Falcidiabilità - Iva - Privilegio

2 Settembre 2021


Il Tribunale di Udine, II sezione civile, con sentenza del 14 maggio 2018, affronta il tema della falciabilità dei crediti privilegiati nell’ambito di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Il ricorrente denuncia il contrasto tra la disposizione del piano che prevede la soddisfazione solo parziale del credito dell’Erario e l’art. 7, comma 1, terzo periodo, L. 3/2012 in base al quale il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento con riguardo all'imposta sul valore aggiunto.
Pertanto, il ricorrente chiede, in primo luogo, la non applicazione di tale norma interna in quanto in contrasto con la normativa europea e, in secondo luogo, eccepisce l’incostituzionalità della stessa poiché in contrasto con l’art. 3 Cost.
Il Tribunale, una volta escluso il contrasto con le norme dell’ordinamento europeo, ritiene che l’eccezione di illegittimità costituzionale è rilevante e non manifestamente infondata ai fini del procedimento.
I giudici di Udine compiono un excursus in tema di falcidiabilità del credito Iva dapprima con riferimento al concordato preventivo e all’accordo di ristrutturazione del debito e, a seguire, con riguardo alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
In passato in entrambe le procedure “era consentito in generale proporre un pagamento parziale dei crediti privilegiati, purché nei limiti della capienza dei beni gravati (c.d. "falcidia"); ma il credito privilegiato per Iva (assieme ad alcuni altri, qui irrilevanti) faceva eccezione e doveva invece essere sempre pagato per intero”.
Tuttavia, successivamente, l’art. 182 ter, comma 1, l.fall. è stato oggetto dapprima di diversa interpretazione da parte delle Sezioni Unite della Cassazione sulla scia di quanto affermato dalla Corte di Giusitizia Europea e poi modificato dal Legislatore. Di conseguenza, “oggi non si è più obbligati a prevedere, in sede di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti, l'integrale pagamento del credito Iva per evitare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il regime di tale credito è parificato a quello degli altri privilegiati incapienti”.
Al contrario, l’art. 7, comma 1, terzo periodo, L. 3/2012 è rimasto invariato e, pertanto, “continua ad esigere, a pena di inammissibilità, che nella procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti (ma anche nel piano proposto dal consumatore) il credito per Iva sia sempre e comunque pagato per intero, a differenza di quanto possibile per gli altri crediti privilegiati, che possono essere falcidiati nell'ambito dello stesso piano nel limite della capienza dei beni gravati”.
Alla luce di tale excursus il Tribunale conclude asserendo che “si può ritenere che l'art. 7, comma 1, terzo periodo, L. n° 3/12 (limitatamente alle parole "all'imposta sul valore aggiunto") disciplina in modo irragionevolmente diverso situazioni simili, qualora dedotte in procedure concorsuali regolate dalle medesime cadenze di massima e dalle stesse finalità. Tramite l'ablazione di tale norma dall'ordinamento potrebbe riespandersi, in tutte le ipotesi di procedura concorsuale negoziata, il principio generale e razionale, per ciascuna di esse già vigente, per cui anche il credito Iva, come tutti i crediti privilegiati, può essere soddisfatto in misura parziale, purché nei limiti del valore dei beni gravati”.
Oltre alla segnalata violazione dell'art. 3 Cost., pare che la norma in esame sia in contrasto anche con l'art. 97 Cost., secondo cui la legge deve organizzare i pubblici uffici nodo da assicurarne il buon andamento.
Il Tribunale sospende il procedimento fino alla decisione della Corte Costituzionale.

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