Fideiussore - Consumatore - Obbligazione

2 Settembre 2021


La Cassazione civile, sez. VI, con la sentenza n. 742 del 16/01/2020, mutando orientamento in punto di criteri selettivi dell’eventuale ascrizione del fideiussore alla categoria normativa di consumatore, ha affermato che: “quello dell’accessorietà fideiussoria si manifesta tratto oggettivamente estraneo alla normativa di protezione del consumatore. Connotante la struttura disciplinare dell’impegno e dell’obbligazione assunti dal fideiussore, l’accessorietà non può non rimanere confinata entro tale ristretto ambito; di certo, non può venire proiettata fuori da esso, per spingerla sino a incidere sulla qualificazione dell’attività – professionale o meno – di uno dei contraenti; tanto meno, l’accessorietà potrebbe far diventare un soggetto (il fideiussore o, più in generale, il terzo garante) il replicante, ovvero il duplicato, di un altro soggetto (il debitore principale)”.
La sentenza, inoltre, statuisce che: “alla stregua dell’interpretazione che, nell’attuale, questa Corte dà della nozione generale di consumatore (cfr., da ultimo. Cass., 26 marzo 2019, n. 8419), tale dev’essere considerato il fideiussore persona fisiche che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel caso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)”.

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