Estensione Fallimento – Società di fatto – Accertamento insolvenza

2 Settembre 2021


Il tribunale di Ferrara, con sentenza depositata il 17 febbraio 2020, si è pronunciato in maniera negativa su ricorso promosso per l’estensione del fallimento della società a socio unico [omissis] ad altre società sulla base della sussistenza tra queste di una “super società” di fatto.

In particolare il Tribunale ha affermato che “viene definita società di fatto quando sorge in base ad un’intesa verbale o ad un semplice comportamento concludente, dal quale emerga inequivocabilmente la volontà delle parti di costituire un rapporto sociale. Ai sensi dell’art 2247 c.c., oltre all’elemento soggettivo, rappresentato dalla comune intenzione dei contraenti di costituire un vincolo e di collaborare per perseguire uno scopo di lucro guidati dall’affectio societatis, fondamentale è la sussistenza dell’elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi finalizzato alla formazione di un fondo comune. […] Qualora si tratti di allegazione dell’esistenza di una società di fatto tra consanguinei, la prova della esteriorizzazione del vincolo societario deve essere rigorosa, occorrendo che essa si basi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l’intervento del familiare possa essere motivato dalla "affectio familiaris" e deporre, invece, nel senso di una sua compartecipazione all’attività commerciale”.

Sulla prova della sussistenza dello stato di insolvenza il Tribunale sostiene, citando la Corte di Cassazione, che “l’indagine del giudice deve essere indirizzata all’accertamento sia dell’esistenza di una società occulta (o di fatto) cui sia riferibile l’attività dell’imprenditore già dichiarato fallito, sia della sua insolvenza, posto che il fallimento di tale società costituisce il presupposto logico e giuridico della dichiarazione di fallimento, per ripercussione, dei soci illimitatamente responsabili. Va escluso in sostanza, che il fallimento di questi ultimi possa essere dichiarato in forza di una accertamento meramente incidentale della ricorrenza fra gli stessi e il fallito di una c.d. supersocietà di fatto”.

Infine il Tribunale facendo riferimento all’art. 256, comma 5, D.lgs. 12.1.2019, n. 14 (Codice della Crisi), non ancora in vigore, ha affermato che neppure quest’ultimo ha configurato la possibilità di dichiarare il fallimento della “supersocietà” di fatto in assenza dell’accertamento autonomo dello stato di insolvenza.

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