e la sorte dell’ipoteca iscritta nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione del ricorso.

Occorre premettere che: (i) nel giugno 2013 la fallita aveva depositato domanda di concordato ex art. 161, c. 6 L.Fall. e prima dell’omologa, nel novembre del 2013 era stata dichiarata fallita; (ii) il creditore aveva iscritto ipoteca giudiziale su diversi immobili di proprietà della fallita nel marzo 2013 nei novanta giorni anteriori alla domanda di concordato.

Nella sentenza in commento, il creditore ha proposto opposizione ex art. 98 L.Fall. al fine di vedere riconosciuto il privilegio ipotecario del proprio credito ammesso allo stato passivo del fallimento solo in via chirografaria.

Il Tribunale di Firenze ha respinto l’opposizione ritenendo che l’ipoteca, iscritta nei novanta giorni antecedenti la pubblicazione del ricorso per concordato preventivo nel registro imprese, dovesse considerarsi inefficace ai sensi dell’art. 168 c. 3 L.Fall.. Contro questo decreto, la ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione.

Secondo la Cassazione, la disposizione di cui all’art. 168 c. 3 L.Fall. non trova una corrispondenza nelle norme che regolano specificamente gli effetti della dichiarazione di fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori. Non basta, dunque, la consecuzione per ritenere che una disposizione prevista per il concordato si applichi anche al fallimento.

La norma che, in tema di inefficacia, lega le due procedure in caso di consecuzione, è l’art. 69-bis c. 2 L.Fall., secondo cui, quando alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli artt. 64 e ss L.Fall. decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.

Ciò vale anche per le ipoteche giudiziali, le quali, per il combinato disposto degli artt. 67, c. 1, n. 4, e 69-bis L.Fall., saranno “revocate salvo che l’altra provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, se […] costituite entro sei mesi anteriori alla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro imprese”.

Ad integrazione, l’art. 168 c. 3 L.Fall. non trova in alcun caso applicazione nel fallimento. Secondo la Cassazione deve essere enunciato il seguente principio di diritto: “l’art. 168, c. 3 L.Fall., il quale sancisce l'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori all'iscrizione nel registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo rispetto ai creditori anteriori al concordato, non si applica qualora, aperta la procedura concordataria, la stessa abbia avuto esito infausto e sia stato, contestualmente o in un momento successivo, dichiarato il fallimento dell'imprenditore, trovando l'inefficacia degli atti nell'ambito della proceduta fallimentare la propria disciplina nell’art. 64 e segg. L.Fall.".

La Corte di Cassazione ha dunque accolto il ricorso cassando il decreto impugnato.

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